LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEZZATI/A.S.D. SAN LUCA

RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEZZATI/A.S.D. SAN LUCA

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Pezzati Marco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 12.01.2022 alla società A.S.D. San Luca ed inviato a questa Commissione in data 12.05.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società A.S.D. San Luca per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00, con decorrenza dal 01.10.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto dalla suindicata società il minor importo di Euro 6.180,00, nonché di aver percepito la somma di Euro 7.200,00 dal CONI per il tramite della società “Sport e Salute Spa”, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società A.S.D. San Luca del residuo importo di Euro 1.620,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. San Luca, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. San Luca al pagamento in favore del sig. Pezzati Marco della somma di Euro 1.620,00 (milleseicentoventi/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

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