F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/CFA pubblicata il 01 Luglio 2022 (motivazioni) – omissis
Decisione n. 0002/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0123/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti - Componente (relatore)
Francesca Morelli - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0123/CFA/2021-2022 per revocazione, ex art. 63 CGS, proposto dai sigg.ri omissis e omissis per conto del calciatore omissis in data 30.05.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 98 del 04.05.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 giugno 2022, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Gianmaria Daminato per il reclamante ed il calciatore omissis.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
CONSIDERATO IN FATTO
Con Comunicato Ufficiale n. 98 del 4 maggio 2022 il Giudice Sportivo c/o Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Veneto sanzionava il giocatore omissis, tesserato per la A.S.D. Favaro 1948, con la squalifica a tutto il 30.09.2023; - nello specifico, si legge a pag. 2515 del Comunicato relativo alle gare del campionato under 16 regionali maschili (gare dell’1.05.2022, Fulgor Trevignano – Favaro 1948) che “Il giocatore, in occasione di una ammonizione, rivolgeva all'Arbitro frasi ingiuriose e minacciose, accompagnate da frasi blasfeme. Alla notifica del provvedimento di espulsione, colpiva l'Arbitro con un pugno alla spalla facendolo arretrare di mezzo metro e contestualmente lo colpiva alla spalla e al petto con più sputi. Ritiene il Giudice Sportivo che si verta nel comportamento descritto nell'art. 35 comma 1 e sanzionabile nella misura prevista dal comma 2; PQM applica al giocatore omissis la sanzione della squalifica a tutto il 30.09.2023” (doc. 1); - il tesserato non proponeva reclamo alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale nei termini previsti dalle norme federali e la decisione diveniva irrevocabile; - in data 23.05.2022, l’avv. Paolo Vianello informava l’avv. Gianmaria Daminato che la sig.ra omissis, madre del minore, aveva ricevuto tramite messaggistica telefonica da soggetto presente sugli spalti in occasione della gara un filmato, che l’avv. Vianello provvedeva ad allegare alla comunicazione, da cui risulta uno svolgimento dei fatti diverso da quello ricostruito dal Giudice Sportivo (docc. 2 e 3). Ciò considerato, i signori omissis e omissis, nell’interesse del figlio omissis, propongono ricorso ex art. 63, comma 1, lett. d), CGS per la revocazione della decisione del Giudice Sportivo c/o LND-CRV C.U. 98/2022 per i seguenti motivi articolati in fatto:
Premesso: che l’art. 63, comma 1, lett. d), CGS prevede che “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; che la famiglia del minore omissis è entrata in possesso di un filmato del quale si chiede l’acquisizione in un momento ben successivo alla definitività della decisione del GS con cui veniva irrogata al tesserato la sanzione della squalifica per mesi diciassette; che il breve filmato dimostra l’erronea imputazione a omissis della violenza fisica subita dall’arbitro e comunque consente di attenuare l’afflittività abnorme della sanzione con riguardo ai fatti che il filmato registra.
I reclamanti chiedono pertanto che, dichiarata l’ammissibilità del presente ricorso per revocazione, e dichiarata l’ammissibilità dell’utilizzo del mezzo di prova audiovisivo, la Corte adita riduca la sanzione irrogata al tesserato omissis.
In data 23 giugno 2022, la causa, previa accettazione delle regole che disciplinano la trattazione del giudizio sportivo in videoconferenza, è stata discussa e posta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio è chiamato a esaminare l’ammissibilità del gravame sotto i diversi profili prospettati dallo stesso reclamante.
2. Questi espone, innanzitutto, che, come è noto, ai sensi dell’art. 76 CGS, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali le società e i loro tesserati possono proporre reclamo alla Corte sportiva d’appello a livello territoriale. Il suddetto reclamo va necessariamente preannunciato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si vuole impugnare e va depositato nel termine di cinque giorni. Tuttavia – sostiene - in vista delle fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali della LND e di allievi e giovanissimi, in data 03.02.22, è intervenuta la FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 160/A, con il quale disponeva per le ultime 4 giornate e per gli eventuali spareggi l’abbreviazione dei termini per i procedimenti davanti ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello territoriale introdotti, fra gli altri, ai sensi dell’art. 76 CGS (doc. 4). Nello specifico, per i procedimenti avanti la CSA Territoriale, il termine per presentare il preannuncio di reclamo e l’eventuale richiesta di copia degli atti veniva fissato alle ore 24:00 del giorno della pubblicazione della decisione del GS; mentre il termine per il deposito del reclamo veniva fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione ovvero del giorno stesso della ricezione dei documenti. Nel caso in oggetto, pertanto, la decisione del GS diveniva definitiva ed irrevocabile alle ore 11:00 del 5 maggio u.s., scaduti entrambi i termini per il preannuncio e il reclamo alla CSA Territoriale.
2.1. A causa dell’estrema accelerazione dei termini impressa dalla FIGC con il citato con il Comunicato Ufficiale n. 160/A, non escluse altre valutazioni che qui non rilevano, la decisione del Giudice Sportivo non veniva reclamata e il provvedimento diveniva irrevocabile.
Nondimeno, poiché l’art. 63 CGS stabilisce delle ipotesi – tassative – in relazione alle quali sono ammesse la revocazione e la revisione delle decisioni definitive adottate dagli Organi di giustizia sportiva, e in particolare che “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: […] d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia […]”, i genitori del giovane calciatore, essendo pervenuto loro, attraverso non meglio precisati canali di messaggistica, in un momento ben successivo alla definitività della decisione del GS, un filmato che dimostrerebbe un diverso svolgimento dei fatti e una, sia pure parziale, discolpa del calciatore sanzionato con la squalifica sino al 30 settembre 2023, hanno presentato l’odierno reclamo, che assumono essere tempestivo perché proposto nel termine di 30 giorni rispetto al momento in cui è intervenuta la conoscenza del nuovo documento.
2.2 Posta questa prima questione, sulla quale il Collegio tornerà per un necessario chiarimento, il reclamante affronta il tema del se il filmato in questione possa essere qualificato come “fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia” ai fini e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS e se in questo caso possa essere ammessa la prova audiovisiva.
2.2.1 Sul primo punto sostiene che il filmato permette di addivenire ad una ricostruzione dell’episodio ampiamente diversa che, se considerata, avrebbe portato ad un trattamento sanzionatorio certamente più mite.
2.3 Quanto al secondo punto, un’apertura all’utilizzo della c.d. prova tv anche in ambito dilettantistico è data dall’art. 61, comma 6, CGS, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema.
2.3.1 Nel caso di specie, attesa l’entità della sanzione inflitta, che – si ricorda – consiste nella squalifica a tutto il 30 settembre 2023 (per un totale di 17 mesi circa), non essendo previsti mezzi ufficiali di ripresa dell’evento, si è reso necessario ricorrere all’utilizzo di un filmato realizzato con un telefonino da un soggetto presente quel giorno alla partita. La qualità del filmato - si assume nel reclamo - è ottima, si distinguono chiaramente i numeri di maglia, e la scena è ben inquadrata. Le immagini sono nitide, non lasciano spazio ad interpretazione e permettono di valutare l’episodio con precisione. Pertanto, si chiede che questa Corte ammetta l’utilizzo del materiale audiovisivo poiché, come sopra meglio delineato, nel caso di specie rappresenta l’unico mezzo capace di dimostrare quanto accaduto e, perciò, l’eccessività della sanzione.
3. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la considerazione preliminare riguardante il termine per impugnare la decisione del Giudice Sportivo non può essere condivisa in quanto il citato Comunicato ufficiale (n. 160/A del 3 febbraio 2022) è finalizzato ad accelerare solo quei procedimenti che abbiano rilevanza sull’esito della gara tali da incidere sulla classifica (cfr. in tal senso la seconda delle sue premesse:“…ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle fasi sopra citate…”).
3.1 Ne consegue che in realtà l’odierno istante ben avrebbe potuto opporsi alla decisione del Giudice sportivo avendo a disposizione il più ampio ed ordinario termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della decisione di primo grado - termine scadente quindi il 9 maggio 2022 essendo la delibera intervenuta il 4 maggio – ovvero un termine ancora più ampio se avesse optato per l’ipotesi di preannuncio del ricorso con richiesta di copia degli atti di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, CGS [il che avrebbe interrotto il termine di impugnazione che sarebbe ripreso nel suo computo ordinario (cinque giorni) dal momento della ricezione dei documenti].
4. Quanto poi all’ammissibilità del filmato, è evidente che lo strumento della revocazione incontra gli stessi limiti del giudizio di merito e, quindi, non è consentito nell’ambito di tale rimedio straordinario utilizzare mezzi di prova che non erano utilizzabili nel giudizio ordinario.
4.1 Orbene giova rammentare che, in tema di mezzi di prova relativi allo svolgimento delle gare, l’art. 61, comma 1, CGS ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara (“…fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare…”).
In altri termini, la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.
4.2 In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”.
Il successivo art. 61, comma 2, CGS individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione” (comma 2), o “al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3).
4.3 Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (decisione n. 014/CSA/2021-2022).
Detto mezzo, nelle intenzioni dei reclamanti, sarebbe invece diretto non già a negare in radice quanto refertato dall’arbitro e ad escludere ogni riferibilità al omissis, quanto piuttosto a dimostrare che le condotte sanzionate non sarebbero così gravi.
4.4 In questo senso il reclamo dei ricorrenti non supera la cd. fase rescindente che – com’è noto – è quella diretta a simulare se la precedente struttura decisoria sia stata attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza (Corte federale d’appello, Sezione IV, n. 7/20192020).
5. Il Collegio ritiene, tuttavia, pur sussistendo evidenti profili di inammissibilità del mezzo revocatorio, di acquisire e visionare il filmato prodotto agli atti del giudizio come allegato n. 3.
5.1 Ebbene, visionato il filmato, della durata di 25 secondi, che riprende le fasi gioco da una distanza stimabile approssimativamente in 40 metri, il Collegio rileva innanzitutto che solo nella prima sequenza di pochi secondi sono rilevabili i numeri di maglia di alcuni giocatori, che peraltro non sembrano coinvolti nella concitata fase delle proteste e dunque la cui individuazione è irrilevante.
5.2 Non è, pertanto, veritiera l’affermazione che la ripresa consente di individuare chiaramente i giocatori coinvolti nell’episodio, se si eccettua il portiere che veste una maglia nera, ed è quindi persino difficile individuare il calciatore omissis. Ciò che è evidente è il fatto che, dopo un intervento chiaramente falloso, che si presume imputabile al calciatore omissis, l’arbitro è intervenuto per ammonire il giocatore, subendo la reazione, scomposta e aggressiva quanto ingiustificata, di almeno tre giocatori in maglia neroverde, nonché del citato esagitato portiere; reazione che lo ha costretto a retrocedere bruscamente verosimilmente per il colpo accusato alla spalla e inferto da uno dei giocatori neroverdi, individuato dall’arbitro nel calciatore omissis, come riportato espressamente nel referto di gara.
5.3 A queste dirimenti considerazioni va anche aggiunto il fatto non trascurabile che il breve filmato si interrompe bruscamente, inquadrando due spettatrici, mentre l’arbitro fronteggia ancora due giocatori che continuano a protestare e quindi non è chiaro se il filmato abbia ripreso tutta la fase aggressiva e violenta delle proteste, e quindi se tratti di un filmato completo o solo parziale dei fatti registrati.
5.4 In ogni caso è evidente che il breve filmato non dimostra nulla di quanto esso dovrebbe asseritamente provare, vale a dire l’erronea imputazione a omissis della violenza fisica subita dall’arbitro. E, d’altra parte, il calciatore sanzionato ammette sia l’aggressione verbale sia di avere indirizzato sputi all’arbitro negando, nel corso dell’audizione verbale in udienza, di essere l’autore della reazione fisica violenta ai danni del direttore di gara e, in questo caso, di essere in grado di indicare il responsabile.
5.5 Attesa quindi l’assoluta inidoneità del documento audiovisivo a dimostrare l’estraneità del calciatore omissis ai fatti così come refertati dall’arbitro, ne consegue che la sanzione al medesimo inflitta dal giudice sportivo non merita alcuna censura.
6. Quanto alla particolare afflittività della sanzione irrogata al giovane calciatore, costituita dalla squalifica dalle competizioni calcistiche per 17 mesi, della quale si chiede con il reclamo una mitigazione, il Collegio ritiene di dover esplicitare le plurime ragioni per le quali, anche a voler tener conto della giovane età del calciatore, non è possibile accedere alla richiesta mitigazione della suddetta grave sanzione.
6.1 È vero, infatti, che considerata isolatamente, ciascuna delle componenti della condotta contestata al calciatore condurrebbe ad applicare una sanzione tabellare sensibilmente inferiore a quella inflitta a omissis.
6.2 Tuttavia è proprio l’insieme dei comportamenti ascritti al calciatore, consistiti: nell’aggressione verbale all’arbitro usando nei suoi confronti frasi volgari, ingiuriose e minacciose; nell’indirizzo allo stesso di sputi, che non sono unicamente atti ripugnanti e indegni di uno sportivo ma, nel contesto della pandemia, anche atti di intrinseca pericolosità che non possono essere tollerati in nessun contesto sociale e ancor meno nel corso di un evento sportivo, e infine nella violenza fisica usata nei confronti del direttore di gara, che dimostra, se fosse necessario qualificare ulteriormente la condotta del giovane calciatore, la mancanza assoluta di autocontrollo, di rispetto dell’avversario e del direttore di gara, nonché di lealtà e correttezza in campo, che, in sintesi, rappresentano le componenti essenziali della pratica agonistica di ogni vero sportivo.
7. Per tutte queste ragioni, alle quali si accompagna, nel corso dell’audizione, la mera generica negazione del gesto violento e, in ogni caso, la mancanza di qualsiasi dimostrata manifestazione di pentimento e di scusa nei confronti del direttore di gara, la sanzione della squalifica per una stagione sportiva appare del tutto commisurata al comportamento decisamente riprovevole del giovane calciatore e assume, al contempo, una funzione rieducativa, sia per il singolo cui viene irrogata, sia per coloro che si riconoscono nei valori fondamentali della pratica sportiva e che di quei valori esigono il rispetto e la condivisione.
E ciò in coerenza con la concezione polifunzionale della sanzione anche in ambito sportivo che, se da un lato assume una funzione principalmente retributiva, persegue anche finalità preventive e rieducative sia di carattere generale che speciale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato in data 1.07.2022
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce