F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN – SD del 14 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 19967/542pf21-22GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. Tuccillo Vincenzo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 174/TFN-SD

Decisione/0007/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0174/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 12 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19967/542pf21-22GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. Tuccillo Vincenzo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 giugno 2022, prot. 19967/542 pf 21-22 GC/CAMS/mg, ha deferito a questo Tribunale il sig. Vincenzo Tuccillo, quale presidente e legale rappresentante della società ASD Ecocity Futsal Genzano, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, a motivo del mancato pagamento al calciatore sig. Mendes De Souza Luciano della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici FIGC con decisione prot. CAE 10 bis/2021-22, comunicata alla Società di cui sopra a mezzo di notifica 13 dicembre 2021, nel termine di trenta giorni dalla detta comunicazione.

È stata contestualmente deferita la società ASD Ecocity Futsal Genzano in relazione all’art. 6 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio presidente.

La fase istruttoria

Risulta dagli atti del procedimento che In data 14 febbraio 2022 il sig. Mendes De Souza Luciano, con nota sottoscritta dal proprio difensore avv. Priscilla Palombi, aveva denunciato alla Procura Federale che la Commissione Accordi Economici FIGC, in accoglimento del ricorso da lui stesso presentato, con decisione assunta il 13 dicembre 2021 aveva condannato la società ASD Ecocity Futsal Genzano, presso la quale egli era stato tesserato quale calciatore, a corrispondergli la somma di 2.800,00, che era dovuta in relazione all’accordo economico intervenuto tra le parti per la stagione sportiva 2020/2021.

Veniva precisato in tale nota che la decisione era stata comunicata alle parti nello stesso giorno della sua pubblicazione, ma che la società non aveva sanato il debito, sicché, essendo decorso il termine fissato dall’art. 94 ter comma 11 NOIF, sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 comma 6 CGS.

Aperto il fascicolo, la Procura Federale acquisiva il testo del ricorso del calciatore e della decisione della CAE, in una alla prova dell’avvenuta comunicazione della decisione alla società, che non aveva ottemperato.

La fase predibattimentale

Raggiunti dalla notifica della Comunicazione conclusione indagini, né il Tuccillo né la società chiedevano di essere sentiti e non presentavano memorie nei termini loro assegnati, di guisa che la Procura Federale, visto l’art. 125 CGS, inoltrava il deferimento oggetto del presente procedimento.

Il dibattimento

Alla udienza del 12 luglio 2022, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 1 del 10 luglio 2021, si sono collegati per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano e la prof.sa Ida Angela Nicotra. L’avv. Avagliano, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Vincenzo Tuccillo inibizione di mesi 3 (tre), per la Società ASD Ecocity Futsal Genzano punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023 e l’ammenda di 600,00 (seicento).

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire memorie difensive.

La decisione

Occorre preliminarmente osservare che tutti gli atti del presente procedimento risultano ritualmente notificati ad entrambi i deferiti, di guisa che il contraddittorio si è regolarmente costituito.

Nel merito questo Tribunale ritiene che debba essere riconosciuta in capo ai deferiti la responsabilità loro ascritta.

Infatti, nessuna prova è stata fornita dai deferiti di aver corrisposto al calciatore la somma liquidata dalla CAE nel termine dei 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione alle parti interessate della decisione e neppure successivamente.

Consegue a ciò la piena responsabilità del deferito, in ragione della carica apicale dal medesimo ricoperta all’epoca dei fatti; dalla sua responsabilità discende quella della società ASD Ecocity Futsal Genzano per l’accertata violazione commessa dal proprio legale rappresentante.

Possono applicarsi le sanzioni disciplinari chieste dalla Procura Federale in termini di inibizione e di ammenda, in quanto entrambe appropriate alla natura delle violazioni, mentre la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, prevista dal richiamato comma 6 art. 31 CGS, va applicata nell’ambito della prima stagione sportiva utile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Tuccillo Vincenzo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 14 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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