F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/CFA pubblicata il 27 Luglio 2022 (motivazioni) – Procura Federale-Sigg.ri Dotti Luciano-Cacciapuoti Nicola-Alemanni Roberto e altri

Decisione/0010/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0132/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lombardo – Presidente

Roberto Caponigro – Componente

Salvatore Casula - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0132/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale aggiunto in data 22.06.2022;

contro

i Sigg.ri Dotti Luciano, Cacciapuoti Nicola, Alemanni Roberto, rappresentati e difesi dall’Avv. Tommaso Cosi; Rosadini Giorgio, Neri Ferdinando e Livi Angelo, nonché la società Aquila Montevarchi 1902 S.r.l. rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Giotti;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare n. 0156/TFNSD-2021-2022 del 15.06.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.07.2022, l’Avv. Salvatore Casula e uditi l’Avv. Massimo Adamo per la Procura Federale; l’Avv. Tommaso Cosi per i signori Dotti Luciano, Cacciapuoti Nicola e Alemanni Roberto, e l’Avv. Fabio Giotti per i signori Rosadini Giorgio, Neri Ferdinando e Livi Angelo, nonché per la società Aquila Montevarchi 1902 S.r.l..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 10.5.2022, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i signori Luciano Dotti, Nicola Cacciapuoti, Roberto Alemanni, Giorgio Rosadini, Ferdinando Neri e Angelo Livi, nonché la società Aquila Montevarchi 1902 s.r.l., per rispondere:

- il Signor Luciano DOTTI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di collaboratore tecnico per la società “Aquila Montevarchi 1902”, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società “Aquila Montevarchi 1902” nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

- il Sig. Nicola CACCIAPUOTI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore UEFA B per la società “Aquila Montevarchi 1902”, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società “Aquila Montevarchi 1902” nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di allenatore UEFA B e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

- il Sig. Roberto ALAMANNI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei portieri per la società “Aquila Montevarchi 1902”, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società “Aquila Montevarchi 1902” ai sigg. Luciano DOTTI e Nicola CACCIAPUOTI, soggetti non abilitati e privi dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fungendo da prestanome in favore degli stessi;

- il Sig. Giorgio ROSADINI, all’epoca dei fatti tesserato per la società professionistica “Aquila Montevarchi 1902” quale Direttore Tecnico, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere svolto l’attività di Direttore Sportivo della società “Aquila Montevarchi 1902” benchè privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

- il Sig. Ferdinando NERI, all’epoca dei fatti tesserato per la società professionistica “Aquila Montevarchi 1902” quale collaboratore con funzioni di Direttore Sportivo, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo della società “Aquila Montevarchi 1902” benchè privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

- il Sig. Angelo LIVI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della soc. “Aquila Montevarchi 1902”, a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che l’attività di allenatori dei portieri della prima squadra della società “Aquila Montevarchi 1902” venisse svolta, di fatto, in luogo del sig. Roberto ALAMANNI (facente da prestanome), dai sigg. Luciano DOTTI e Nicola CACCIAPUOTI, benchè questi ultimi non fossero in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Giorgio ROSADINI svolgesse l’attività di Direttore Sportivo della soc. “Aquila Montevarchi 1902” benchè privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Ferdinando NERI ricoprisse il ruolo di Direttore Sportivo della società “Aquila Montevarchi 1902” benché lo stesso fosse privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

- la società Aquila Montevarchi 1902 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per ciascuno degli atti e dei comportamenti posti in essere dai signori Dotti Luciano, Cacciapuoti Nicola, Alemanni Roberto, Rosadini Giorgio, Neri Ferdinando e Livi Angelo.

2. Le indagini all’esito delle quali era stato emesso il deferimento avevano avuto origine da una segnalazione anonima con cui veniva riferito che i signori Luciano Dotti e Nicola Cacciapuoti avrebbero svolto l’attività di allenatori dei portieri per la società Aquila Montevarchi 1902 senza essere in possesso della necessaria abilitazione, presumibilmente sfruttando come prestanome il signor Roberto Alemanni; inoltre, il dirigente della società Giorgio Rosadini avrebbe svolto il ruolo di direttore tecnico pur essendo privo di tale qualifica. A corredo dell’esposto veniva allegato un comunicato ufficiale della società ed una fotografia asseritamente scattata in occasione della gara Aquila Montevarchi/Virtus Entella del 5.9.2021 raffigurante alcune persone tra le quali, secondo l’anonimo esponente, i signori Dotti e Cacciapuoti.

3. Nel giudizio di primo grado, i difensori degli incolpati eccepivano entrambi la inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento nei confronti dei propri assistiti in ragione del fatto che la Procura Federale avesse proceduto alla iscrizione del procedimento nel registro degli illeciti senza avere svolto preliminarmente alcuna concreta attività pre-procedimentale per vagliare il contenuto dell’esposto e formarsi un autonomo convincimento, in violazione dell’art. 118, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C. in relazione all’art. 119, commi 2 e 3, del C.G.S. della F.I.G.C. e all’art. 53, comma 1, del C.G.S. del C.O.N.I.

4. Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento della eccezione formulata, all’esito del giudizio di primo grado dichiarava inammissibile il deferimento e proscioglieva tutti i deferiti dagli addebiti loro ascritti.

Osservava il primo Giudice che tra la data in cui era pervenuto l’esposto anonimo (3.11.2021) e quella di iscrizione nell’apposito registro (1.12.2021) risultava essere stata acquisita dalla Procura Federale una serie di documenti -ossia i moduli di controllo della gara Montevarchi/Virtus Entella del 5.9.2021, compresi gli elenchi dei tesserati partecipanti alla gara e dei dirigenti presenti, nonché il tabulato AS 400 della società Aquila Montevarchi- dai quali tuttavia non era possibile desumere il compimento dell’illecito contestato. Non era stata posta in essere dagli inquirenti, insomma, alcuna vera e propria attività investigativa volta a raggiungere, all’esito del suo svolgimento, quel convincimento autonomo in ordine alla sussistenza dell’illecito che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, deve invece sempre precedere l’iscrizione del procedimento negli appositi registri nel caso in cui pervenga un esposto anonimo.

5. In data 22.6.2022, la Procura Federale ha interposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale motivando la propria impugnazione sul presupposto che il procedimento in questione effettivamente avesse tratto origine da un esposto anonimo, ma di avere essa posto in essere -contrariamente a quanto evidenziato nella motivazione della pronuncia impugnata- una ben precisa attività pre-procedimentale, espletata d’ufficio a seguito dell’esposto anonimo e consistita appunto nella acquisizione dei moduli di controllo gara, stewarding e Covid 19 con tutti i relativi allegati, nonché dei moduli AS 400 della società Aquila Montevarchi 1902.

Da tale acquisizione documentale, secondo la prospettazione della reclamante, risulterebbe evidente l’effettiva attivazione dei propri poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze indicate nell’esposto anonimo, avendo essa “… correttamente e doverosamente svolto tutti i temi di indagine volti ad accertare l’esistenza di una notitia criminis ponendo in essere, senza ombra di dubbio alcuno, una idonea attività pre-procedimentale al fine di individuare una denuncia/segnalazione da poter iscrivere nel registro”.

6. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti tutti i deferiti, per il tramite dei loro rispettivi difensori, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o comunque rigettato l’appello della Procura Federale.

Con un primo ordine di motivi, le difese dei deferiti hanno eccepito la inammissibilità del reclamo, per avere la Procura Federale chiesto l’affermazione della responsabilità disciplinare a carico dei propri assistiti a la irrogazione delle sanzioni richieste nel giudizio di primo grado, benché il primo Giudice avesse dichiarato inammissibile il deferimento senza entrare nel merito dei fatti posti alla base del deferimento. A mente di quanto disposto dall’art. 106, comma 2, del vigente C.G.S., la reclamante non avrebbe potuto chiedere alla C.F.A. di pronunciarsi nel merito, ma piuttosto di trasmettere gli atti al T.F.N. per consentire a quest’ultimo di pronunciarsi appunto nel merito della vicenda.

Nel merito, entrambi i difensori dei deferiti hanno chiesto inoltre che venisse confermata la pronuncia di primo grado, insistendo nel contestare il fatto che la Procura Federale, a seguito della ricezione dell’esposto anonimo, non avesse in realtà svolto alcuna concreta attività investigativa pre-procedimentale in modo autonomo, diverso e più circostanziato rispetto al contenuto dell’esposto, violando così il disposto di cui all’art. 118, comma 2, C.G.S.

In particolare, secondo la prospettazione dei difensori dei deferiti:

- la documentazione acquisita dalla Procura Federale, nel suo complesso, non sarebbe idonea ad integrare alcun autonomo convincimento, né tantomeno a corroborare quanto segnalato nell’esposto anonimo;

- gli atti ufficiali della gara Montevarchi/Virtus Entella non conterrebbero alcun elemento dal quale desumere una possibile irregolarità, considerato che, in caso contrario, i collaboratori della Procura Federale delegati al controllo della gara avrebbero certamente provveduto alla segnalazione nella loro relazione, mentre nell’apposita casella del rapporto si vede scritto “nulla da segnalare”;

- sarebbe irrilevante che nella distinta di gara della società Montevarchi non sia presente alcun allenatore dei portieri, poiché tale figura non è prevista obbligatoriamente tra quelle da ammettere sul terreno di gioco; così come la presenza dei signori Luciano Dotti e Nicola Cacciapuoti nell’elenco dei nominativi del cosiddetto “Gruppo squadra” sarebbe un dato assolutamente neutro, essendo pacifico che costoro fossero collaboratori della società Montevarchi;

- i tabulati AS400, infine, non fornirebbero alcuno spunto investigativo, considerato che tutti i soggetti indicati nell’esposto anonimo risultavano effettivamente tesserati per la società Aquila Montevarchi.

7. All’udienza del 19.07.2022, udite le argomentazioni illustrate dalle parti, il reclamo veniva tenuto a decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ circostanza incontestata tra le parti che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza sportiva, le segnalazioni anonime “… non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari, né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia incisosulla genesi del procedimentoavviato a suocarico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale” (Corte Federale Appello, SS.UU, n. 18/2020-21), e ciò sulla base di quanto disposto dall’art. 118, comma 2, del vigente C.G.S., a mente del quale il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.

Tale norma ricalca quanto previsto in ambito penale dal combinato disposto degli artt. 240, 330 e 333 c.p.p., i quali prevedono che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria prendano notizia dei reati di propria iniziativa e ricevano notizie di reato presentate o trasmesse loro, ma che i documenti pervenuti contenenti dichiarazioni anonime non possano essere acquisiti, né in alcun modo utilizzati.

Una interpretazione logico-sistematica di tali norme impedisce tuttavia di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo sino a ricomprendervi l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”, come questa Corte Federale ha già avuto modo di affermare richiamando la consolidata giurisprudenza propria ma anche della Corte di Cassazione che, in tema di denuncia anonima, ha sistematicamente ribadito che “Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis" (Cass. Pen., Sez. VI, 28.4.2016 n. 39028).

2. La questione in esame verte quindi sul valore probatorio della documentazione che la Procura Federale ha acquisito in un momento cronologicamente anteriore all’apertura del procedimento e, in particolare, se tale attività di acquisizione possa essere inquadrata e ricondotta nell’ambito di quel particolare segmento investigativo (per l’appunto pre-procedimentale) che, a seguito della ricezione di un esposto anonimo, necessariamente precede l’eventuale apertura di un procedimento e viene posto in essere proprio per approfondire e verificare, in modo del tutto autonomo, le circostanze riportate nell’esposto.

3. Sotto questo specifico profilo, il reclamo non può essere accolto (e tale decisione esime dal prendere in esame l’ulteriore questione sollevata dalle difese dei deferiti in merito alla sua inammissibilità per violazione dell’art. 106, comma 2, C.G.S.), dovendosi condividere la pronuncia impugnata laddove ritiene inammissibile il deferimento sul presupposto che i documenti indicati dalla Procura Federale non possano ritenersi idonei ad integrare un effettivo convincimento in ordine alla sussistenza degli illeciti.

Entrando più nel dettaglio, gli atti della gara Aquila Montevarchi/Virtus Entella del 5.09.2021, non forniscono alcuno specifico elemento da cui trarre la notizia di un possibile illecito, giacché:

- l’assenza del nominativo dell’allenatore dei portieri, Roberto Alemanni, nella distinta di gara non è circostanza significativa, considerato che la presenza di tale figura tecnica nel corso di una gara ufficiale non è obbligatoria;

- dal mancato inserimento del nominativo dell’Alemanni nel cosiddetto “Gruppo squadra” non può trarsi alcuna specifica indicazione ed anzi tale circostanza sembra perfettamente coerente con la sua mancata presenza nella distinta di gara;

- l’indicazione dei signori Dotti e Cacciapuoti nel “Gruppo squadra” come collaboratori della società, in sé considerata, non ha alcuno specifico rilievo e difatti la stessa reclamante è costretta a trarre argomento a sostegno della propria tesi secondo cui costoro fungessero da allenatori dei portieri, ponendo tale circostanza in relazione alla fotografia allegata all’esposto anonimo, le cui persone raffigurate sono state sì individuate come Dotti e Cacciapuoti, ma solo nel corso delle indagini successive all’apertura del procedimento; così come privo di rilevanza è il fatto che nel “Gruppo squadra” il signor Giorgio Rosadini venga indicato come dirigente.

Tanto meno possono trarsi significativi argomenti dalle annotazioni estrapolate dalla banca dati AS 400, che per loro natura non hanno alcuno specifico rilievo, e ciò anche a prescindere dal fatto che comunque, ancora una volta, le indicazioni dei signori Cacciapuoti, Dotti e Rosadini, rispettivamente come collaboratori i primi due e allenatore il terzo sono di per sé prive di specifica valenza probatoria.

4. A ben vedere, pertanto, quand’anche nel caso in esame la ricezione dell’esposto anonimo avesse costituito un valido spunto investigativo, la successiva acquisizione documentale da parte della Procura Federale non ha apportato elementi utili per la individuazione di una notizia di commissione di un illecito che legittimasse l’apertura di un procedimento e l’avvio di una vera e propria attività inquirente, considerato il contenuto assolutamente neutro di tale documentazione.

A tal riguardo, è certamente vero che l’attività pre-procedimentale scaturente da un esposto anonimo deve sempre assicurare il rispetto delle garanzie difensive (per cui non sarà possibile ad esempio l’esame di un incolpato specie se non assistito da difensore), ma allo stesso tempo è da ritenersi legittima e anzi doverosa una attività conoscitiva ed esplorativa da parte degli inquirenti mirata ad approfondire autonomamente quanto contenuto nell’esposto anonimo, ad esempio mediante l’audizione di persone informate sui fatti o per l’appunto acquisizioni documentali.

Perché tale attività pre-procedimentale possa condurre all’apertura di un procedimento occorre, però, che da essa emergano elementi concreti e più approfonditi della mera enunciazione contenuta nell’esposto anonimo, così da consentire di verificare le ragioni del convincimento degli inquirenti in merito alla sussistenza di una notizia di illecito ed evitare che il divieto di cui all’art. 118, comma 2, C.G.S. venga sostanzialmente frustrato. E sotto questo profilo, non può non rimarcarsi, che nel caso in esame non è stata fatta menzione di tale attività pre-procedimentale, né nella comunicazione di conclusione delle indagini, né nel deferimento, il che rende impossibile comprendere ed apprezzare il percorso logico argomentativo che, partendo dalla ricezione dell’esposto anonimo, ha condotto la Procura Federale al convincimento della sussistenza di una notizia di illecito idonea all’apertura di un procedimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Casula                                                     Salvatore Lombardo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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