F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN – SD del 23 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 20341/228pf21-22/GC/gb del 23 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Gramolotti Giampiero, Fossati Giuseppe Maurizio e della società FCD Novese Calcio Femminile – Reg. Prot. 176/TFN-SD

Decisione/0010/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0176/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20341/228pf21-22/GC/gb del 23 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Giampiero Gramolotti, Giuseppe Maurizio Fossati e della società FCD Novese Calcio Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 20341/228pf21-22/GC/gb del 23 giugno 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Giampiero Gramolotti, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FCD Novese Calcio Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito che il sig. Giuseppe Maurizio Fossati, ex allenatore della citata società, dirigesse alcune sedute di allenamento della FCD Novese Calcio Femminile, in particolare in data 26.11.2021 e 30.11.2021, pur essendo squalificato fino al 31.12.2023;

2) il sig. Giuseppe Maurizio Fossati, allenatore UEFA B (ultimo tesseramento per la soc. FCD Novese Calcio Femminile, stagione 2019-2020), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver diretto alcune sedute di allenamento della FCD Novese Calcio Femminile, in particolare in data 26.11.2021 e 30.11.2021, pur essendo squalificato fino al 31.12.2023;

3) la società FCD Novese Calcio Femminile per rispondere della violazione di cui all’art. 6 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo responsabilità diretta e oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Giampiero Gramolotti, Presidente e legale rappresentante e Giuseppe Maurizio Fossati, che ha svolto attività ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 CGS, per la citata società.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Notizia stampa in ordine alla partecipazione del tecnico Maurizio Giuseppe Fossati – cod. 42488 - alle sedute di allenamento della società FCD Novese Calcio Femminile nonostante la squalifica in capo allo stesso sino al 31 dicembre 2023”, risulta iscritto nel registro della Procura Federale in data 26.10.2021 al n. 228 pf 21-22.

L’indagine ha tratto origine da una notizia stampa riportata, in data 23/10/2021, dal “Quotidiano online Alessandria Asti”, dal seguente titolo “ALESSANDRIA. L’OMBRA DELLO SQUALIFICATO MISTER FOSSATI SUL DERBY FEMMINILE ALESSANDRIA-NOVESE.”, in cui si dava atto della possibile presenza di Maurizio Giuseppe Fossati alle sedute di allenamento della società FCD Novese Calcio Femminile, nonostante fosse squalificato fino al 31 dicembre 2023. L’articolo era corredato di una serie di foto, nelle quali il sig. Fossati era ritratto a bordo campo nell’area tecnica destinata agli allenatori e veniva specificato che le foto erano state scattate in un periodo successivo alla squalifica del citato Fossati. Nel corso dell’attività investigativa emergeva, secondo la ricostruzione della Procura Federale, che il Fossati, alla presenza dei Collaboratori all’uopo delegati, in data 26.11.2021 e 30.11.2021 aveva diretto gli allenamenti sul campo di allenamento della FCD Novese Calcio Femminile, frazione “Marella” del Comune di Novi Ligure (AL). In sede di audizione le calciatrici Bellani Ilaria, Lisci Letizia e Soncin Ludovica hanno dichiarato che il sig. Maurizio Giuseppe Fossati aveva diretto gli allenamenti del 26.11.2021 e del 30.11.2021 a causa dell'assenza l’allenatrice Arianna Dini; hanno inoltre aggiunto che il Presidente della società, il sig. Giampiero Gramolotti, era a conoscenza del ruolo svolto da Maurizio Giuseppe Fossati. Il Presidente Gramolotti Giampiero ha dichiarato che il sig. Fossati svolge diversi compiti per la società FCD Novese Calcio Femminile (per es. ricercare sponsor, accompagnare le ragazze da casa al campo di allenamento) e che aveva diretto gli allenamenti solo nelle date del 26.11.2021 e del 30.11.2021 di cui sopra, in cui erano presenti i Collaboratori della Procura.

La Comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata al sig. Gramolotti ed alla società, a mezzo pec presso l’avv. Matteo Sperduti, in data 18.2.2022, mentre al sig. Fossati, inesitata la raccomandata a.r., restituita al mittente perché sconosciuto il destinatario, è stata notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Alessandria in data 29.4.2022.

All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fossati, in data 18.5.2022, chiedeva copia degli atti tramite l’avv. Matteo Sperduti.

Nessuna delle parti chiedeva di essere sentita.

Il successivo atto di deferimento è stato notificato alle parti in data 23.6.2022.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 21.7.2022, i deferiti si sono costituiti con un’unica memoria difensiva a firma dell’avv. Matteo Sperduti.

In rito hanno eccepito la violazione dei termini di cui all’art. 125 CGS, con conseguente " illegittimità” del deferimento, perché notificato oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, CGS assegnato al sig. Fossati quale ultimo degli incolpati cui risulta essere stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini.

Nel merito, contestato il materiale fotografico allegato al deferimento, hanno eccepito la mancanza di prova in ordine ai fatti ascritti dovendosi giustificare, la presenza del Fossati presso gli impianti sede di allenamento, con la sua qualità di socio fondatore della società deferita e con le attività di supporto dal medesimo svolte in favore della stessa.

Il dibattimento

All’udienza del 21.7.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’avv. Matteo Sperduti per i deferiti.

L’avv. L. Giua, premesso che il ritardo con cui è stato notificato il deferimento è dipeso dai tempi di restituzione dell’atto da parte dell’ufficio notifiche del Tribunale di Alessandria in ragione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID–19, non ha inciso sul diritto di difesa dell’incolpato e sul principio di celerità imposto dal giusto processo, in quanto contenuto in pochi giorni, si è rimesso sul punto alle determinazioni del Tribunale. Nel merito ha insistito per il riconoscimento della responsabilità degli incolpati ed ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Giampiero Gramolotti, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Giuseppe Maurizio Fossati, mesi 8 (otto) di squalifica;

- per la società FCD Novese Calcio Femminile, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

L’avv. M. Sperduti ha insistito sulla eccezione preliminare e, nel merito, sulla natura occasionale dell’attività svolta dal Fossati nei giorni 26 e 30.11.2021 in cui l’allenatrice titolare è risultata assente (26.11.2021) ovvero giunta semplicemente in ritardo (30.11.2021).

In via subordinata, ove superata l’eccezione preliminare e ritenuta la responsabilità degli incolpati, ha chiesto contenersi nel minimo le sanzioni.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione in rito formulata dagli incolpati.

L’eccezione è fondata.

L’art. 125 del CGS con riferimento all’esercizio dell’azione disciplinare prescrive che “ 1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di 106 deferimento a giudizio. 2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.”

Il termine cui si riferisce l’art. 123, comma 1, CGS è quello assegnato all’interessato per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

Nella specie, già notificata al sig. Gramalotti ed alla società la Comunicazione di conclusione delle indagini, l’ultima comunicazione, con assegnazione del termine di quindici giorni previsto dall’art. 123, comma 1, è stata notificata al Fossati il 29.4.2022, nei cui confronti il termine scadeva il 14.5.2022.

L’atto di deferimento, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato a tutte le parti entro il 13 giugno 2022.

In disparte l’ipotesi del termine per la pubblicazione della decisione dopo che ne sia stato letto il dispositivo all’esito della udienza di discussione (decisione n. 1/CFA/2022-2023), nessuno più dubita sulla perentorietà dei termini previsti dal Codice di giustizia “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso” (art. 44, comma 6), quale garanzia dei principi del giusto processo e del diritto degli interessati di non essere sottoposti a tempo indeterminato alle scansioni temporali degli atti endoprocedimentali.

Tanto, ovviamente, non consente di aderire alla tesi del rappresentane della Procurale Federale che, peraltro, ha genericamente imputato il ritardo ai tempi di restituzione dell’atto in assenza di documentazione sul punto.

In ragione di quanto sopra, attesa la conclamata tardività del ritardo, il Collegio non può che ritenere la inammissibilità del deferimento.

2. La natura assorbente del rilevo che precede esime il Collegio dall’esame del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 25 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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