F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0012/CFA pubblicata il 2 Agosto 2022 (motivazioni) – Procura Federale/Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel + altri

 

Decisione/0012/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0135/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Alfredo Vitale - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0135/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale nazionale – sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 168/TFNSD del 24/06/2022;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 25 luglio 2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Alfredo Vitale e uditi gli Avv.ti Cristiano Pasero e Lorenzo Giua per la Procura Federale; l’Avv. Carlo Mormando per Daniel Emanuel Sarmento De Lacerd; l’Avv. Priscilla Palombi per Miguel Alexandre Vieira Sousa, Tiago Miguel Amarchande Ribeiro e Gabriel Buckson;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 18 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale:

1. Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Futsal Sassuolo e poi della ASD Aradeo) per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Sassuolo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio conclusasi in data 12 ottobre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Sassuolo e anche per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento dello stesso calciatore per la ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

2. Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 21 settembre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

3. Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Ternana), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Ternana una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 4 febbraio 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Ternana, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

4. Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Aradeo e poi con le società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio – assistenza certificata anche dalla sottoscrizione di un contratto di rappresentanza con lo stesso Bianchi - per i tesseramenti del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, per la ASD Meriense e per la ASD Ichnos Calcetto Sassari, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

5. Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 12 agosto 2020 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

6. Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel (all'epoca dei fatti tesserata in qualità di calciatrice della ASD Vis Fondi), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalsa dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 20 gennaio 2020 con il tesseramento della suddetta giocatrice per la società ASD Vis Fondi, e per essersi sempre avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento della stessa giocatrice per la società ASD Mediterranea C5 nella stagione sportiva 20-21, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

7. Sig.ra Ashikaga Chiharu (all'epoca dei fatti tesserata in qualità di calciatrice della ASD Vis Fondi), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.1, e 40 quinquies, comma 1.1, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

8. Sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Atlante Grosseto), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Atlante Grosseto una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

9. Sig. Buckson Gabriel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Meriense e poi della SSD Città di Sestu C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 5 aprile 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Meriense, e per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

10. Sig. De Fr itas Dav d Fernando (all'ep ca dei fatti tesserato in qualità di calciatore dell ASD M riense), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC.

11. Sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Atlante Grosseto), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Atlante Grosseto una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

12. Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Polistena C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Polistena C5 una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 27 settembre 2019 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Polistena C5, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

13. Sig. Nicola Cicciari (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Meriense), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21 e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

14. Sig. Pietro Mandanici (all'epoca dei fatti Dirigente della ASD Meriense), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sigg.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione de pr ncipi di lealtà, c rrettezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza dell norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di calciatori dilettanti e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

15. Sig. Matteo Depperu (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Ichnos Calcetto Sassari), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione da parte del Sig. Depperu dell’importo di 300 euro a favore dello stesso Bianchi -, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

16. Sig. Cordiano Marcello (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Polistena C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del soggetto appena indicato;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico per la società ASD Futsal Polistena C5 nella stagione sportiva 19-20 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

17. Sig. Agus Francesco (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Sestu C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Città di Sestu C5 nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

18. La società ASD Meriense per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cicciari Nicola, Mandanici Pietro, De Freitas David Fernando, Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

19. La società ASD Futsal Polistena, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cordiano Marcello e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

20. La società ASD Ichnos Calcetto Sassari, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Depperu Matteo e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

21. La società SSD Città DI Sestu C5 per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Agus Francesco e Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La vicenda traeva origine dal procedimento disciplinare n. 284pf21-22 avviato dalla Procura Federale in data 18.11.2021 avente ad oggetto “Segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della FIGC in ordine a delle presunte irregolarità circa l’iscrizione anagrafica di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere avvalendosi probabilmente di una presunta società di intermediazione sportiva N&M Futsal Agency” a seguito della nota del 21.10.2021 ricevuta dall’ufficio Tesseramento della FIGC relativa a presunte irregolarità delle iscrizioni anagrafiche nel Comune di Fondi di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere, attraverso la presunta intermediazione di una società denominata N&M Futsal Agency. Unitamente alla predetta segnalazione veniva inviata rilevante documentazione ed in particolare, per quanto di interesse, le richieste di tesseramento con allegata relativa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi dei seguenti soggetti: Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, Sig. Bothelo Da Silva  Oliveira Atilio Felipe, Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, Sig.na Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Sig.na Kota Gabriella, Sig.na Ashikaga Chiharu, Sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto, Sig. Buckson Gabriel, Sig. De Freitas David Fernando, Sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel, Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico. Veniva pertanto acquisita ulteriore documentazione, tra la quale, di particolare rilevanza, la nota del 28.2.22 del Comune di Fondi ove si rappresentava che i calciatori oggetto d’indagine non erano mai stati iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e che “i numeri di registrazione del protocollo alle comunicazioni di avvio del procedimento non trovano alcun riscontro nel protocollo generale” e che “il nominativo del funzionario indicato quale responsabile del procedimento nelle istanze prodotte, in quella data non era in servizio presso l’ente”; veniva inoltre acquisita una nota della Commissione Agenti FIGC, che chiariva che né Maurizio Bianchi, né la società N&M Futsal Agency fossero iscritti nel registro degli Agenti Sportivi e la società non risultava neanche iscritta nel registro delle imprese.

Si procedeva infine all’audizione di diversi tesserati ed all’esito, ritenute accertate una molteplicità di violazioni, in data 4.4.2022, la Procura Federale procedeva a notificare la Comunicazione di Conclusione Indagini. Successivamente alla notifica dell’atto, pervenivano memorie difensive per il Sig. Iacopo Tonelli, in proprio e quale L.R. della ASD Atlante Grosseto, del Sig. Marcello Cordiano, in proprio e quale L.R. della ASD Futsal Polistena, dei Sigg.ri Stifani Giovanni, Inguscio Giammaria e Cardinale Mauro nonché della società ASD Aradeo, e dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel non ritenute comunque dall’Organo requirente idonee a scalfire l’impianto accusatorio. Successivamente, i sigg.ri Giovanni Stifani, Giammaria Inguscio, Mauro Cardinale, Gabriella Kota, Ermanno Ferraro, Iacopo Tonelli, Luca Palombi, Michele Carpinelli, Marco Castellani, Corrado Melis, nonché le società ASD Aradeo, ASD Atlante Grosseto, ASD Futsal Ternana, ASD Futsal Sassuolo, ASD Mediterranea C5 e ASD Vis Fondi formulavano richiesta di definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice Giustizia Sportiva, accolta dalla Procura Federale.

La Procura Federale, in data 18.5.2022, provvedeva quindi al deferimento degli altri soggetti e delle altre società, contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.

Disposta dal Presidente del Tribunale Federale Nazionale la convocazione delle parti per l’udienza del 16.06.2022, provvedevano al deposito tempestivo di memoria, per il tramite dell’Avv. Filippo Pirisi, il Sig. Matteo Deppero, in proprio e quale legale rappresentante dell’ASD Ichnos Calcetto Sassari e il sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe. Con la predetta memoria, il difensore, relativamente alla posizione del calciatore Bothelo, rappresentava come la procura rilasciata dal tesserato in favore del presunto agente Bianchi fosse stata sottoscritta in buona fede da soggetto straniero e di giovane età, mentre alcuna responsabilità potesse ascriversi al calciatore in ordine alle false certificazioni comunali, essendo egli stesso vittima di un meccanismo illecito ordito da altri a sua insaputa; in ordine al ruolo del Presidente Depperu il difensore precisava come lo stesso si fosse rivolto all’agenzia del Bianchi, individuata su un social network, non per un’attività di intermediazione, bensì di scouting e per tale causale avesse corrisposto il relativo compenso. L’Avv. Carlo Mormando depositava tempestiva memoria in favore del calciatore Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, con la quale preliminarmente eccepiva “l’irricevibilità” del deferimento essendo state formulate contestazioni “cumulative” e non con singoli atti, per poi chiarire come alcuna responsabilità fosse addebitabile al calciatore relativamente alla falsa certificazione comunale della quale non aveva avuto contezza alcuna, essendo peraltro onere della società di appartenenza occuparsi della pratiche amministrative del tesseramento. Nella memoria veniva altresì sollevata eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in audizione, effettuata senza l’ausilio di un interprete, ma di un tablet. Rilevava infine l’infondatezza della contestazione relativa al rilascio della procura al Bianchi, precisando che la normativa portoghese non fa alcuna distinzione tra professionisti e dilettanti in materia di agenti di calciatori e pertanto il calciatore avrebbe sottoscritto la procura in modo incolpevole. Analoghe argomentazioni, anche relativamente alle eccezioni preliminari, venivano sollevate dall’Avv. Priscilla Palombi nella memoria depositata in favore del calciatore Vieira Sousa Miguel Alexandre ove precisava altresì come non risulterebbe alcun mandato tra il proprio assistito ed il Bianchi, il quale, al più, avrebbe agito nell’interesse della società. Con le due distinte memorie depositate in favore dei calciatore Buckson e Amarchande, l’Avv. Palombi, sollevava analoga eccezione relativa al deferimento cumulativo e, nel merito, evidenziando “un’inesistenza del quadro probatorio”, sottolineava la totale estraneità dei propri assistiti, entrambi stranieri, nella formazione della falsa certificazione di cui non avevano mai avuto contezza alcuna, nonché dalla presunta violazione del regolamento agenti sportivi, non avendo entrambi i calciatori mai avuto alcun agente. L’Avv. Giulio Varone depositava memoria in favore del Sig. Marcello Cordiano, in proprio e n.q. di L.R. della ASD Futsal Polistena, il quale, ribadendo le argomentazioni già svolte con la memoria depositata all’esito della notifica della CCI, sottolineava la buona fede dei propri assistiti i qual , dopo aver ricevuto la documentazione per il tesseramento dal Bianchi, si attivavano autonomamente presso il

Comune di Polistena per ivi iscrivere il calciatore Trancoso presso il locale Comune, con atto formalizzato in data 5.11.2019.

Depositava altresì memoria l’Avv. Marco Spanu nell’interesse del Sig. Francesco Agus, in proprio e n.q. di L.R. della SSD Città di Sestu C5, lamentando la totale insussistenza della piattaforma probatoria, non avendo il proprio assistito mai dato alcun mandato al Bianchi, il quale, nel caso di specie, si sarebbe limitato ad indicare alcuni profili di calciatori senza poi prendere nemmeno parte alla fase genetica della trattativa.

All’udienza del 16.6.2022, preliminarmente il Presidente dava atto che i deferiti Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Ashikaga Chiharu, Jesus Dos Santos Fabio Alberto, De Freitas David Fernando, Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico non avevano ricevuto, per il tramite della società, le notificazioni della CCI e dell’atto di deferimento. Il Tribunale, pertanto, disponeva lo stralcio delle loro posizioni e la remissione in termini della Procura Federale per effettuare nuovamente le notificazioni ai predetti deferiti con qualunque mezzo consentito dall’ordinamento giuridico italiano. In via preliminare la Procura Federale rappresentava di aver raggiunto un accordo ex art. 127 CGS con il Sig. Marcello Cordiano e la società ASD Futsal Polistena, trasmesso via pec al Tribunale Federale Nazionale. Il Tribunale, preso atto dell’accordo ed all’esito della camera di consiglio, ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica, nonché la congruità delle sanzioni indicate, deliberava di rendere efficaci tali accordi, provvedendo con separato provvedimento.

Esaurite le questioni preliminari, il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, 12 giornate di squalifica; - per il Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, 12 giornate di squalifica; per il Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, 12 giornate di squalifica; - per il Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, 12 giornate di squalifica; - per il Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, 12 giornate di squalifica; - per il Sig. Buckson Gabriel, 12 giornate di squalifica; - per il Sig. Nicola Cicciari, mesi 6 di inibizione; - per il Sig. Pietro Mandanici, mesi 6 di inibizione; - per il Sig. Matteo Depperu, mesi 4 di inibizione; - per il Sig. Francesco Agus, mesi 4 di inibizione; - per la società ASD Meriense, 1.200,00 di ammenda; - per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari, 600,00 di ammenda; - per la società SSD Città di Sestu C5, 600,00 di ammenda. Prendeva poi la parola l’Avv. Marco Spanu, in rappresentanza del Sig. Agus Francesco e della società SSD Città di Sestu C5, il quale, nel contestare quanto dedotto dal rappresentante della Procura Federale in merito alla piattaforma probatoria, si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Prendeva la parola l’Avv. Priscilla Palombi, in rappresentanza dei sigg.ri Vieira Sousa Miguel Alexandre, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel e Buckson Gabriel, la quale, preliminarmente, ribadiva l’eccezione di inammissibilità dell’atto di deferimento, riportandosi poi alle memorie difensive depositate, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Prendeva la parola l’Avv. Carlo Mormando, in rappresentanza del Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, il quale nel replicare alle argomentazioni del rappresentante della Procura Federale, si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Seguiva breve replica dell’avv. Pasero il quale precisava che la Procura Federale aveva provveduto a trasmettere gli atti del presente procedimento alla Commissione Agenti Sportivi FIGC per l’eventuale seguito di competenza in ordine alla posizione di Maurizio Bianchi.

Con la decisione oggetto dell’odierno reclamo, il Tribunale Federale Nazionale, respinta l’eccezione di inammissibilità - formulata da taluni dei deferiti - del deferimento cumulativo disposto dalla Procura Federale:

a) statuiva in via preliminare di dover declinare la propria competenza con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai Sigg. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari a favore dei Tribunali Federali territorialmente competenti;

b) nel merito, (i) proscioglieva Vieira Sousa Miguel Alexandre ed Amarchande Ribeiro Tiago Miguel dal primo capo di incolpazione dell’atto di deferimento e (ii) irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Buckson Gabriel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Agus Francesco, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSD Città di Sestu C5, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione era oggetto di reclamo ritualmente proposto dalla Procura Federale Nazionale con la quale si è contestata, in primis, la parziale declinatoria di competenza disposta dal Tribunale Nazionale Federale relativamente alle posizioni dei Sigg. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari, chiedendo che questa Corte Federale di Appello voglia “[…] dichiarare la propria competenza funzionale e previo riconoscimento della responsabilità in relazione alle violazioni disciplinari così come contestate nei capi di incolpazione, irrogare le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale nel procedimento innanzi al TFN, o quelle sanzioni che saranno ritenute conformi a giustizia […]” e “in relazione ai Sigg.ri Viera Sousa Miguel Alexandre e Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, riconosciuta la responsabilità relativamente al primo capo di incolpazione dell’atto di deferimento, irrogare le sanzioni disciplinari richieste dal rappresentante della Procura Federale nel procedimento innanzi al TFN o quelle sanzioni che saranno ritenute conformi a giustizia […]”.

Con decreto del 5 luglio 2022, giusta l’art. 99 del Codice di Giustizia Sportiva, il predetto reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite, fissando udienza per il 25 luglio 2022 e nominando relatore l’Avv. Alfredo Vitale.

In vista dell’udienza depositavano memorie difensive, tramite i rispettivi difensori, i reclamati Daniel Emanuel Sarmento de Lacerda, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, Vieira Sousa Miguel Alexandre, Buckson Gabriel, Depperu Matteo (in qualità di Presidente e Legale rappresentante della A.S.D. Ichnos Calcetto Sassari), la A.S.D. Ichnos Calcetto Sassari ed il Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato, nei limiti di cui in motivazione.

Per ragioni di priorità logica oltre che per le conseguenze processuali che conseguono dagli esiti della decisione di tale motivo, si rende necessario scrutinare prioritariamente il motivo di reclamo con cui la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale Federale Nazionale (di seguito anche “TFN”) ha parzialmente declinato la propria competenza a favore dei Tribunali Federali Territoriali.

Il TFN, dopo aver rammentato il contenuto precettivo dell’art. 84, comma 1, lett. a), Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui “Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; […]”, ha ritenuto che per taluni dei deferiti (tesserati o società sportive) non ricorressero gli estremi per radicare tale competenza (qualificata come funzionale) affermando che il riferimento ai “più ambiti territoriali” contenuto nella citata disposizione processuale sarebbe da intendere come “[…] un regime derogatorio all’ordinaria competenza funzionale sussistente qualora vi sia connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate ed i diversi soggetti deferiti”.

Connessione che, sempre nella prospettiva interpretativa accolta dal TFN, “Nel caso di specie […] non può farsi discendere dalla “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi” comune a tutti i deferiti, essendo stata poi utilizzata singolarmente per autonomi tesseramenti dei diversi calciatori coinvolti nell’indagine. Né tantomeno la connessione può essere ancorata al soggetto, il Bianchi, che ha di fatto preordinato e gestito la formazione delle false certificazioni, soggetto peraltro non coinvolto nel presente procedimento, risultando non tesserato per la FIGC e in ipotesi rientrante disciplinarmente nella competenza funzionale della Commissione Agenti Sportivi”.

Sulla scorta di tali rilievi, il TFN ha pertanto parzialmente declinato la propria competenza evidenziando che “ Nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna connessione, soggettiva od oggettiva, tra le diverse violazioni, avendo ad oggetto singole ed autonome violazioni relative al tesseramento di diversi calciatori, appartenenti, all’epoca delle violazioni contestate, alcuni alla Divisione Calcio a 5 ed altri ai Comitati Regionali.”

Con il primo motivo di reclamo, la Procura Federale ha contestato tale conclusioni asserendo che, contrariamente a quanto statuito dal TNF, la fattispecie oggetto del deferimento generava, di contro, “[…] una connessione di tipo oggettivo, ravvisata nella comunanza dell’oggetto ovvero nel perfezionamento del tesseramento avvenuto con la produzione/trasmissione di una falsa comunicazione di avvio di iscrizione anagrafica nel comune di Fondi” oltre che nella “[…] fonte che ha fornito a società e tesserati coinvolti la suddetta comunicazione, ovvero il Sig. Maurizio Bianchi, il quale come anche affermato dallo stesso Tribunale, è stato il soggetto di riferimento di tutti i calciatori deferiti provenienti dalle Federazioni estere”.

Queste Sezioni Unite, pur condividendo la conclusione cui perviene il motivo di censura articolato dalla reclamante Procura Federale, ritengono tuttavia che la competenza del TFN nel caso di specie debba trovare giustificazione alla luce di una diversa prospettazi ne interpretativa.

In particolare, giova rilevare che la materia oggetto del deferimento scrutinato dal TFN è incontestabilmente quella del tesseramento, inserendosi le condotte oggetto di disamina disciplinare da parte della Procura Federale, appunto, nel contesto del procedimento che conduce alla riferibilità univoca di un calciatore ad una determinata compagine sportiva.

Al fine di individuare la competenza giustiziale sulle questioni afferenti tale peculiare materia, appare dirimente l’analisi del relativo regime normativo, siccome delineato dalle relative disposizioni (statutarie ed organizzative) di natura federale.

In tale prospettiva, dalle disposizioni di matrice statutaria, emerge con nettezza come la materia del tesseramento sia di stretta attribuzione federale, includendosi la stessa come funzione essenziale della Federazione (cfr. art. 3 dello Statuto, secondo cui “Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni […] f) la disciplina dell’affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone; nonché l’art. 16 (rubricato “Affiliazione e tesseramento”), secondo cui “1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa”) e di competenza consiliare (art. 4, comma 1, secondo cui “1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l’idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento […]”).

Conferma di tale prospettiva, tesa evidentemente a radicare direttamente in capo alla Federazione – e non già alle sue articolazioni periferiche – la competenza della materia del tesseramento, si ritiene di poter desumere altresì dalla circostanza per cui lo status di tesserato (evidentemente risultato del perfezionamento del relativo procedimento di competenza federale) costituisce presupposto indefettibile per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo (cfr. art. 20, comma 8: “In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all’Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell’AIA”.

Art. 29 “1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti”).

Conclusioni vieppiù confermate all’esito della disamina delle norme organizzative federali (NOIF) che dedicano ampio spazio a tale materia, in primis e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, con l’art. 39 (commi 1 e 2), secondo cui “I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. […].2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”).

Il delineato assetto normativo depone inequivocabilmente nel senso per cui la materia del tesseramento è di stretta attribuzione federale, costituendo snodo centrale per la definizione di ambiti primari nella prospettiva del funzionamento dell’ente-federazione.

Se ne desume che anche il relativo precipitato giustiziale, costituito in primis dalle disposizioni codicistiche che delineano la competenza alla trattazione delle relative questioni, non può che essere interpretato nell’ottica di preservare l’esigenza di assicurarne una trattazione centralizzata ed unitaria, attribuendone la relativa competenza ad un unico organo giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie.

Il che conduce inevitabilmente a dover attrarre le questioni generate da deferimenti afferenti la materia dei tesseramenti appunto alla competenza del TFN, per il tramite della clausola di apertura costituita dal riferimento a “ […] le questioni che riguardano più ambiti territoriali”, dovendo ritenersi il tesseramento lato sensu inteso come ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale.

Il che, a guisa di ulteriore (e definitivo) argomento a sostegno di tale lettura, potrebbe altresì costituire conclusione a chiusura del complessivo sistema giustiziale delineato per la materia del tesseramento, che, come noto, già prevede una trattazione unitaria dei relativi aspetti, finanche mediante la costituzione di apposita sezione del TFN (art. 83, comma 1, lett. c); artt. 88 e ss. Codice della Giustizia Sportiva).

Chiarito quanto precede e, pertanto, individuata la competenza del TFN sui deferimenti riguardanti la materia del tesseramento, occorre tuttavia evidenziare come, dall’accoglimento del motivo di reclamo proposto dalla Procura Federale non possano seguire gli effetti processuali da quest’ultima invocati.

Invero, le richieste formulate dalla Procura Federale – sollecitando queste Sezioni Unite alla disamina nel merito delle condotte serbate dai soggetti deferiti per i quali il TFN ha declinato la propria competenza (senza quindi scrutinarne in prime cure la eventuale responsabilità disciplinare) – si tradurrebbe, come correttamente evocato dalle difese dei reclamati, nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, secondo quanto ritenuto dal Collegio, deve nel caso di specie essere  preservato, stante la natura intimamente sanzionatoria dei procedimenti scaturenti da deferimento della Procura Federale.

Ed infatti, ove si aderisse alla prospettiva interpretativa fatta propria dalla Procura Federale, questa Corte si troverebbe a statuire sul merito dei rilievi disciplinari quale unico giudice del merito (non potendo, come noto, le decisioni assunte dalla Corte Federale essere suscettibili di ulteriore sindacato giustiziale di merito).

Ciò chiarito, occorre tuttavia rilevare che, come già queste Sezioni Unite hanno avuto modo di osservare (cfr. Decisione/0096/CFA2021-2022), l’attuale assetto normativo del Codice di Giustizia Sportiva è al riguardo costituito da disposizione (art. 106) che desta qualche perplessità nella complessiva disciplina dei casi in cui la Corte Federale di Appello è titolata ad annullare con rinvio la decisione resa dal TFN.

In particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione e ad integrazione dei rilievi che già erano stati sollevati con il precedente di queste Sezioni Unite appena evocato, si ritiene obiettivamente manchevole la norma nella parte in cui essa evoca i contenuti in rito della decisione di primo grado (inammissibilità ed improcedibilità) anziché dettagliare le circostanze che generino siffatte pronunce, alla stregua della tecnica normativa, ad esempio, utilizzata in altro plesso normativo dall’art. 105, comma 1 del D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), secondo cui “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.”.

Stante quanto precede, si dichiara la competenza del Tribunale Federale Nazionale, quale Giudice di primo grado, cui si rinvia per l'esame del merito relativamente alle posizioni di:

- Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel;

- Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe;

- Taborda Da Silva Joao Pedro;

- Buckson Gabriel, relativamente al primo capo di incolpazione e alla prima parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento;

- Cicciari Nicola;

- Mandanici Pietro;

- Depperu Matteo;

- ASD Meriense;

- ASD Ichnos Calcetto Sassari.

Contestualmente e facendo salve le conclusioni già rassegnate con la evocata Decisione/0096/CFA-2021-2022, si reitera il suggerimento al Legislatore federale di valutare l’adozione di ogni adeguata rivisitazione del precetto del citato art. 106 Codice della Giustizia Sportiva, nella prospettiva di meglio chiarire le circostanze di annullamento con rinvio cui la Corte Federale d’Appello è legittimata.

Passando all’analisi dei restanti motivi di reclamo, occorre rilevare in via preliminare come la Procura Federale abbia fatto oggetto di ulteriore rituale contestazione esclusivamente i capi della sentenza con cui il TFN ha disposto – con riferimento al primo capo di incolpazione -  il proscioglimento dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e di Amarchande Ribeiro Tiago Miguel.

I motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Invero, giova rammentare che la decisione impugnata, con riferimento alla contestazione sollevata nei confronti dei predetti atleti di aver posto in essere la condotta illecita consistente nella partecipazione alla formazione della “comunicazione di avvio del procedimenti di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi (documento poi rivelatosi falso), ne ha escluso la responsabilità enfatizzando la circostanza per cui “La condotta dei calciatori non era il frutto di libera determinazione, trattandosi di ragazzi giovani, stranieri, provenienti da altra federazione, non a conoscenza della lingua italiana e del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da affidarsi, per ogni necessità, al Bianchi, qualificatosi Agente sportivo (vedi fac simile di mandato in atti), senza poi nemmeno incontrarlo personalmente, come pacificamente ammesso nel corso delle audizioni. Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare la tesi difensiva in ordine alla totale mancanza di consapevolezza in ordine alla richiesta di iscrizione anagrafica, poi risultata falsa, dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata.”

In altri termini, nell’economia della motivazione adottata, appare evidente come il TFN abbia inteso enfatizzare inter alia la circostanza giuridico-fattuale della determinante presenza del Sig. Maurizio Bianchi come soggetto formalmente e sostanzialmente preposto allo svolgimento di attività di intermediazione tra i predetti calciatori (come detto, stranieri, ignoranti la lingua italiana ed in giovane età) e le rispettive società calcistiche, con attribuzione allo stesso di un mandato sostanzialmente illimitato nell’oggetto (“per ogni necessità”).

A fronte di tale quadro fattuale, corroborato e confermato dagli stessi risultati istruttori conseguiti nel corso dell’attività ispettiva (e che la Procura Federale non disconosce), appaiono evidentemente non scevri da profili di contraddittorietà gli argomenti addotti dalla Procura Federale a sostengo del secondo e del terzo motivo di gravame, nella parte in cui il fulcro concettuale degli stessi è sostanzialmente rinvenibile nell’affermazione per cui “[…] non risulta difficile pensare che il Sig. Bianchi abbia anche curato tutti gli adempimenti necessari ai relativi tesseramenti e trasferimenti, inclusa la comunicazione di avvio di iscrizione anagrafica nel Comune di Fondi […]” (pag. 11 e 12 del reclamo); trattasi, all’evidenza di affermazione che, lungi dal poter costituire argomento a confutazione delle conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata, tende di contro a confermarne la validità del costrutto, sostanzialmente affermandosi come la riferibilità materiale e psichica della condotta di formazione della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi (come detto costituente l’oggetto materiale della condotta illecita contestata con il primo capo di incolpazione ai calciatori Vieira e Amarchande) sia soltanto del Sig. Maurizio Bianche e non anche dei predetti calciatori incolpati.

Con il che, non ritenendo che la Procura Federale abbia assolto all’onere impugnatorio su di essa gravante, la decisione del Tribunale Federale Nazionale deve in parte qua ritenersi confermata, con conseguente proscioglimento dei Sigg.ri Vieira e Amarchande dal primo capo di incolpazione.

Parimenti deve ritenersi confermata la decisione gravata, anche con riferimento al quantum delle sanzioni con la stessa irrogate, nella parte in cui con essa il TFN ha ritenuto di emettere sanzioni disciplinari nei confronti di tutti gli incolpati.

A tale riguardo, occorre precisare in via preliminare che, come pure non si è mancato di rilevare ad opera dei relativi difensori, l’omessa formulazione di motivi di censura rispetto ai capi della sentenza con cui il TFN ha irrogato sanzioni nei confronti degli incolpati, determina il prodursi del relativo effetto di giudicato.

Il che vale senz’altro per quanto concerne i calciatori Vieira e Amarchande, perché in tal senso conclude anche la difesa prodotta in grado di appello, le cui censure sono esplicitamente riferite a replicare ai soli argomenti svolti dalla Procura Federale relativamente al proscioglimento degli stessi dal primo capo di incolpazione; ma anche, stante l’omessa presentazione di alcuna attività difensiva volta a sollevare profili di censura incidentale, per quanto concerne il Sig. Agus Francesco e la società SSD Città di Sestu C5.

Quanto al calciatore Buckson, pur in mancanza di simile esplicitazione di formazione del giudicato con riferimento all’irrogata sanzione di 2 giornate di squalifica in relazione alla ravvisata responsabilità dello stesso per la seconda parte del secondo capo di incolpazione, si ritiene che la memoria al riguardo depositata in appello non assolva allo scopo di contestare, con i dovuti crismi processuali, la decisione del TFN nella parte di interesse per il reclamato.

In particolare, ferma restando la riferibilità al Tribunale Federale Nazionale della disamina della contestazione relativa al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo capo di incolpazione, quanto al secondo capo di incolpazione (essenzialmente riferibile all’essersi il Sig. Buckons avvalso dell’opera di intermediazione del Sig. Maurizio Bianchi per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5 nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC e CONI), nessuna censura viene al riguardo articolata dal Sig. Buckson.

Con il che l’unico profilo di censura che residua riguarda, a ben vedere, soltanto la reiterata eccezione di inammissibilità del deferimento stante la sua natura cumulativa.

Eccezione che tuttavia, ritenendo di dover accogliere anche sul punto le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Federale Nazionale, si ritiene di dover rigettare; e ciò sulla scorta della circostanza per cui, a fronte della paventata lesione dell’interesse alla riservatezza (cui, nel caso, si potrebbe ovviare con ben altri rimedi e/o accorgimenti rispetto all’invocata separazione processuale delle singole posizioni), la trattazione unitaria dell’attività investigativa, prima, e sanzionatoria, poi, espletata dalla Procura Federale risponde, in una prospettiva non dissimile da quella poc’anzi utilizzata per risolvere la questione di competenza, ad una prevalente esigenza di simultaneità e concomitanza della disamina di vicende che, per quanto connotate da condotte ascrivibili a singole società e calciatori, sono comunque accumunate dall’esistenza di un complessivo unitario disegno riferibile alla figura dell’abusivo intermediario Sig. Maurizio Bianchi.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale federale nazionale e rinvia allo stesso per l'esame del merito relativamente alle posizioni di:

- Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel;

- Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe;

- Taborda Da Silva Joao Pedro;

- Buckson Gabriel, relativamente al primo capo di incolpazione e alla prima parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento;

- Cicciari Nicola;

- Mandanici Pietro;

- Depperu Matteo;

- ASD Meriense;

- ASD Ichnos Calcetto Sassari; conferma nel resto la decisone impugnata.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE

  AlfredoVitale                                                                                                                                    

IL PRESIDENTE

                                                                                    Mario Luigi Torsello 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it