LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide SALVATORI/SSD ARL NERETO CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Davide SALVATORI/SSD ARL NERETO CALCIO

Il sig. Davide Salvatori (cod. fisc. SLVDVD85E11L103X), per tramite del proprio difensore, in data 21.03.2022 ha trasmesso a mezzo PEC alla Nereto Calcio SSD a r.l. ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta NERETO Calcio SSD a r.l., con sede in Nereto (TE), S.S. 259 Via Vibrata snc (C.F. - P.IVA 0155650679 - Matr. 600786), corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento  di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00. In particolare il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva  2021/2022 con la NERETO Calcio SSD a r.l., militante nel   campionato di  serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, ritualmente e tempestivamente depositato presso il competente Dipartimento, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso  globale lordo, per l’intera sua durata, di euro 20.000,00 con 10 rate mensili da euro 2.000,00 ciascuna.  La società, tuttavia, alla data del 21 marzo 2022 aveva provveduto al versamento del solo importo di euro 6.000,00, per cui, secondo il calciatore reclamante, risulterebbe ancora debitrice del residuo importo di euro 7.332,00 ottenuto dividendo l’importo lordo globalmente convenuto per l’intera stagione (euro 20.000,00) per i giorni di complessiva durata dell’accordo (01.09.2021/30.06.2022 gg. 303) e moltiplicando l’importo giornaliero così ottenuto per il numero di giorni intercorsi sino al deposito del reclamo (21.03.2022 per gg. 202), detratta, quindi, dalla somma così ottenuta quella di euro 6.000,00 ricevuta.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Sig. Davide Salvatori chiede alla Commissione adita di accertare che Società Sportiva Nereto Calcio SSD ARL (Matricola  600786) è tenuta al pagamento  della   residua somma dovuta e maturata sino alla data del 21.03.2022, pari ad euro 7.332,00, oltre interessi,  e/o quella diversa maggiore o minore somma  che dovesse ritenere di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali.

Salvo e riservato ogni eventuale ulteriore reclamo per ottenere il pagamento delle ulteriori somme dovute,  qualora non onorate,  relativamente al periodo corrente dal 22.03.2022 al 30.06.2022, data di scadenza del contratto.

Non si è costituita la resistente Nereto Calcio SSD a r.l., né alcuno è comparso per la medesima all’udienza dell’8 giugno 2022, quantunque   avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell’udienza. Nell’occasione è comparso, invece, il procuratore del reclamante Salvatori, il quale ha dato atto dell’intervenuto versamento da parte della società, nelle more, di ulteriori 2.000,00 euro a mezzo bonifico bancario, come da documentazione che pure ha prodotto. Confermava, pertanto, le conclusioni di cui al reclamo, intendendosi, tuttavia, la pretesa del calciatore ridotta ad euro 5.332,00 in considerazione dell’ulteriore acconto di cui sopra. Il procedimento è stato tenuto  a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell’Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. Davide Salvatori e la Nereto Calcio SSD a r.l., e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 28  del Regolamento LND,  per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi  provata la pretesa del reclamante Sig. Salvatori in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Quanto alla determinazione della somma che la società è tenuta a versare al Calciatore reclamante, il Collegio ritiene corretto procedere alla esatta quantificazione in ragione della durata effettiva in giorni della prestazione sportiva, quantunque fosse previsto il versamento in dieci rate mensili tutte di pari importo.

A tale stregua risulta corretto il calcolo svolto dal reclamante: euro 20.000,00 (importo globale lordo convenuto) : 303 (periodo di durata massima del rapporto) = 66,00 (compenso giornaliero) x 202 giorni (tempo trascorso sino alla presentazione del reclamo – 21.03.2022) = euro 13.332,00 – 8.000,00 (acconti ricevuti) = euro 5.332,00.

Tanto considerato - e ritenuto pure che i calciatori dilettanti sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000,00 euro non subiscono alcuna imposizione fiscale, mentre per i redditi eccedenti detto importo e sino ai 20.658,28 euro si vedono praticata una ritenuta a titolo di imposta del 23% -, si ritiene che la somma dovuta al calciatore per il periodo di durata della prestazione sportiva sino al 21 marzo 2022  ammonti ad euro 13.332,00 lordi, comprensivi, quindi, degli oneri fiscali previsti dalla legge. Detta somma, come detto lorda,  va decurtata di quanto ricevuto dal calciatore a titolo di acconti - pari a complessivi euro 8.000,00, percepiti al netto dall’odierno reclamante - e maggiorata degli interessi, da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda al versamento dell’integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla NERETO Calcio SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nereto (TE), S.S. 259 Via Vibrata snc (C.F. - P.IVA 0155650679 - Matr. 600786), al Signor Davide Salvatori (cod. fisc. SLV DVD85E11 L103X), la somma di euro 5.332,00 (cinquemilatrecentotrentadue/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla Nereto Calcio SSD a.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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