C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 21/10/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD PRATO 2013 avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con C.U. n. 25 del 14 ottobre 2021 (gara: NUOVA OREGINA – ASD PRATO 2013 del 10 ottobre 2021 – Prima Categoria Girone D).

in merito al ricorso proposto dalla società ASD PRATO 2013 avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con C.U. n. 25 del 14 ottobre 2021 (gara: NUOVA OREGINA – ASD PRATO 2013 del 10 ottobre 2021 – Prima Categoria Girone D).

 

La società ASD PRATO 2013 ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale il tesserato Alessio SCHIAZZA è stato squalificato per quattro gare perché, a gioco fermo, appoggiava violentemente la propria mano destra sul viso di un avversario apostrofandolo, nel contempo, con un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento disciplinare d'espulsione si rivolgeva, urlando, al ddg in maniera irriguardosa e impiegava circa un minuto per abbandonare il tdg. La società reclamante deduce una diversa ricostruzione dei fatti e chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

Il ricorso è parzialmente fondato. E’ anzitutto necessario precisare come non vi sia alcun dubbio in merito alla materialità dei fatti in contestazione, dei quali è stato fatto compendio preciso sia nel referto arbitrale sia nel provvedimento impugnato. Non constano inoltre, né sono stati dedotti, elementi ulteriori e/o diversi alla stregua dei quali poter pervenire ad una diversa determinazione in relazione a quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo in incolpazione. Ciò che, diversamente, deve essere rimeditata è la dosimetria della sanzione che, ad avviso di Questa Corte, è stata quantificata in misura eccessiva. In particolare, la manata menzionata in referto non può essere qualificata come condotta violenta, poiché trattasi di atto non finalizzato a ledere ovvero a porre in pericolo l’incolumità fisica altrui. Tale valutazione, peraltro, è ancor più pregnante nel caso di specie, laddove il direttore di gara non ha riferito che il calciatore attinto abbia subito, a seguito di tale condotta, conseguenze lesive o dolorose ovvero perdita di equilibrio. Per detto comportamento, dunque, dovrà essere inflitta la sanzione di due gare di squalifica, cui dovrà aggiungersi una gara ulteriore per le veementi proteste rivolte al direttore di gara in occasione della notifica del provvedimento disciplinare. La sanzione, pertanto, può essere complessivamente in tre gare di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD PRATO2013 avverso il provvedimento di squalifica per quattro gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SCHIAZZA, pubblicato con C.U. n. 25 del 14 ottobre 2021, riduce la sanzione inflitta al tesserato determinandola in complessive tre gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

 

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