LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano TIRAFERRI/F.C.RIETI SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano TIRAFERRI/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 19 maggio 2022, il calciatore Tiziano TIRAFERRI, nato a Roma il 12 agosto 1997, rappresentato e difeso dell’avvocatessa Priscilla Palombi, ha esposto che :

a) per la stagione sportiva 2020/2021 ha sottoscritto un accordo economico con la Società FC Rieti SRL per un compenso lordo pari a euro 10.000,00 con durata dal 1° settembre 2020 al  30 giugno 2021 ;

b) il calciatore ha adempiuto le proprie obbligazioni verso la Società ;

c) la Società ha versato al calciatore euro 8.000,00 ;

d) la Società resta debitrice di euro 2.000,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti SRL (matricola 650263) al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società FC Rieti SRL non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 6 luglio è comparsa la parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di euro 2.000,00 presentato dal Sig. Tiziano TIRAFERRI, nato a Roma il 12 agosto 1997, e per gli effetti condanna la Società FC Rieti SRL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore del calciatore, dell’importo pari a euro 2.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ; dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.;  ordina alla Società FC Rieti SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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