C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 21/10/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD VADESE avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con C.U. n. 23 del 7 ottobre 2021 (gara: SOCCER VADESE CALCIO – QUILIANO VALLEGGIA del 3 ottobre 2021 – Prima Categoria).

 

in merito al ricorso proposto dalla società ASD VADESE avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con C.U. n. 23 del 7 ottobre 2021 (gara: SOCCER VADESE CALCIO – QUILIANO VALLEGGIA del 3 ottobre 2021 – Prima Categoria).

 

Alessio SALIS è stato squalificato per tre gare poiché, espulso per doppia ammonizione, ritardava l'uscita dal tdg. Una volta uscito dal tdg, a tratti, inveiva contro le decisioni del ddg, urlando insulti non chiari data la distanza a cui si trovava; alla segnatura della seconda rete esultava, guardando il ddg e rivolgendogli un'espressione ingiuriosa.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società VADESE CALCIO 2018 chiedendo la diminuzione della sanzione e deducendo una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, la ricorrente asserisce che gli epiteti ingiuriosi pronunciati dal proprio tesserato non sarebbero stati rivolti all’arbitro, bensì quale replica nei confronti di un calciatore avversario, il quale avrebbe rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Signor Salis. Il reclamo è, nel suo complesso, infondato. Nel referto arbitrale – che, come noto, costituisce prova dei fatti ivi compendiati – si leggono espressioni ingiuriose le quali non avrebbero potuto che essere indirizzate al direttore di gare, poiché aventi ad oggetto le capacità di quest’ultimo nell’arbitraggio. Di conseguenza, non vi sono elementi idonei anche solo ad ipotizzare che gli insulti percepiti dall’arbitro potessero essere rivolti a soggetto terzo. La condotta, pertanto, deve reputarsi pacifica e non suscettibile di essere rivista in questa sede. Appare parimenti equa la sanzione inflitta: una gara per l’espulsione e due gare per il comportamento gravemente irriguardoso posto in essere in danno del direttore di gara. Sanzione, questa, che non può essere oggetto di riduzione, in quanto le due condotte sopra menzionate non sono state neppure poste in essere contestualmente, ma in circostanze affatto diverse, sia di spazio che di tempo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, rigetta reclamo presentato dalla società VADESE CALCIO 2018 avverso il provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessio SALIS, pubblicato con C.U. n. 23 del 7 ottobre 2021,e conferma integralmente il provvedimento impugnato. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it