F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN – SD del 22 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 20159/518 pf21-22/GC/CAMS/ep del 21 giugno 2022 nei confronti del sig. Astarita Carlo e della società ASD Indipendent – Reg. Prot. 175/TFN-SD

Decisione/0009/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0175/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20159/518pf21-22/GC/CAMS/ep del 21 giugno 2022 nei confronti del sig. Astarita Carlo e della società ASD Independent, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 21 giugno 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - sig. Astarita Carlo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Independent: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2021/2022 con n. 6 calciatrici, Autiero Emanuela (tesseramento del 10.08.2020), Carandente Rita (tesseramento del 09.09.2019), Di Giovanni Maria Grazia (tesseramento del 31.07.2019), Fiorenzano Sabrina (tesseramento del 31.10.2018), Russo Martina (tesseramento del 27.12.2019), Sorriso Nunzia (tesseramento del 31.07.2019), entro il termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF;

- la società ASD Independent per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astarita Carlo, Presidente e legale rappresentante, come sopra descritto.

La fase istruttoria

In data 4 marzo 2022 la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 518 pf 21-22, il procedimento disciplinare inerente il “Mancato deposito degli accordi economici sottoscritti tra la Società ASD Independent (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone C) e alcune proprie calciatrici per la s.s. 2021- 2022”, a seguito della trasmissione di una nota del 10.02.2022 della LND – Dipartimento Calcio Femminile.

Con la nota predetta si segnalava “per opportuna e doverosa conoscenza e per il seguito di competenza” che alcune società di calcio femminile non avevano provveduto a trasmettere al Dipartimento gli accordi economici relativi ad alcune calciatrici tesserate per la s.s. 2021/2022.

Per quanto di interesse, si lamentava il mancato deposito, da parte della società ASD Independent degli accordi economici relativi alla s.s. 2021/2022 di n. 6 calciatrici: Autiero Emanuela, Carandente Rita, Di Giovanni Maria Grazia, Fiorenzano Sabrina, Russo Martina e Sorriso Nunzia.

L’Organo inquirente, acquisita, unitamente alla nota predetta, il foglio di censimento e la AS 400 delle calciatrici in questione, in data 13 maggio 2022, notificava al sig. Astarita Carlo ed alla società ASD Independent la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale venivano contestati agli avvisati i comportamenti e le violazioni poi confluiti nell’atto di deferimento.

A seguito della ricezione della comunicazione, in data 27 maggio 2022, l’avv. Riccardo Guarino trasmetteva alla Procura Federale una memoria difensiva in nome e per conto del sig. Astarita e della società ASD Independent, con la quale contestava gli addebiti così come qualificati nella CCI.

L’avv. Guarino, nel sottolineare come l’art. 94 ter comma 2 NOIF prevedesse la mera facoltà per la società ASD Independent, iscritta per la stagione 2021/2022 al campionato di serie C – girone C – di calcio a 11 femminile, di sottoscrivere accordi con le proprie tesserate, rappresentava che le calciatrici di cui alla CCI, seppur formalmente tesserate, non avessero mai sottoscritto alcun accordo economico con la società di appartenenza.

Non ritenendo la predetta memoria idonea a scalfire l’impianto accusatorio, in data 21.6.22, la Procura Federale notificava alle parti avvisate l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 21.7.22, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 21.7.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e l’avv. Riccardo Guarino per entrambe le parti deferite.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, al quale, preliminarmente, chiedeva se fosse stata acquisita prova della sottoscrizione degli accordi economici indicati nell’atto di deferimento.

L’avv. Gentile, nel rappresentare di non aver acquisito ulteriori elementi, si riportava integralmente all’atto di deferimento, concludendo per il suo accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Astarita Carlo, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società ASD Independent euro 600,00 (seicento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione.

L’avv. Guarino, per le parti deferite, si riportava alle memorie versate in atti, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti dagli addebiti loro ascritti per le motivazioni appresso specificate.

Il procedimento in oggetto trae origine da una nota del 10.2.22, con la quale la LND – Dipartimento Calcio Femminile – segnalava alla Procura Federale il mancato deposito, nei termini previsti dall’art. 94 ter comma 2 NOIF, degli accordi economici sottoscritti tra la società ASD Independent ed alcune calciatrici, per la stagione sportiva 2021/2022.

Al fine di valutare la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte, il Tribunale ritiene opportuno preliminarmente richiamare la normativa federale avente ad oggetto la disciplina degli accordi economici per i calciatori dei campionati nazionali della LND.

L’art. 94 ter, comma 2, NOIF, rubricato “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della L.N.D” afferma testualmente, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, che “I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”.

Lo stesso articolo prevede altresì che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”.

La suddetta norma, al punto seguente dello stesso comma, prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione”, stabilendo da ultimo che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”.

L’interpretazione letterale della norma in esame induce a ritenere che, relativamente “alle calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”, sussista una mera facoltà di stipulare accordi economici, ma, laddove sottoscritti, insorga l’obbligo per le società di provvedere al loro tempestivo deposito nei termini sanciti dalla norma federale.

Si evince infatti dalla lettura della norma che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici, ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta.

Nella fattispecie in esame, atteso che la ASD Independent, nel corso della stagione sportiva 2021/2022 era iscritta al campionato di serie C – girone C – di calcio a 11 femminile, la stessa aveva la mera facoltà e non l’obbligo di sottoscrivere accordi economici con le proprie tesserate.

Né tantomeno risultano versati in atti, come confermato dallo stesso rappresentante della Procura Federale, elementi probatori dai quali evincere l’effettiva stipula di tali accordi - che avrebbe comportato, occorre ribadirlo, l’obbligo di deposito nei termini previsti – la cui sottoscrizione è stata peraltro espressamente negata dalla società deferita nella memoria depositata a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

Alla luce di tali evidenze, per affermare la responsabilità disciplinare del sig. Astarita Carlo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Independent e di quest’ultima società non è dunque sufficiente richiamare “sic et simpliciter” il contenuto della nota del 10.02.2022 della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile, acquisita dalla Procura Federale, nella quale veniva segnalato il mancato deposito degli accordi economici, per la stagione sportiva 2021-22, con le calciatrici ivi espressamente elencate, ma si sarebbe dovuta previamente accertare l’effettiva sottoscrizione di accordi economici, si ribadisce facoltativi,  tra la società oggetto di segnalazione e le sue tesserate.

In assenza di tale accertamento alcuna violazione disciplinare appare ascrivibile agli odierni deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 22 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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