C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 23/07/2021 – Delibera – La Corte Sportiva d’Appello, all’udienza del 14 luglio 2021 composta dagli Avv.: Aldo M. NAPPI (Presidente), Alessio e Filippo CHIARLA, ha pronunciato la seguente sentenza relativamente al ricorso proposto nell’interesse dei Signori Matteo SALSANO e Luca VIVALDI avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di La Spezia e pubblicate con C.U. n. 25 del 24 giugno 2021.

 

La Corte Sportiva d’Appello, all’udienza del 14 luglio 2021 composta dagli Avv.: Aldo M. NAPPI (Presidente), Alessio e Filippo CHIARLA, ha pronunciato la seguente sentenza relativamente al ricorso proposto nell’interesse dei Signori Matteo SALSANO e Luca VIVALDI avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di La Spezia e pubblicate con C.U. n. 25 del 24 giugno 2021.

 

Il Signor Matteo SALSANO è stato squalificato con l’inibizione per tre mesi, per aver protestato, dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione, cercando di raggiungere il D.G. inseguendolo sino al centro del terreno di gioco, assumendo un atteggiamento minaccioso ed ingiurioso. A seguito di questo comportamento aggressivo,l’Arbitro si allontanava, non permettendo alcun contatto fisico. Successivamente il dirigente usciva dal campo di gioco, allontanato da un calciatore della propria squadra. Pacifica è la materialità del fatto, che emerge con chiarezza dal referto arbitrale, laddove è descritta partitamente la condotta del tesserato. Nessun dubbio, quindi, può sussistere in merito alla responsabilità del medesimo per la condotta ingiuriosa ed irriguardosa tenuta nei confronti del direttore di gara, senza che si sia peraltro concretato alcun contatto fisico con quest’ultimo. Come è noto, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., la sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, è quella di un mese di inibizione. Alla sanzione di un mese, deve essere aggiunta un’ulteriore settimana per il contegno aggressivo, seppur non violento, tenuto nell’occorso. Nel caso di specie, si ritiene pertanto che la sanzione di tre mesi di inibizione sia eccessiva, essendo il comportamento del Signor Salsano certamente riprovevole, ma non connotato da elementi dai quali poter inferire una sua particolare gravità tale da distinguerlo, in senso deteriore, da altre similari condotte. In questa situazione, si ritiene di dover parzialmente accogliere il ricorso proposto avverso tale sanzione, rideterminandola in quella dell’inibizione fino al 31 luglio 2021. Il Signor Luca VIVALDI è stato squalificato fino al 31 dicembre 2021 per aver, alla notifica del provvedimento di ammonizione, profferito espressione blasfema e parole offensive nei confronti del D.G.. Successivamente, alla notifica del susseguente provvedimento d’espulsione, urlava all’indirizzo del D.G., di sesso femminile, frase gravemente offensiva con contenuto discriminatorio per motivi di sesso. Dopo essere stato trattenuto da un proprio compagno di squadra, il quale gli impediva di raggiungere l’arbitro, al momento dell’allontanamento dal terreno di gioco, reiterava per ben tre volte frasi gravemente offensive e di natura discriminatoria per motivi di sesso, nei confronti del D.G. Anche in tal caso, la dinamica del fatto è pacifica ed è ben compendiata nel referto arbitrale. Corretta è, altresì, la qualificazione di comportamento discriminatorio della condotta perpetrata dal tesserato atteso che, ai sensi dell’art. 28 C.G.S., costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.

Nell’ipotesi in parola, non v’è dubbio che le espressioni rivolte all’arbitro da parte del Signor Vivaldi possano essere inquadrate nella fattispecie di cui sopra, essendo le stesse caratterizzate da offese ed ingiurie per motivi di sesso. Come è noto, la sanzione minima per tale contegno è quella di dieci gare di squalifica; limite, questo, dal quale non si ritiene di doversi discostare, poiché il contegno del tesserato, seppur riprovevole, è privo di ulteriori connotazioni tali da determinare accezioni di particolare gravità. Sul punto, si osserva come la reiterazione delle offese non possa assumere alcuna pregnanza, in quanto sono state proferite nel medesimo contesto temporale e possono essere considerate come un’unica condotta. Nella dosimetria della sanzione, devesi tenere conto, altresì, dell’espressione blasfema e del contegno irriguardoso, ciò che comporterebbe una squalifica complessivamente quantificabile in mesi sei. D’altra parte, in considerazione dell’età del tesserato (ragazzo di sedici anni), si ritiene di poter comunque riconoscere un’attenuante relativa alla sua giovane età e di poter conseguentemente ridurre di un terzo la squalifica, come sopra quantificata, di mesi sei, rideterminandola in quella della squalifica a tempo determinato per mesi quattro e cioè fino al 24 ottobre 2021. P.T.M. la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dei Signori Matteo SALSANO e Luca VIVALDI, riduce le sanzioni loro inflitte rideterminandole come segue: · Matteo SALSANO, inibizione fino al 31 luglio 2021; · Luca VIVALDI, squalifica fino al 24 ottobre 2021. Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it