F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 003/CSA pubblicata del 7 Luglio 2022 – A.S.D. L’Aquila 1927

Decisione n. 003/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 330/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 330/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. L’Aquila 1927,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 99 del 07.06.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.06.2022, il Dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. L’Aquila 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio capitano, Vincenzo Scognamiglio, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 99 del 7.6.2022), in relazione alla gara L’Aquila 1927 / Taloro Gavoi del 5.6.2022. 

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere preso parte ad un principio di rissa nel corso del quale spintonava e colpiva con uno schiaffo al petto un calciatore avversario ed avere, successivamente, rivolto espressioni offensive e minacciose ad un altro calciatore avversario”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la rideterminazione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, lo Scognamiglio non avrebbe tenuto una condotta violenta, poiché in sintesi: al minuto 49’ del secondo tempo, intervenendo in una rissa in corso, egli avrebbe spintonato dapprima un proprio compagno di squadra e, subito dopo, avrebbe allontanato con vigoria un calciatore avversario, adoperandosi per mettere fine alla rissa; lo Scognamiglio, in seguito, avrebbe portato le mani dietro alla schiena, non reagendo al colpo ricevuto da un avversario e si sarebbe allontanato, proseguendo nel tentativo di calmare i propri compagni di squadra; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.

A supporto, la società reclamante ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 22 giugno 2022, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Nel merito, si legge nel referto del direttore di gara che il calciatore Vincenzo Scognamiglio “(…) A gioco fermo si inseriva nella mass confrontation creatasi al 49’ del 2’ tempo, spingendo con vigoria sproporzionata sul petto il n. 5 avversario Sau Simone, rifilandogli anche uno schiaffo per allontanarlo dal proprio compagno di squadra. Offendeva inoltre il n. 11 della squadra avversaria Mele Roberto, con il quale instaurava un dialogo minaccioso e offensivo”. Dopo l’espulsione, lo Scognamiglio avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza protestare.

Con messaggio trasmesso al Giudice Sportivo in data 6.6.2022, il Sig. Stefano Giordano, arbitro della gara L’Aquila 1927 / Taloro Gavoi, ha chiarito che lo Scognamiglio avrebbe colpito con uno schiaffo al petto l’avversario Simone Sau.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la condotta dello Scognamiglio, così come dianzi descritta, non sia connotata da violenza e non sia pertanto riconducibile alla previsione dell’art. 38 C.G.S.; lo Scognamiglio ha colpito al petto il calciatore avversario per allontanarlo da sé, non per arrecargli danno con violenza; la sua condotta, pertanto, appare assimilabile ad una spinta e qualificabile come “gravemente antisportiva”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S. (si veda, su fattispecie analoghe: C.S.A., sez. I, n. 125 del 23.12.2021; Id., sez. III, n. 79 del 22.11.2021).

Tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come riportati a referto, inducono la Corte a ritenere che lo Scognamiglio non abbia agito con l’intenzione di produrre lesioni personali o di porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, elementi questi che, per costante giurisprudenza, sono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.; viene in rilievo, nella specie, piuttosto una condotta gravemente antisportiva, considerata in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo e che la manata abbia attinto l’avversario al petto, pur senza procurargli conseguenze fisiche apprezzabili.

Ai fini della decisione, dunque, deve darsi applicazione all’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Ricorre, nella specie, la circostanza aggravante soggettiva connessa al ruolo di capitano dello Scognamiglio.

Ne discende che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere rideterminata nella squalifica a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.  

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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