F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/CFA pubblicata il 1 Agosto 2022 (motivazioni) – Reggina 1914 S.r.l./Procura Federale

Decisione/0011/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0136/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Albero Falini – Componente

Serena Iuliani – Componente

Gaetano Caputi - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0136/CFA/2021-2022 proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 167/TFN-SD/20212022 del 24.06.2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.07.2022, il Dott. Gaetano Caputi e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la società Reggina 1914 S.r.l. e il dott. Luca Scarpa per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La presente vicenda origina dal deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale di Gallo Luca, nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società Reggina 1914 s.r.l., nonché della citata società.

Nei confronti del Gallo Luca la Procura federale contestava la violazione dei doveri di lealtà e correttezza per non avere provveduto a depositare presso la Lega di Serie B entro il termine perentorio del 23.3.2022 le garanzie a prima richiesta previste ai sensi dei punti A), B), e C) dell’art. 16 del C.U. n. 303/A del 16.6.2021 per un importo pari all’eccedenza del rapporto tra emolumenti e valore della produzione.

La società Reggina 1914 s.r.l. era chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del suo legale rappresentante, nonché per responsabilità propria in relazione alla violazione delle previsioni di cui all’allegato A) del dell’art. 16 del C.U. n. 303/A del 16.6.2021 per l’importo corrispondente all’eccedenza del rapporto tra emolumenti erogati e valore della produzione.

Le parti deferite non producevano memorie difensive o documentazione di sorta.

Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Gallo Luca con sei mesi di inibizione e la Reggina 1914 s.r.l. con l’ammenda di euro 267.200,00.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Reggina 1914 s.r.l. rappresentando che l’illecito contestato doveva considerarsi commesso da dirigenti allontanati dalla società; infatti, nel periodo tra maggio e giugno 2022 Gallo Luca era stato attinto da provvedimenti giudiziari e, successivamente, revocato dalla carica di amministratore unico della società; quindi, nominato un nuovo amministratore, era stato perfezionato il trasferimento della totalità delle quote della Reggina 1914 s.r.l. in favore della società Enjoy s.r.l. che aveva provveduto a dotare la società Reggina 1914 s.r.l. delle risorse occorrenti per provvedere ai pagamenti dovuti e al deposito presso la Lega di Serie B della fideiussione richiesta dalla disciplina oggetto della contestazione di cui al presente procedimento.

In ragione di tali eventi, si segnalava la netta discontinuità tra nuova e precedente proprietà e management della società Reggina 1914 s.r.l., al punto da invocare l’annullamento, ovvero in subordine la riduzione in misura di giustizia, della sanzione irrogata.

Infatti, ad avviso della società reclamante, gli interventi effettuati evidenzierebbero la discontinuità gestionale e, ove mai la sanzione comminata restasse come irrogata, finirebbe per gravare proprio sulla parte che si era attivata in maniera utile per rimuovere gli effetti negativi della precedente gestione. Invocava, a tal fine, precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva e pronunciamenti della Procura federale nei quali, ad avviso della parte, vi sarebbe stato un riconoscimento a fini esimenti della discontinuità segnalata.

Si è costituita la Procura federale che ha contestato le deduzioni e conclusioni di controparte, concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

All’udienza in data 26.7.2022 sono comparsi:

- l’avv. Mattia Grassani per la società Reggina 1914 s.r.l.,  che ribadendo le tesi e le argomentazioni esposte e, riportandosi ai corrispondenti atti di reclamo depositati, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con l’annullamento o, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata;

- per la Procura federale il dr. Luca Scarpa, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo proposto è fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.

2. Nel caso specifico oggetto del presente procedimento è stato contestato da parte della Procura federale il mancato deposito presso la Lega di Serie B da parte della Reggina 1914 s.r.l. e, per essa, del suo rappresentante legale e amministratore unico, Gallo Luca, delle fideiussioni richieste dalla disciplina specificamente adottata in caso di superamento del rapporto tra il complesso degli emolumenti erogati e il valore della produzione.

La decisione in questa sede impugnata ha ravvisato l’inadempimento indicato e ha conseguentemente sanzionato le parti come indicato in narrativa.

3. A fronte delle vicende come sopra sintetizzate, e di quanto concordemente chiarito dalle parti sul punto in corso di udienza dibattimentale, può affermarsi come fatto pacifico e non controverso quanto corrispondente alla violazione contestata, posto che alla scadenza del termine normativamente richiesto (23.3.2022), per la società Reggina 1914 s.r.l. non vi è stato alcun deposito della documentazione corrispondente alle fideiussioni richieste per lo squilibrio patrimoniale evidenziato.

Stante il carattere del precetto oggetto di attenzione, pertanto, la sua violazione nel termine indicato rileva immediatamente nel senso anzidetto. Pertanto, su tale aspetto non esiste controversia di sorta.

Oggetto di contestazione, piuttosto, è il trattamento sanzionatorio conseguente per come determinato dal Tribunale federale.

Infatti, in considerazione di una serie di eventi qualificati dalla parte reclamante come rivestiti di rilevanza decisiva, la società Reggina 1914 s.r.l. reputa conforme a giustizia una pronuncia che ne riconosca l’esenzione dalle conseguenze sanzionatorie disposte in primo grado, ovvero una sensibile attenuazione delle stesse.

Gli aspetti decisivi segnalati sono rappresentati dal mutamento della proprietà della stessa società Reggina 1914 s.r.l., perfezionatasi successivamente ai fatti in contestazione e al deferimento per cui è causa. Precisamente, si evidenzia come il rappresentante legale e amministratore unico pro tempore, Gallo Luca, al quale si impunta la condotta materiale che ha originato il presente procedimento, in conseguenza di vicende giudiziarie che lo hanno visto attinto da provvedimenti restrittivi della libertà personale, è stato revocato dalla carica e sostituito. Quindi, perfezionata la cessione delle quote societarie in favore di un nuovo titolare estraneo alla precedente compagine sociale e alla precedente gestione (Enjoy s.r.l.), la società ha provveduto alla regolarizzazione con il versamento di quanto dovuto nei confronti dei collaboratori e del personale e al deposito delle garanzie riferite al superamento del rapporto patrimoniale oggetto della contestazione di cui al presente procedimento.

Conseguentemente, ad avviso della parte reclamante, sarebbe stata evidenziata una netta discontinuità nella gestione, che rischierebbe di essere frustrata dalla eventuale conferma delle sanzioni irrogate, in quanto si risolverebbero in pregiudizio proprio della parte che ha manifestato un comportamento inequivoco di conformità alle prescrizioni regolatorie da cui è scaturito il presente procedimento.

4. Va al riguardo affermato che, pur prendendo atto di quanto emergente dalla ricostruzione in punto di fatto offerta dalla parte reclamante, le caratteristiche automatiche della violazione contestata, corrispondente al mancato deposito entro un termine certo delle garanzie indicate, non consente di considerare emendato lo stesso inadempimento per effetto di una condotta successiva, seppure a quest’ultima possa riconoscersi meritevolezza e congruenza rispetto a finalità omologhe con quelle che presiedono alla disciplina la cui violazione ha determinato il deferimento oggetto del presente procedimento.

Piuttosto, a tale condotta successiva, può essere riconosciuto un diverso valore ai fini del presente giudizio.

In particolare, quanto rappresentato integra gli estremi di circostanze attenuanti riconosciute dall’ordinamento sportivo, e in tale prospettiva esclusivamente i fatti meritano di essere valutati.

Il deposito (successivo alla scadenza del termine normativamente previsto) delle garanzie richieste attesta la regolarizzazione successiva degli adempimenti in considerazione dello squilibrio patrimoniale rilevato.

Può dubitarsi se tale condotta corrisponda effettivamente alla condotta di chi abbia “ riparato interamente il danno”, come stabilito ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del CGS, stanti le già segnalate caratteristiche della violazione consumata. Allo stesso modo potrebbe risultare dubbio se la condotta segnalata sia valorizzabile quale espressione del comportamento di chi si sia “adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione”: proprio la intervenuta contestazione (ed anzi la condanna irrogata in primo grado) sembrano difficilmente compatibili con il carattere di spontaneità richiesto.

Soprattutto la condotta corrispondente a quanto dovuto - tardiva come detto - si è perfezionata in epoca successiva alla instaurazione del giudizio, con ciò risultando non applicabile tale circostanza attenuante al caso di specie.

È pur vero, tuttavia, che il cambio nella titolarità della totalità delle quote della società Reggina 1914 s.r.l., esprimendo una discontinuità tra proprietà e gestione precedenti - cioè esistenti all’epoca dei fatti in contestazione - può essere apprezzato come fattore in grado di esprimere un mutamento successivo di orientamento dell’agire del soggetto.

In questo senso, data la sostanziale congruenza del comportamento successivo rispetto alle finalità e ai contenuti dei precetti violati - seppure rimanga non elidibile l’oggettivo inadempimento di un termine certo - il deposito seppure tardivo di garanzie essenziali per attestare il conseguimento di quell’equilibrio patrimoniale richiesto ai fini dell’iscrizione ai campionati professionistici, in funzione della stabilità degli operatori interessati, della regolarità delle competizioni sportive, della parità tra i concorrenti e della credibilità dell’intero sistema dei campionati sportivi, può essere positivamente apprezzato ai fini di specie quale condotta successiva al mutamento della proprietà della società interessata, ovvero comunque tardiva esecuzione, in grado di iscriversi nell’ottica di quanto stabilito ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS.

Come evidenziato costantemente dagli organi di giustizia sportiva, (per tutti, basti richiamare quanto precisato già nelle decisioni n. 26/2020-2021 e n. 39/2021-2022 di questa Corte) la disciplina federale in tema di requisiti di solidità economico finanziaria per i partecipanti ai campionati nazionali assume una valenza sistemica, posto che “una solida ed efficace garanzia di stabilità economico finanziaria costituisce condizione irrinunciabile per la regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, l’affidamento riposto da parte di tutti gli attori del processo, la par condicio tra tutti i partecipanti alle competizioni sportive. In questo senso, allora, si giustificano rigorosi controlli da parte delle competenti autorità federali, con corrispondenti adempimenti e obblighi imposti alle società interessate, presidiati da specifiche sanzioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo.”.

Ciò, però, non esclude che possa comunque ascriversi rilevanza alle condotte evidenziate nella presente vicenda ai fini dell’adeguamento del regime sanzionatorio.

Si tratta, in altri termini, di quelle “ulteriori circostanze” che possono militare per una diminuzione della sanzione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS tutte le volte in cui emergano particolari elementi di fatto che esprimano la necessità di meglio adeguare l’effettivo trattamento sanzionatorio alla specificità del caso di specie, anche al di là della concreta integrazione di talune delle fattispecie attenuanti già tipizzate dall’ordinamento.

In particolare, l’intervento in esame consente di evitare che la sanzione irrogata, come mera conseguenza della violazione accertata, finisca per acquisire una dimensione punitiva in grado di mortificare la valenza rieducativa e di emenda che certamente risiede nel trattamento sanzionatorio complessivo. Le specifiche vicende esposte nel caso di specie, seppure non in grado, come evidenziato, di condurre ad una pronuncia che escluda ogni sanzione per la società interessata, possono invece essere valorizzate nella prospettiva segnalata, come attestazione del riconoscimento degli sforzi ascrivibili sostanzialmente all’intervenuto cambio di proprietà per il tardivo ma significativo tentativo di evidenziare la discontinuità rispetto alle lacune e alle manchevolezze della gestione precedente.

Ed è evidente che l’instaurazione di una positiva congruenza con prescrizioni e finalità della regolazione corrisponde certamente alle migliori finalità dell’ordinamento.

5. Al riguardo, va precisato che la condotta tardiva corrispondente al precetto violato è stata posta in essere con il deposito delle garanzie richieste in data 22.6.2022. Il dispositivo della decisione del Tribunale federale oggetto di reclamo è del 16.6.2022 (il deposito della motivazione è del 24.6.2022).

Per cui in ogni caso, anche in considerazione dell’assenza di qualsivoglia attività difensiva svolta in primo grado dalla parte, non avrebbe potuto essere presa in considerazione dallo stesso organo di giustizia. È stata, piuttosto, espressione di quella condotta successiva posta in essere dai nuovi responsabili della società Reggina 1914 s.r.l., subentrati per effetto della cessione delle quote societarie avvenuta in data 17.6.2022 e pertanto anche essa in data successiva al dispositivo della decisione in questa sede oggetto di reclamo.

6. In considerazione di quanto sopra, tenuto conto della specificità delle vicende segnalate, si ritiene che la condotta in esame posta in essere dalla società Reggina 1914 s.r.l. possa essere valorizzata come circostanza attenuante ai fini della rideterminazione della sanzione.

Alla luce del complesso degli elementi evidenziati, pertanto, concordando con la decisione dei primi giudici che hanno reputato congrua la sanzione indicata dalla Procura federale pari al 20% dell’importo da garantire (nel totale, pari a 1.335.984,00), e valutata la stessa come pena base, si reputa adeguata la applicazione alla somma così fissata di una riduzione di un terzo.

Pertanto, stante l’importo di euro 267.200,00 come pena base, la riduzione di un terzo (pari a euro 89.067,00) consente di rideterminare la sanzione da irrogare nei confronti della società Reggina 1914 s.r.l. per quanto oggetto del presente procedimento nell’importo di 178.133,00 a titolo di ammenda.

In questi limiti viene accolto il presente reclamo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad 178.133,00.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE

Gaetano Caputi      

                                                                                                                       

 IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it