LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MIGLIORINI/U.S.D.LAVELLO

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MIGLIORINI/U.S.D.LAVELLO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.6.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letta la memoria difensiva integrativa del calciatore Andrea Migliorini del 12.4.2022 (ricevuta a mezzo pec il 13.4.2022), regolarmente notificata il 13.4.2022 alla USD Lavello (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATO

 che la predetta memoria è stata depositata a seguito della Decisione/0081/TFNSVE-2021-2022 del 29.3-4.4.2022 con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (di seguito: T.F.N.) ha annullato la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS C.A.E. del 24.2.2022 e rinviato a questa Commissione “per la sola convocazione e l’esame del merito”; che l’USD Lavello ha depositata la propria memoria il 13.4.2022;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore e dalla società;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositata dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e uditi il ricorrente e la resistente, virtualmente avvisati e presente, attraverso i rispettivi difensori all’udienza del 21 aprile 2022;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore, lamentando il mancato pagamento di una parte dei compensi pattuiti in virtù dell’Accordo Economico pluriennale ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto il 2.1.2020 con l’USD Lavello, adiva questa Commissione con ricorso del 30.11.2021 (notificato il 2.12.2021)  chiedendo la condanna della società:  in via principale al pagamento della somma complessiva di euro 43.600,00;  in via subordinata al pagamento della somma di euro 12.000,00 (“pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente sino alla data di presentazione del presente ricorso oltre all’importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici”);  in via ulteriormente subordinata al pagamento della somma di euro 9.000,00 (“pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente a partire dal 28.9.2021 sino alla data di presentazione del ricorso oltre all’importo delle mensilità che matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici”); oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.

La società si costituiva con memoria inviata – tardivamente – al ricorrente e alla C.A.E. il 4.1.2022, quando il termine perentorio di cui all’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. (vigente ratione temporis) era ormai spirato (nel caso di specie l’ultimo giorno utile per la trasmissione della predetta memoria risultava essere, infatti, quello del 3.1.2022, considerato che oltre al 1° gennaio anche il 2 gennaio 2022 era un giorno festivo).

Il ricorso veniva deciso all’udienza del 2.2.2022 alla quale nessuna delle parti era presente. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS CAE del 24.2.2022, la C.A.E.

dichiarava l’inammissibilità della costituzione della società resistente ed accoglieva parzialmente le domande formulate dal ricorrente e, per l’effetto, condannava la USD Lavello, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del calciatore Andrea Migliorini – per il periodo agosto-novembre 2021 – dell’importo di euro 12.000,00 oltre interessi dal dì dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Con reclamo del 3 marzo 2022 il calciatore impugnava la suddetta decisione avanti il T.F.N.:  eccependo, in via preliminare, l’avvenuta violazione del combinato disposto degli artt. 33, comma 2, dello Statuto del FIGC e 25 bis del Regolamento della LND non essendogli stato comunicato/ notificato il provvedimento di fissazione dell’udienza dinnanzi alla C.A.E.; chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilità per omessa notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza camerale e, per l’effetto, la rimessione del giudizio dinnanzi la C.A.E. per la sola convocazione e l’esame del merito, ferme le decadenze e le preclusioni già maturate nei confronti dell’USD Lavello. 

La società si costituiva avanti il T.F.N. con memoria trasmessa il 9.3.2022 chiedendo, in via principale, il rigetto integrale dell’avverso reclamo.

Il T.F.N. trattava la questione nell’udienza del 29 marzo 2022 e rilevato che, dalla documentazione in atti, la notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza del 2.2.2022 non era avvenuta correttamente (con impossibilità, dunque, del sig. Migliorini di presenziare all’udienza e di depositare ulteriori memorie e documenti, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per violazione del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, dello Statuto della FIGC e 25 bis del Regolamento LND), in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dal reclamante, stante il vizio di notifica, annullava l’impugnata decisione e rinviava alla C.A.E. per la sola convocazione e l’esame del merito.

L’1.4.2022 la C.A.E. comunicava alle parti la fissazione della nuova udienza per il 21.4.2022.

Con la memoria integrativa del 12.4.2022 il calciatore ha chiesto – ferme le decadenze e preclusioni già maturate nei confronti dell’USD Lavello per effetto delle decisioni della C.A.E. e del T.F.N. – la condanna della società: in via principale, al pagamento della somma complessiva di euro 43.600,00 “decontati gli importi eventualmente medio tempore percepiti documentati secondo le prescritte modalità ex art. 25 bis, sesto comma, Regolamento L.N.D., oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria”; in via subordinata, al pagamento della somma di euro 12.000,00 (“pari alle mensilità maturate, esigibili e non corrisposte dalla Resistente relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022 e marzo 2022, oltre all’importo delle mensilità che scadranno, matureranno e diverranno esigibili sino al provvedimento della Commissione Accordi Economici, decontati gli importi eventualmente medio tempore percepiti documentati secondo le prescritte modalità ex art. 25 bis, sesto comma, Regolamento L.N.D., oltre interessi dal dì del dovuto al saldo”);  in via ulteriormente subordinata la conferma della decisione della C.A.E. pubblicata il 24.2.2022.

Il calciatore, nella propria memoria, ha dedotto inter alia:  che la società, l’11.3.2022, ha effettuato in suo favore un pagamento “meramente parziale” di euro 11.543,00 “nel prospettato adempimento della decisione della C.A.E.”;  di essere pienamente facoltizzato e legittimato, anche ex art. 1460 c.c., a sospendere la propria prestazione a fronte dell’omesso pagamento di tutte le mensilità maturate ed esigibili alla data del ricorso (dicembre 2021, gennaio-febbraio-marzo 2022).

La memoria della società del 13.4.2022, stante l’inammissibilità della memoria di costituzione (trasmessa tardivamente il 4.1.2022) e la decisione del T.F.N., non è stata esaminata né presa in considerazione da questa Commissione.

All’udienza del 21.4.2022 sono comparsi i difensori delle parti i quali, dopo essersi riportati ai propri scritti difensivi ed aver insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, hanno chiesto – anche in considerazione dell’invito della C.A.E. a valutare l’ipotesi di una definizione bonaria della controversia – un rinvio per sottoporre ai rispettivi assistiti la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva.

La C.A.E., in accoglimento dell’istanza congiunta delle parti, ha disposto un primo rinvio della decisione al 5.5.2022, precisando che le parti avrebbero dovuto comunicare entro quella data l’esito della trattativa.

Il 4.5.2022 le parti, con due distinte pec, hanno confermato alla C.A.E. la pendenza delle trattative, chiedendo un nuovo rinvio in una data successiva al 15 maggio 2022 (istanza che veniva tempestivamente accolta dalla C.A.E.), impegnandosi a comunicare, prima della data del nuovo rinvio, l’intervenuta conclusione ed esecuzione dell’accordo ovvero il suo mancato perfezionamento.

Il 20.5.2022 le parti, sempre con due distinte pec, hanno comunicato alla C.A.E. l’intervenuta formalizzazione, in data 19.5.2022, di una “Scrittura privata di transazione” nonché l’avvenuto pagamento del quantum transattivo da parte della società in favore del calciatore, con conseguente rinuncia al procedimento e richiesta di sua estinzione. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere, confermando, anche sulla scorta di quanto precedentemente accertato e stabilito con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 95/CS CAE del 24.2.2022, la restituzione della tassa reclamo versata (sempre che la stessa, nelle more, non sia già stata restituita), subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

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