F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFN – SD del 7 Luglio 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Victor Mello Rossi – Reg. Prot. 167/TFN-SD
Decisione/0002/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Giordano – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Laura Vasselli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 30 giugno 2022, sul ricorso proposto dal sig. Victor Mello Rossi contro Divisione Calcio a 5, Lega Nazionale Dilettanti - LND, Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini e della società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, relativo alla richiesta di equiparazione del proprio status e/o posizione di calciatore, in seno alla FIGC, LND e alla Divisione Calcio a 5, alla categoria degli atleti "formati in Italia", ai sensi del Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 1 del 1° Luglio 2021 nonché del successivo e più recente C.U. n. 772 del 15 Febbraio 2022,
la seguente
DECISIONE
Viene in decisione il ricorso proposto dal Sig. Victor Mello Rossi, contro la Divisione Calcio a 5, la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, nonché nei confronti del Sig. Andrea Bastini e della SSD Petrarca Calcio a 5 Srl. Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Michele Cozzone, ha chiesto l’equiparazione del proprio status e/o posizione di calciatore, in seno alla FIGC – LND – Divisione Calcio a 5, alla categoria degli atleti “formati in Italia”, ai sensi del Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 1, relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché del successivo e più recente Comunicato Ufficiale n. 772, relativo alla Stagione Sportiva 2021/2022.
Il ricorso
Con il ricorso che ha dato avvio all’odierna controversia, il Sig. Victor Mello Rossi, dopo aver premesso di essere calciatore attualmente tesserato con la SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, ha dedotto: di essere nato a San Paolo (Brasile) il 3 Gennaio 1990, ma di essere cittadino italiano, residente in Italia dal 18 settembre 2017, inizialmente nel Comune di San Martino di Lupari (PD), successivamente ad Avellino e ora a Padova; di risiedere in quest’ultima città con l’intero suo nucleo familiare, composto dalla consorte e dai suoi due figli, entrambi cittadini italiani (con la specifica per cui la figlia Luiza frequenta regolarmente la scuola primaria a Padova); che il nonno paterno, ora deceduto, era nato a Sant’Arsenio (SA) il 16 giugno 1929 ed era cittadino italiano, al pari della di lui moglie, nata a Tramutola (PZ) il 21 luglio 1932 e ancora in vita; che i medesimi nonni del ricorrente avevano contratto matrimonio nel citato Comune di Tramutola il 14 dicembre 1952; che il nonno paterno era stato autista nell’Esercito italiano e a Tramutola svolgeva l’attività di “segantino”; che, nel 1953, i nonni emigravano da Tramutola, dove erano residenti, a San Paolo del Brasile; che, a San Paolo, il nonno Antonio fondava la “Falegnameria Rossi”, in seguito condotta dal padre dell’odierno attore, a propria volta cittadino italiano; di aver manifestato, sin dalla tenera età, una “grandissima passione per il gioco del futsal”, passione che, unita a capacità e perseveranza, gli avrebbe consentito, negli anni, di affermarsi come uno dei calciatori più brillanti del Campionato Nazionale Brasiliano; di avere, ciò nonostante, più volte rifiutato la convocazione nella Nazionale Brasiliana, “consapevole del fatto che la risposta a tale chiamata gli avrebbe impedito di vestire in futuro la più ambita maglia azzurra della Nazionale Italiana”; di essere giunto in Italia nella stagione sportiva 2017/2018, tesserandosi con la ASD Academy Luparense FC di San Martino di Lupari (PD); di essere, quindi, rientrato in Italia, a far data dal 3 gennaio 2019, nei ranghi della ASD Sandro Abate Five Soccer di Avellino, dopo una parentesi nel Campionato russo; di essere stato, a seguire, destinatario delle prime convocazioni nella Nazionale Italiana, di aver vestito più volte la maglia azzurra e di aver concluso con la SSD Petrarca Calcio a 5 un accordo economico triennale ex art. 94- ter delle NOIF, con decorrenza dal 10 settembre 2020 al 30 giugno 2023, che, secondo l’attorea prospettazione, sarebbe “equiparabile, a tutti gli effetti, ad un contratto professionistico”. Dopo tali articolate premesse in fatto, il ricorrente ha richiamato le condizioni necessarie, quanto alla stagione sportiva 2021/2022, ai fini del riconoscimento dello status di “formato” , rilevando come, alla luce del Comunicato Ufficiale n. 772, cit., si debba constatare che “già a partire dalla prossima stagione 2022/2023 (ed, a crescere, in quella 2023/2024), la proporzione tra calciatori formati e non formati, impiegabili in occasione di una gara, risulti, almeno in ambito maschile, completamente ed inopinatamente stravolta, a vantaggio dei primi, rispetto all’attuale configurazione” (p. 11 del ricorso introduttivo), con il corollario per cui “[…] le Società, nel giro di pochissimi mesi, dovranno giocoforza sfoltire considerevolmente (in Serie A, praticamente dimezzare) il numero di non formati presenti in rosa, i quali si ritroveranno, dall’oggi al domani, privati della possibilità (rectius, del diritto) di continuare a svolgere, in Italia, la propria attività di calciatori a livello nazionale” (ancora p. 11 del ricorso), e l’ulteriore conseguenza, per il ricorrente, di vedersi risolto per giusta causa l’accordo economico di cui è detto.
La parte ha, quindi, evocato il caso del cestista Campanaro (che aveva impugnato il provvedimento del Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro, con il quale era stata rigettata la sua istanza di tesseramento nella medesima Federazione quale atleta italiano), per concludere nel senso della finanche maggiore irragionevolezza dei prescritti contenuti nel C.U. n. 772, cit., di quanto non lo fossero quelli di cui all’art. 11- bis del Regolamento esecutivo della FIP, ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato. Ha, infine, chiesto l’equiparazione dello status e/o posizione del Sig. Mello Rossi alla categoria degli atleti “formati in Italia” e l’assunzione, nel contempo, di ogni ulteriore provvedimento reputato necessario o, quanto meno, utile a consentire al calciatore medesimo di essere liberamente impiegato, senza limitazioni di sorta, alla stessa stregua dei colleghi “formati”, in occasione delle gare disputate dalla Società di appartenenza, nel corso del Campionato di competenza; con vittoria di spese, onorari e accessori di causa.
La memoria difensiva della Divisione Calcio a 5
Per la Divisione Calcio a 5, si sono costituiti il Prof. Avv. Filippo Lubrano, il Prof. Avv. Enrico Lubrano e l’Avv. Francesco Casarola.
Nella parte in fatto, la convenuta ha precisato che, in data 10 marzo 2022, la Società Petrarca Calcio a 5 aveva presentato alla Divisione Calcio a 5 una istanza di riconoscimento dello status di ‘Formazione in Italia’ riferita alla posizione del calciatore di cittadinanza italiana Victor Mello Rossi; istanza puntualmente rigettata dalla Divisione Calcio a 5, giusta provvedimento del giorno 11 marzo 2022, alla luce dell’insussistenza dei requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1, cit..
Ha, quindi, preso posizione in ordine alla nuova istanza, questa volta presentata dal Sig. Victor Mello Rossi, che ha dato origine all’odierna controversia, deducendo che, in data 22 giugno 2022, la Divisione Calcio a 5 ha invero rigettato l’istanza del Sig. Victor Mello Rossi, con provvedimento espresso (con il quale ha rilevato l’inconferenza e irrilevanza degli elementi in fatto dedotti dalla parte privata o comunque la loro inammissibilità e infondatezza per plurime, concorrenti, ragioni).
Ha, quindi, eccepito l’improcedibilità del ricorso, per non avere il Sig. Victor Mello Rossi impugnato il richiamato provvedimento di diniego espresso.
Parte convenuta ha, infine, eccepito l’infondatezza del ricorso.
Ha fatto in primis rilevare i limiti del sindacato giurisdizionale, con riferimento ad atti che, come quelli per cui è controversia, sarebbero espressione di discrezionalità tecnica (con conseguente contestabilità dei medesimi nei soli casi di manifesta irragionevolezza), e l’insussistenza, nel caso di specie, di situazioni di manifesta irragionevolezza.
Ha, quindi, dedotto in merito alla legittimità del provvedimento emesso dalla Divisione Calcio a 5, in ragione della manifesta infondatezza di tutte le ragioni formulate dal Mello, per come meglio evidenziato dal provvedimento stesso (testualmente riportato nel corpo della memoria difensiva).
Ha, infine, evidenziato come il concetto di atleta “formato” nei vivai nazionali e i relativi requisiti fossero stati già specificamente individuati non solo nel Comunicato Ufficiale n. 1, cit., ma anche negli anni precedenti, con la stessa dizione testuale di quella indicata nel suddetto C.U. e in quello successivo. Non si sono costituite le altre parti convenute.
La memoria di replica del ricorrente
Con memoria di replica ai sensi dell’art. 87 CGS, il Sig. Victor Mello Rossi ha contestato il contenuto della memoria difensiva della Divisione Calcio a 5, insistendo per l’accoglimento del proposto ricorso.
Più in particolare, dopo aver espresso riserve in ordine alla tardività del provvedimento e alla sua stessa ammissibilità nel procedimento in corso, ne ha contestato il contenuto, anzitutto opponendosi alla tesi per cui sarebbe inconferente la storia familiare e personale del ricorrente, oltre che la sua carriera sportiva.
Ha, quindi, ribadito il carattere propriamente professionistico dell’accordo economico concluso dal Mello ex art. 94- ter NOIF e ha evidenziato, ancora una volta, i profili di illegittimità rinvenibili nella definizione della categoria dei “formati” in Italia di cui ai Comunicati Ufficiali, facendo anche menzione della sentenza Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, 22 giugno 2022, n. 96. Ha, infine, preso posizione in ordine alla memoria difensiva della Divisione Calcio a 5, facendo rilevare l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, considerata l’inapplicabilità al giudizio sportivo dell’azione avverso il silenzio e dell’istituto dei motivi aggiunti, di cui al codice del processo amministrativo, e visto altresì che il petitum e la causa petendi del ricorso comunque verterebbero sull’equiparazione dello status di calciatore del Mello a quello di atleta “formato” in Italia.
L’udienza del giorno 30 giugno 2022
Il giudizio è stato chiamato all’udienza del giorno 30 giugno 2022, alla quale sono comparsi, per il Sig. Victor Mello Rossi, l’Avv. Michele Cozzone e, per la Divisione Calcio a 5, il Prof. Avv. Enrico Lubrano.
Nessuno è comparso per le altre parti convenute.
Le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
I motivi della decisione
Le domande di parte non possono essere accolte.
Premessa la dubbia procedibilità del ricorso, veicolato rispetto al solo “silenzio” originariamente serbato dalla Divisione Calcio a 5 (e non anche al provvedimento di diniego espresso, intervenuto in corso di causa), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande del ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza.
Noto è, infatti, l’orientamento di legittimità, radicato – come è stato condivisibilmente sostenuto (Cass. civ., Sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093) – nel principio di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (oggetto di doverosa applicazione anche nell’ecosistema del giusto processo sportivo), che attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino ictu oculi di evidente e ragionevole soluzione (v., ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
Occorre, quindi, richiamare il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 n. 1, relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021, che ha puntualmente individuato i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare dei vari Campionati Nazionali.
Per quanto di interesse nell’ottica della delibazione del ricorso, il Comunicato fa precisa menzione dei cosiddetti calciatori “formati” in Italia, pacificamente e obbligatoriamente riservatari di posti nella distinta di gara rispetto agli atleti non formati. Per come si legge, a chiare lettere, nella delibera (p. 5), “Nelle […] gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro”; delibera, in parte qua, modificata dal successivo Comunicato Ufficiale n. 772, relativo alla Stagione Sportiva 2021/2022, che ha modificato progressivamente, in relazione alle prossime due stagioni sportive, il rapporto percentuale tra calciatori formati e non formati (si rinvia al C.U., pp. 1-2, per il dettaglio delle proporzioni).
Le condizioni legittimanti l’appartenenza alla categoria de qua sono precisamente disegnate dal Comunicato n. 1, cit. (pp. 5-6), che così recita: “Per calciatori formati, si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017; b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018; c) siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”.
Il Comunicato è stato, in parte qua, sostanzialmente confermato dal successivo Comunicato n. 772, cit. (p. 2), a tenore del quale: “Sono considerati formati/e i calciatori e le calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito elencate: a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017; b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018; c) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”.
La puntuale elencazione dei presupposti induce a ritenere che gli stessi siano tassativi e, per l’effetto, insuscettibili di interpretazioni estensive.
Ora, la parte, nell’istanza prodromica al ricorso (e nello stesso ricorso), ha delineato i presupposti in fatto che, a proprio giudizio, giustificherebbero l’equiparazione della stessa allo status di formato.
Dallo stesso lessema “equiparazione” (più volte ribadito nell’atto introduttivo) si evince che, per pacifica ammissione del ricorrente, in testa a quest’ultimo non ricorre alcuno dei presupposti sagomati dai due Comunicati di cui si è detto.
La parte chiede, in buona sostanza, a questo Tribunale la selettiva disapplicazione delle condizioni, previa valorizzazione delle peculiarità (inerenti al personale vissuto della parte e alla sua carriera sportiva) esposte nel ricorso introduttivo e ribadite nella memoria di parte.
Operazione siffatta, oltre a non essere consentita per avere la parte prestato acquiescenza al chiaro prescritto del Comunicato, in ogni caso ritenuto legittimo dalla Corte Federale di Appello (Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, 22 giugno 2022, n. 96), striderebbe con il principio di par condicio del trattamento dei calciatori; principio che verrebbe vulnerato, con gravi corollari in punto di certezza giuridica, da eterodosse applicazioni ratione personarum.
Come ricorda la giurisprudenza amministrativa rispetto al tema dell’interpretazione di bandi di gara (pur altro da quello oggetto dell’odierno contendere, ma a quest’ultimo avvinto per l’identica ratio di tutela della parità di trattamento), sono le preminenti esigenze di certezza connesse alle procedure a imporre di ritenere di stretta interpretazione le clausole delineate a monte, che non ammettono postume integrazioni a danno (e, come deve aggiungersi, a vantaggio) di questo o quel destinatario (v., ad es., Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2021, n. 4863; Id., Sez. V., 31 marzo 2021, n. 2710; Id., Sez. V., 26 marzo 2020, n. 2130).
Tali orientamenti non appaiono contraddetti dalla giurisprudenza sportiva, che, pur in materie diverse da quella per cui oggi è controversia, condivide gli stessi principi, in definitiva ispirati a basilari (e condivisibili) esigenze di coerenza, ragionevolezza, certezza ed eguaglianza (v., ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, 1 ottobre 2014, n. 34, che osta a valutazioni flessibili a valle in presenza di precisi requisiti formali fissati ex ante).
Non è dato, dunque, neppure nel caso oggetto del contendere, disapplicare le condizioni che legittimano l’accesso al genus dei calciatori formati; cosa vieppiù vietata in difetto dell’impugnativa del prescritto dei Comunicati della Divisione Calcio a 5, rimasto per anni – quanto ai requisiti per la qualifica di “formato” – inalterato (v., ad es., il C.U. n. 1, relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019) e comunque ritenuto legittimo dalla Corte Federale d’Appello, che ne ha riconosciuta la non irragionevolezza in virtù della meritevolezza dell’interesse della tutela dei vivai nazionali (Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, 22 giugno 2022, n. 96; Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, 12 maggio 2022, n. 144).
Neppure rileva il richiamo, compiuto dal Mello nel ricorso introduttivo, al caso del cestista Campanaro (Cons. St., Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3037), che invero riguardava il settore professionistico (mentre parte ricorrente è non professionista a norma dell’art. 2 l. n. 91/1981 e dell’art. 29 NOIF, secondo cui “Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento […] giocano il “Calcio a Cinque” […]”; in termini, Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, 22 giugno 2022, n. 96); le oggettive diversità che dividono le fattispecie giustificano trattamenti differenziati. È assorbita ogni altra questione di rito e di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Giordano Pierpaolo Grasso
Depositato in data 7 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia