LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ROTULO/S.S.D.BRINDISI FBC
RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ROTULO/S.S.D.BRINDISI FBC
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.6.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Riccardo Rotulo del 26.4.2022 (ricevuto a mezzo pec il 5.5.2022), regolarmente notificato il 5.5.2022 alla SSD Brindisi Football Club (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della SSD Brindisi Football Club (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;
PRESO ATTO
della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;
VALUTATI
il ricorso e la documentazione ad esso allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio difensore all’udienza fissata;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD Brindisi Football Club, per la stagione sportiva 2020/2021 (con decorrenza dal 19.2.2021), a fronte di un compenso globale lordo di euro 3.600,00. Il sig. Rotulo, in particolare, ha dedotto: che la società non ha provveduto ad onorare integralmente l’accordo economico, avendogli versato esclusivamente la minor somma di euro 250,00; di aver percepito indennità governative per complessivi euro 2.000,00; di essere, alla data del ricorso, ancora creditore dalla società della somma residua di euro 1.350,00. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della SSD Brindisi Football Club al “pagamento della somma di € 1.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria in relazione all’accordo economico debitamente sottoscritto dalle parti, e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
All’udienza dell’8.6.2022 il difensore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l’Accordo Economico – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Rotulo, risultando provata sia la conclusione dell’Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e delle somme medio tempore percepite.
Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la SSD Brindisi Football Club debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 1.350,00 e degli interessi dal dovuto al saldo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SSD Brindisi Football Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Riccardo Rotulo dell’importo di euro 1.350,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società SSD Brindisi Football Club di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.
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