F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN – SD del 9 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 1712/627pf21-22/GC/SA/ff del 21 luglio 2022 nei confronti dei sigg. Giuseppe Fasone, Marco Trovato e della società ASD Citta’ di Acireale1946 – Reg. Prot. 10/TFN-SD)
Decisione/0018/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 agosto 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1712/627pf2122/GC/SA/ff del 21 luglio 2022 nei confronti dei sig. Giuseppe Fasone, Marco Trovato e della società ASD Città di Acireale1946,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 21 luglio 2022, a carico di:
- il sig. Giuseppe Fasone, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società ASD Città di Acireale1946, per rispondere della violazione dell’art. dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 25, comma 10 del CGS, violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sport iva, per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie: per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 05.12.2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa, tifosi appartenenti al gruppo denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dal sodalizio sportivo secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L 8/2007; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus, a seguito di specifica richiesta degli agenti della Polstato, rispondendo che a bordo del bus viaggiavano esclusivamente staff tecnico e squadra e, comunque, non smentendo tale affermazione; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19;
- il sig. Marco Trovato, all’epoca dei fatti Team Manager della Società ASD Città di Acireale1946, per rispondere della violazione dell’art. dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 25, comma 10 del CGS, violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sport iva, per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie: per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 05.12.2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa, tifosi appartenenti al gruppo denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dal sodalizio sportivo secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L 8/2007; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus, a seguito di specifica richiesta degli agenti della Polstato, rispondendo che a bordo del bus viaggiavano esclusivamente staff tecnico e squadra e, comunque, non smentendo tale affermazione; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19;
- la società ASD Città di Acireale 1946 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Giuseppe Fasone e Marco Trovato, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed i sig.ri Giuseppe Fasone, Marco Trovato, nonché la società ASD Città di Acireale 1946 in persona del sig. Grasso Sebastiano, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza, l’avv. Luca Zennaro per la Procura Federale, e l’avv. Giuseppe Lo Faro, in rappresentanza del sig. Giuseppe Fasone, del sig. Marco Trovato e della società ASD Città di Acireale 1946, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Giuseppe Fasone, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- per il sig. Marco Trovato, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Città di Acireale1946, euro 1.668,00 (milleseicentosessantotto/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 9 agosto 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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