LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SICIGNANO/S.S.D.BRINDISI FBC

 

RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SICIGNANO/S.S.D.BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.6.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Pietro Sicignano ricevuto a mezzo pec il 13.5.2022, regolarmente notificato il 4.3.2022 alla SSD Brindisi Football Club (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della SSD Brindisi Football Club (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del difensore all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico pluriennale ai sensi dell’art. 94 ter NOIF sottoscritto il 4.9.2020 con la SSD Brindisi Football Club, per un compenso annuo lordo, quanto alla stagione sportiva 2020/2021, di euro 29.562,50 (oltre ad un’ulteriore indennità di euro 5.000,00) e, quanto alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di euro 29.562,50 (oltre ad un’ulteriore indennità di euro 11.000,00). Il sig. Sicignano, in particolare, ha dedotto:  di essere stato tesserato con la SSD Brindisi Football Club per l’intera stagione sportiva 2020/2021 e parzialmente, fino alla data del 24 settembre 2021, per la stagione sportiva 2021/2022; di aver sempre correttamente svolto l'attività sportiva per la SSD Brindisi Football Club e di essere rimasto a disposizione della stessa fino alla data 24 settembre 2021, data nella quale è stato trasferito ad altra Società; che la SSD Brindisi Football Club, al termine della stagione sportiva 2020/2021, retrocedeva nel Campionato di Eccellenza ma che, a seguito della "domanda di ripescaggio", era regolarmente riammessa al Campionato Nazionale di Serie D (Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 12.8.2021);  che l'accordo economico biennale sottoscritto dal calciatore è risultato, quindi, valido anche per la stagione sportiva 2021/2022 e con esso anche il tesseramento (in quanto l'accordo economico ex art. 94 NOIF ha comportato che la durata del tesseramento coincidesse con la durata dell'accordo stesso);  che tale circostanza è stata confermata anche dalla LND con mail del 9.9.2021, a seguito del quesito posto dal calciatore relativamente al fatto che non risultasse svincolato alla fine della stagione sportiva 2020/2021; che la risposta della LND è stata nel senso che l'accordo economico biennale, considerata la riammissione della società al campionato di serie D, fosse perfettamente valido e efficace, così vincolando anche il tesseramento del calciatore con la predetta società per la stagione sportiva 2021/2022, fino alla scadenza dell'accordo economico (fatto salvo un eventuale accordo tra le parti per risolvere il rapporto, com'è avvenuto nel caso di specie a seguito del trasferimento del sig. Sicignano ad altra compagine); che la società, per la stagione sportiva 2020/2021, gli aveva corrisposto al la minor somma di Euro 5.500,00 e di aver, inoltre, percepito la somma di euro 6.800,00 a titolo di contributi erogati da Sport e Salute S.p.A., residuando in suo favore un credito di euro 22.262,50 (“risultato ottenuto dal seguente calcolo: accordo economico euro 29.562,50 + indennità euro 5.000,00 = euro 34.562,50; al quale importo andranno sottratte le somme di euro 5.500,00 percepite dalla società e 6.800,00 percepite da Sport e Salute S.p.A.”);che la società, per la stagione sportiva 2021/2022, nulla gli aveva corrisposto, residuando in suo favore un credito di euro 9.557,20 [“calcolato nel seguente modo: somma tra l'importo indicato nell'accordo economico pari ad euro 29.562,50 e l'indennità di euro 11.000,00. Il totale risultato di euro 40.562,50 è stato diviso per i giorni dei 12 mesi della stagione sportiva (365 giorni), così da ricavare il dato unitario giornaliero di euro 111,13, che è stato poi moltiplicato per 86 giorni (dal 1 luglio 2021 al 24 settembre 2021): con un risultato pari al credito di euro 9.557,20”]; di essere, dunque, creditore verso la SSD Brindisi Football Club di un importo totale di euro 31.819,70.

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della SSD Brindisi Football Club al “pagamento della somma di Euro 31.819,70, per tutti i motivi sopra esposti”.

All’udienza dell’8.6.2022 il sostituto processuale del difensore del ricorrente (giusta delega ritualmente depositata agli atti) si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene parzialmente fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l’Accordo Economico – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Sicignano con riferimento alle somme ancora dovute per la stagione sportiva 2020/2021, risultando provata sia la conclusione dell’Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter NOIF – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e delle somme medio tempore percepite.

Quanto, invece, alle somme richieste per la stagione sportiva 2021/2022, dalla documentazione versata in atti e sulla scorta della normativa federale applicabile, si ritiene che la società nulla debba al calciatore.

Si evidenzia, al riguardo, che – diversamente da quanto risulterebbe dai documenti allegati al ricorso – al caso di specie non può certamente applicarsi l’art. 94 quater NOIF (che, peraltro, disciplina i rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D.), né d’altronde – rectius: non solo – l’art. 32 bis, secondo comma, NOIF (“...In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico”), bensì è necessario considerare il disposto dell’art. 94 ter, comma 7, ultimo capoverso, NOIF: “Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali”.

Sono circostanze pacifiche, infatti, sia l’intervenuta retrocessione della SSD Brindisi Football Club nel Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2020/2021, sia che l’evento de quo ha determinato ipso facto la cessazione dell’efficacia dell’accordo pluriennale.

L’ammissione della società, quale ripescata al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022, disposta con il Comunicato n. 83 del 12 agosto 2021 (cfr. doc/5), non può certamente ridare efficacia all’accordo de quo, tantomeno retroattivamente (rectius: senza soluzione di continuità) come pretenderebbe il calciatore.

Se così non fosse si creerebbe, infatti, il paradosso che tutti gli accordi economici stipulati tra i singoli calciatori di una società retrocessa ed altre società (in virtù di quanto stabilito dall’art. 94 ter, comma 7, ultimo capoverso, NOIF), nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio della stagione sportiva successiva a quella nella quale è intervenuta la retrocessione e la data dell’eventuale ripescaggio (nel caso di specie ben 43 giorni), dovrebbero essere resi – poi – invalidi per il solo fatto della reviviscenza dei precedenti accordi pluriennali (la cui efficacia, nel frattempo, sarebbe peraltro venuta meno ai sensi della norma sopra ricordata) stipulati tra i singoli calciatori e la società prima retrocessa e, poi, ripescata (ciò con ogni logica conseguenza anche in termini di certezza dei rapporti all’interno dell’ordinamento sportivo).

Ad abundantiam si rileva, peraltro, come sia stato lo stesso calciatore, il 9 settembre 2021 (a distanza, dunque, di ben 71 giorni dal termine della stagione sportiva 2020/2021 e di circa un mese dal ripescaggio della società in Serie D) ad aver chiesto alla LND di essere svincolato al 1° luglio 2021 (cfr. doc/6), dimostrando inequivocabilmente la sua – giusta – consapevolezza di non essere più legato, da quest’ultima data, all’accordo stipulato con la SSD Brindisi Football Club (ciò con ogni logica conseguenza anche con riferimento al fatto che, in quel periodo, il sig. Sicignano non abbia, comunque, prestato la sua attività sportiva in favore della società resistente).

Accertata, dunque, la parziale fondatezza del ricorso si ritiene che la SSD Brindisi Football Club debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 22.262,50,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie parzialmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SSD Brindisi Football Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Pietro Sicignano dell’importo di euro 22.262,50,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società SSD Brindisi Football Club di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

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