F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN – SD del 21 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 20523/497pf21-22/GC/GR/ff del 27 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Schurtz Edgar Alfredo, Marinelli Giovanni, Tiberio Marco e della società ASD Tikitaka Planet – Reg. Prot. 177/TFN-SD

Decisione/0008/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0177/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20523/497pf21-22/GC/GR/ff del 27 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Edgar Alfredo Schurtz, Giovanni Marinelli, Marco Tiberio e della società ASD Tikitaka Planet,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 27 giugno 2022, a carico di:

  • il sig. Edgar Alfredo Schurtz, Dirigente Accompagnatore tesserato per la società ASD Tikitaka Planet nella stagione sportiva 2021-2022: per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF nonché all’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, la funzione di Allenatore della squadra di calcio a 5 femminile della società ASD Tikitaka Planet, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica prevista dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- il sig. Giovanni Marinelli, Allenatore Responsabile 1° squadra tesserato per la società ASD Tikitaka Planet nella stagione sportiva 2021-2022: per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF nonché all’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, la funzione di “prestanome” come Allenatore della squadra di calcio a 5 femminile della società ASD Tikitaka Planet, permettendo al sig. Edgar Alfredo Schurtz di svolgere l’attività di allenatore pur essendo sprovvisto della relativa qualifica prevista dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- il sig. Marco Tiberio, Presidente tesserato per la società ASD Tikitaka Planet nella stagione sportiva 2021-2022; per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF nonché all’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nella stagione sportiva 2021-2022, che il sig. Edgar Alfredo Schurtz svolgesse la funzione di allenatore della squadra di calcio a 5 femminile della società ASD Tikitaka Planet, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica prevista dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- la società ASD Tikitaka Planet: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante (sig. Marco Tiberio) sia dagli altri due tesserati della Società (sig. Edgar Alfredo Schurtz e Giovanni Marinelli), come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed i sig.ri Edgar Alfredo Schurtz, Giovanni Marinelli e Marco Tiberio, quest’ultimo anche in rappresentanza della società ASD Tikitaka Planet, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza, l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e l’avv. Francesca Auci in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, giusta delega depositata in atti, in rappresentanza di tutte le parti deferite, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Edgar Alfredo Schurtz, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
  • per il sig. Giovanni Marinelli, mesi 4 (quattro) di squalifica;
  • per il sig. Marco Tiberio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
  • - per la società ASD Tikitaka Planet, euro 1.200 (milleduecento/00) di ammenda.
  • Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 21 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

 

 

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