F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN – SD del 9 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 672/791pf 21-22/GC/blp dell’8 luglio 2022 nei confronti del sig. Filippo Raiola e della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 2/TFN-SD

Decisione/0019/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 agosto 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 672/791pf 21-22/GC/blp dell’8 luglio 2022 nei confronti del sig. Filippo Raiola e della società Paganese Calcio 1926 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’8 luglio 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl, all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF integrato dai CC.UU. nn.131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 maggio 2022, le rate in scadenza nel periodo novembre e dicembre 2021 riferibili alle rateazioni in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società Paganese Calcio 1926 Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della società Paganese Calcio 1926 S.r.l. all’epoca dei fatti; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, per non aver versato, entro il termine del 16 maggio 2022, le rate in scadenza nel periodo novembre e dicembre 2021 riferibili alle rateazioni in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.

La fase istruttoria

In data 6 giugno 2022, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 791pf21-22 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della società Paganese Calcio 1926 Srl, alla data del 16 maggio 2022, delle rate in scadenza per i periodi novembre dicembre 2021 riferibili alle rateazioni in corso dei contributi INPS” ed acquisiva, oltre alla documentazione allegata alla segnalazione della Co.Vi.So.C, - di cui alla nota prot. n. 3397 dell' 1 giugno 2022, i fogli di censimento e la visura camerale della società.

All’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale, in data 20 giugno 2022,  notificava la Comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale, previa rituale richiesta, si procedeva all’audizione del sig. Raffaele Trapani, nella sua qualità di Procuratore Speciale della società Paganese Calcio 1926 Srl, il quale, nel contestare gli addebiti di cui alla CCI, depositava documentazione a supporto delle dichiarazioni rese, attestante la regolarità contributiva della società, nonché la tempestiva comunicazione resa agli organi competenti.

Non ritenendo le giustificazioni addotte idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva al deferimento nei confronti del sig. Raiola e della società Paganese Calcio 1926 Srl.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 4 agosto 2022, ritualmente notificata, in data 29 luglio 2022 l’avv. Chiacchio depositava memorie difensive nell’interesse di ambedue le parti deferite, con le quali, sottolineando la tot le infondatezza delle censure mosse dalla Procura Federale e la non configurabilità di alcuna violazione disciplinarmente rilevante in capo ai propri assistiti, ne invocava il proscioglimento.

Precisava il difensore come, già in sede di audizione la società avesse fornito prova documentale dell’avvenuto versamento all’INPS delle rate contestate dalla Procura Federale, in ottemperanza al piano di rateazione concesso dall’Istituto.

Successivamente, in data 1 agosto 2022, veniva versata in atti nota dell’Inps attestante il regolare versamento delle rate incluse nel piano di ammortamento alla data del 16 maggio 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 4 agosto 2022, svoltasi in videoconferenza, partecipavano il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, l’avv. Eduardo Chiacchio per i deferiti sig. Filippo Raiola e società Paganese Calcio 1926 Srl, nonché, in rappresentanza di quest’ultima, i sigg.ri Raffaele Trapani e Vincenzo Spera.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva preliminarmente la verbalizzazione della seguente dichiarazione:

“la segnalazione della Co.Vi.So.C si riferisce a contributi INPS non versati per i mesi di febbraio 2020, aprile 2020, maggio 2020, e  da gennaio a maggio 2021, che erano cose INPS diverse da quelle oggetto di rateazione da parte della società di cui alla nota n. 0023811; quest’altra rateazione, per un totale di euro 152.470,00 e riferita ai mesi di cui sopra, era composta da 24 rate mensili, di cui le rate n.6 e 7 di importo pari a euro 6.358,00 ciascuna avevano come scadenza 27 novembre 2021 e 27 dicembre 2021. Queste due rate, di cui alle scadenze appena citate, sono quelle che non sono state pagate e che sono oggetto di segnalazione da parte della Co.Vi.So.C, ed è per questo che nella segnalazione la Co.Vi.So.C afferma nelle note che la società non ha effettuato il pagamento delle rate al periodo di riferimento, ma riferibili alle rateazioni dei contributi INPS precedenti”.

La Procura Federale, premesso quanto sopra, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Raiola: mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Paganese Calcio Srl: punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in cui la stessa si iscriverà nella stagione sportiva 2022-2023.

Prendeva  la parola l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale, nel riportarsi a quanto già dedotto nella memoria versata in atti, ribadiva l’infondatezza dell’assunto accusatorio, sottolineando come fosse stata versata in atti la prova documentale del regolare versamento dei ratei di cui alla contestazione; sottolineava altresì che le incolpazioni indicate nell’atto di deferimento ed ascritte ai propri assistiti divergevano da quelle esposte dal dott. Luca Scarpa solo in sede dibattimentale, in violazione del contradditorio, con conseguente lesione dei diritti difensivi delle parti deferite, impossibilitate a difendersi in mancanza di espressa contestazione nell’atto di deferimento.

Prendeva la parola il dott. Vincenzo Spera il quale, associandosi a quanto dedotto dall’avv. Eduardo Chiacchio, precisava che le rate citate dal dott. Luca Scarpa nel suo intervento erano state oggetto di transazione formalizzata mediante rogito notarile del 22 febbraio 2022 registrato all’Agenzia delle Entrate, di cui era stata informata la Co.Vi.So.C..

Replicava il dott. Scarpa chiedendo la verbalizzazione di quanto segue: “nel deferimento che segue la nota Co.Vi.So.C la contestazione riguarda il mancato pagamento delle rate in scadenza nel periodo novembre e dicembre 2021 riferibili alle rateazioni (più di una) in corso dei contributi INPS, di cui alla nota della Co.Vi.So.C prot. 3397 del 2022 del 1 giugno 2022 in aderenza a quanto stabilito dall’art. 85 NOIF che disciplina anche i mancati pagamenti relativi a periodi precedenti rispetto al bimestre corrente. Anche in relazione alla transazione presentata dalla società, la Procura Federale precisa che su questa istanza (transazione), alla data del 16 maggio 2022, non vi sia stata risposta dagli Organi Federali competenti”.

Prendeva nuovamente la parola l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale si riportava a quanto già dichiarato precedentemente, avendo la Procura Federale addotto un elemento nuovo rispetto a quanto contestato nell’atto di deferimento; relativamente all’incolpazione ritualmente ascritta e comunicata alle parti la posizione della Paganese Calcio 1926 Srl risulta essere regolare come da attestato dell’INPS depositato in atti.

Seguiva ulteriore replica del dott. Raffaele Trapani che confermava l’avvenuta transazione nei termini di rito di quanto dedotto e verbalizzato dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti dagli addebiti loro ascritti per le motivazioni appresso specificate.

La contestazione di cui all’atto di deferimento prende le mosse dai rilievi della Co.Vi.So.C., compendiati nella nota prot. n. 3397 dell'1 giugno 2022 trasmessa alla Procura Federale, con la quale si segnalava l’omesso versamento, da parte della società Paganese Calcio Srl, entro il termine del 16 maggio 2022, delle rate in scadenza nel periodo novembre e dicembre 2021, riferibili alle rateazioni in corso dei contributi Inps così come previsto dall’art. 85 NOIF integrato dai CC.UU. nn. 131/A del 21.12.21 e 154/A del 31 gennaio 2022.

Dalla documentazione versata in atti in sede di audizione dal procuratore della società sportiva, si evince che, in data 24 gennaio 2022 e, pertanto in epoca precedente alla scadenza del 16 maggio 2022, la società sportiva presentav all’INPS istanza di rateazione del debito contributivo relativo al periodo novembre e dicembre 2020, nonché ottobre novembre e dicembre 2021. In data 25 gennaio 2022 l’INPS deliberava l’accoglimento della domanda e, in data 26 gennaio 2022 predisponeva il piano di ammortamento, indicando, previa determinazione di sanzioni ed interessi, gli importi delle rate mensili.

La società provvedeva pertanto, già a far data dal 26 gennaio 2022, a versare, nei termini di scadenza assegnati dall’Ente, le prime rate del piano di dilazione accordato, di cui forniva relativa quietanza.

In data 16 maggio 2022, la società sportiva provvedeva altresì a darne comunicazione alla Co.Vi.So.C..

Ad ulteriore conferma del rispetto del piano di dilazione, la società provvedeva a depositare attestazione dell’INPS dell’1 agosto 2022, in ordine al regolare versamento, ad oggi, delle rate del suddetto piano di ammortamento.

Alla luce di tali evidenze alcuna violazione disciplinare appare ascrivibile agli odierni deferiti relativamente al versamento delle “mensilità” novembre e dicembre 2021 dei contributi INPS.

Osserva altresì il Tribunale che la contestazione disciplinare di cui al presente procedimento, così come devoluta al Collegio, non possa che essere quella oggetto di contraddittorio tra le parti, anche alla luce dell’espresso richiamo nell’atto di deferimento ai CC.UU n. 131/A del 21.12.21 e 154/A del 31.1.2022 che attengono al versamento delle “mensilità” di novembre e dicembre 2021. Quanto dedotto solo in fase dibattimentale dalla Procura Federale, peraltro non documentato, non è mai stato oggetto di discovery, con conseguente violazione del principio del contraddittorio garantito dalla normativa federale.

Deve rilevarsi, infatti, che della “precisazione” resa in udienza dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale sarebbe emersa, come si evince dalla dichiarazione verbalizzata, l’esistenza di un’ulteriore rateazione “di euro 152.470,00 e riferita ai mesi

di cui sopra, era composta da 24 rate mensili, di cui le rate n.6 e 7 di importo pari a euro 6.358,00 ciascuna avevano come scadenza 27 novembre 2021 e 27 dicembre 2021. Queste due rate, di cui alle scadenze appena citate, sono quelle che non sono state pagate”, non è però stata data contezza alcuna alle parti, né, tantomeno, la predetta contestazione è stata formalizzata nell’atto di deferimento.

Per quanto al Tribunale non sfugga che la società fosse pienamente consapevole di precedenti ratei non onorati (per i quali infatti sarebbe intervenuto un atto di transazione, anche in questo caso citato, ma non documentato), non ritiene comunque integrabile in sede dibattimentale la contestazione mossa ai deferiti sulla base di documentazione acquisita dalla Procura, citata in sede dibattimentale e mai prodotta.

Né tantomeno appare condivisibile l’impostazione della Procura Federale laddove ritiene sufficiente il richiamo nell’atto di deferimento a “rateazioni” (al plurale) per estendere il thema decidendum su qualsivoglia omesso versamento di contributi INPS (mensilità o ratei), sanzionabile ai sensi dell’art. 85 NOIF.

Occorre evidenziare che la Paganese Calcio, a seguito della notifica della CCI, produceva, in sede di audizione,  la documentazione relativa al puntuale adempimento, in forma rateizzata, delle mensilità dei contributi INPS di novembre e dicembre 2021; alla luce di tale produzione documentale, la Procura Federale non riteneva, così come avvenuto in udienza,  di integrare la contestazione nell’atto di deferimento, (né, tantomeno di notificare nuova CCI per la quale era comunque nei termini), mettendo a disposizione di tutte le parti per la necessaria discovery la documentazione successivamente acquisita e citata in dibattimento.

Questo Tribunale ritiene che il legislatore federale, nel mutuare dal codice di procedura penale le norme sulla comunicazione di conclusione indagini e sull’esercizio dell’azione disciplinare, ne ha recepito anche la ratio e la terminologia: l’art. 123 CGS prescrive che l’avviso debba contenere “una sommaria enunciazione del fatto”..la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate..”, mentre l’art. 125 CGS richiede che siano “ descritti i fatti che si assumono accaduti,...enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite...”.

Non può non rilevarsi che la diversa forma lessicale utilizzata “ sommaria enunciazione del fatto” nella CCI e “descritti i fatti che si assumono violati...indicate le fonti di prova”, nel deferimento, (integralmente mutuata dalle analoghe norme del codice di procedura penale)  valorizzi le diverse fasi del procedimento disciplinare.

La comunicazione di conclusione delle indagini preliminari, analogamente all’avviso ex art. 415 bis c.p.p., è finalizzata a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio dell’azione disciplinare, un contraddittorio endoprocedimentale teso a porre il soggetto avvisato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire alla Procura di assumere le più ampie determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale che giustifica la formulazione di un’incolpazione c.d. “fluida” o comunque “sommaria”.

Diversamente, nel  deferimento, analogamente alla  richiesta di rinvio a giudizio ex art. 417 c.p.p.,  il soggetto deferito deve essere messo in grado di conoscere, con determinatezza, le accuse mosse nei suoi confronti al fine di poter esercitare, in modo concreto, le scelte difensive; quale atto di esercizio dell’azione disciplinare, nel quale la Procura cristallizza la pretesa punitiva con l’incolpazione in essa descritta, il deferimento ha la duplice funzione di circoscrivere l’oggetto del giudizio di responsabilità ̀ disciplinare e di consentire all’incolpato di esercitare il suo diritto di difesa, sulla base delle fonti di prova acquisite.

Ne consegue che la genericità ̀ o la semplice indeterminatezza dell’incolpazione incide sul diritto di difesa del deferito, che non sarà ̀ in grado di effettuare scelte meditate sulla linea difensiva da assumere.

Nel caso di specie, la stessa Procura Federale, a seguito delle argomentazioni difensive addotte in sede di audizione, ha avvertito la necessità, solo in sede dibattimentale, di chiarire l’ambito oggettivo del deferimento, omettendo però di riversare i chiarimenti ottenuti dalla Co.Vi.So.C. nell’atto di deferimento e di mettere a disposizione delle parti la documentazione  supporto.

Alla luce di tali evidenze, la violazione disciplinare, così come contestata, non appare ascrivibile agli odierni deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                                                                        

Antonella Arpini

 

IL PRESIDENTE

 Pierpaolo Grasso

                                                                                                              

Depositato in data 4 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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