F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN – SD del 10 Agosto 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Fabrizio Pasqua nei confronti di AIA e FIGC – Reg. Prot. 15/TFN-SD

Decisione/0020/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0015/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 agosto 2022, sul ricorso proposto dal sig. Fabrizio Pasqua nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri – AIA, nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, per l’annullamento della delibera, adottata dall’AIA, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2022 “Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023”,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 30 CGS-CONI depositato il 27 luglio 2022, proposto nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il sig. Fabrizio Pasqua, della Sezione AIA di Tivoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ciotti, ha chiesto l’annullamento “della delibera, adottata dall'AIA, pubblicata, Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2022 Formazione ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022.2023 2021/2022, (ali. n. 1) con il quale:

visti gli artt. 11, comma 6, lett. a) e 25, comma 2, lett. f) del vigente Regolamento A.l.A.;

visti i CC.UU. n. 89 del 31 marzo 2022 e n. 94 del 15 giugno 2022 e le disposizioni ivi previste per le promozioni ed avvicendamenti della stagione sportiva 2021/2022;

viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023;

deliberava la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023, di cui al documento allegato che forma parte integrante del presente atto e segnatamente, per quanto d'interesse, veniva disposta la dismissione dell'A.E. Pasqua Fabrizio, della Sezione di Tivoli, facente parte dell'organico della CAN A, con la dicitura: "Dismessi per adozione di provvedimento disciplinare - Art. 22, c. 2, lett. d) NFOT Pasqua Fabrizio Tivoli" e comunque di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari e successivi, compresa la richiamata norma di cui all'art. 22 lett. d) delle NFOT, e quella presupposta di cui all'art. 2 comma 4 lett. a) delle NFOT in quanto assunti in violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità e comunque di ogni altra norma giuridica, con specifico riferimento alla legittimità delle norme dell'associazione chiamata in giudizio in rapporto alle norme dell'ordinamento ordinario ed a quelle di rango costituzionale”.

In particolare, nelle conclusioni, il sig. Fabrizio Pasqua ha chiesto “Previa declaratoria di illegittimità delle norme impugnate l'annullamento degli effetti del provvedimento principale impugnato, C.U. N. 1, con immediata riammissione del ricorrente nel ruolo degli arbitri CAN AB dell'Associazione Italiana arbitri”.

Nell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente, dopo aver dedotto l’appartenenza all’Associazione AIA e dato atto di aver subito la sanzione, divenuta definitiva, della sospensione per mesi 14 (10 giugno 2021 al 9 agosto 2022), ha proposto un unico motivo di ricorso lamentando “Violazione di legge - Illegittimità del C.U. N. 1 e relativa delibera di avvicendamento derivata dall'illegittimità dell'art. all'art. 2, comma 4 e correlativamente dell'art. 22 Iett. d) delle Norme di funzionamento AIA - Violazione del principio della non discriminazione ovvero della parità trattamento. Violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione disciplinare. Contrarietà della norma a principi costituzionali e dell'ordinamento statale”.

FISSAZIONE UDIENZA

Con avviso del 28 luglio 2022, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso per il giorno 5 agosto 2022, in abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 87, comma 2 CGS, a giorni 7 liberi, con facoltà di deposito memorie e documenti entro le ore 10:00 del 4 agosto 2022.

LA MEMORIA DELL’AIA

In data 4 agosto si è formalmente costituita, con il ministero dell’avv. Valerio Di Stasio, l’AIA al solo fine della partecipazione all’udienza.

LA RIUNIONE DEL GIORNO 5 AGOSTO 2022

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 5 agosto 2022, tenutasi in modalità videoconferenza.

Sono comparsi il ricorrente, personalmente, con l’Avv. Gianluca Ciotti e, per l’AIA, l’avv. Valerio Di Stasio.

Nessuno è comparso per la FIGC, non costituitasi.

L’Avv. G. Ciotti si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

L’avv. V. Di Stasio ha eccepito l’inammissibilità, l’indeterminatezza e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso. All’esito della discussione il Tribunale ha riservato la decisione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre evidenziare che, se da un lato, viene impugnata espressamente la delibera adottata dall'AIA, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2022, dall’altro, nel corpo dell’atto, non vengono rappresentate specifiche censure su tale delibera, focalizzandosi l’attenzione del sig. Pasqua sulla lesione dei propri interessi e dedotti diritti soggettivi cagionata dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4, e 22 Iett. d) delle Norme di funzionamento AIA.

Senonché, non rientra certamente nella competenza del Tribunale Federale l’“elisione” delle norme di funzionamento AIA né l’accertamento della natura dell’asserito rapporto di lavoro più volte soggettivamente e suggestivamente prospettato dal ricorrente come rapporto di lavoro sportivo. Laddove, la fattispecie in esame appare ben delineata nella sua duplice articolazione: la sussistenza di un rapporto associativo, con riflessi specifici sulla “carriera arbitrale” dell’associato, espressamente qualificato (per atto formale) di natura dilettantistica; la sussistenza di un (duplice) rapporto contrattuale con la FIGC riguardante la corresponsione di gettone per ogni designazione e la cessione del diritto d’immagine da parte dell’arbitro.

Queste considerazioni già da sole potrebbero essere sufficienti per il rigetto del ricorso, che non contesta la delibera impugnata assunta dall’AIA me le fonti di essa presupposte in quanto asseritamente contrastanti e incompatibili con lo status di lavoratore (non si comprende se dipendente o professionale) dell’A.E. della CAN AB. Laddove, a tutto concedere (come non si può), il rapporto di lavoro sussisterebbe con la FIGC ma giammai con l’AIA.

Nel merito, in ogni caso, il ricorso va rigettato nei termini di seguito specificati.

È inequivoco il dettato dell’art. 2 NFOT dell’AIA, il cui comma 4 testualmente prevede che “Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l’adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da: a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti”

Ai sensi dell'art. 22 delle NFOT

“La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

….

d) adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4”.

Tenuto conto delle suindicate disposizioni, pertanto, il sig. Fabrizio Pasqua, che, come detto, ha subito una sanzione disciplinare di mesi quattordici, è stato dismesso.

Nel ricorso portato all’attenzione di questo Collegio il sig. Fabrizio Pasqua rappresenta la peculiarità della categoria degli arbitri appartenenti alla CAN AB in relazione ai quali, unitamente al rapporto di natura meramente associativa “ne nasce e cresce un altro, ulteriore, che va definito di natura lavorativa in quanto, per utilizzare parole della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, in ragione della sua posizione soggettiva di A.E. inquadrato nel massimo O. T. nazionale e beneficiario, come tale, di un notevole profitto economico".

Gli elementi che, a parere del ricorrente, portano a qualificare il rapporto arbitro/figc come lavorativo a tutti gli effetti vengono individuati nel compenso superiore ad 10.000,00 annui e nella circostanza che le prestazioni del Direttore di gara/arbitro AIA FIGC non sono rese in ragione dei solo vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione trattandosi “di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto (da quello semplicemente associativo) obbligo personale, nello specifico alla direzione delle gare dei massimi campionati organizzati dalla FIGC.

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, l'art. 2 comma 4 lett. a) , delle Norme di Funzionamento dell’AIA, secondo il ricorrente, lede la sua posizione sostanziale (di arbitro professionale/lavoratore sportivo) ed ha un carattere discriminatorio consentendo “a soggetti, sanzionati per i medesimi fatti, ma con pene (di poco) inferiori, ai dodici mesi, di riprendere l’attività arbitrale e ottenere nuovi compensi lavorativi, dello stesso genere e tipo mentre ha impedito al ricorrente, che terminerà la sospensione temporanea il 9 agosto, di continuare l’attività lavorativa svolta per sempre, dunque anche dopo aver regolarmente scontato la sanzione disciplinare”.

Ma, oltre a quanto già considerato (di per sé sufficiente al rigetto), gli artt. 2, comma 4, e 22 lett. d) delle Norme di funzionamento AIA appaiono norme di sistema che, considerata la delicatezza e peculiarità del ruolo rivestito dall’arbitro (a maggior ragione se appartenenti alla CAN AB), hanno una loro logicità e ragionevolezza.

In primo luogo, si richiama l'insegnamento della Corte Costituzionale (reso con riferimento alla legislazione primaria dello Stato) secondo cui il legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, ha la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'adozione di provvedimenti sanzionatori sia automatica, a condizione che tale previsione corrisponda a canoni di ragionevolezza.

La previsione regolamentare contestata dal ricorrente risponde invece a questi canoni di ragionevolezza, in quanto la condanna ad una sanzione disciplinare di oltre dodici mesi (peraltro per fatti astrattamente costituente reato), infatti, fa venir, inevitabilmente, meno la credibilità dell’arbitro che deve essere espressione di correttezza, imparzialità, alto senso sportivo e morale.

In questo senso è stato affermato che "perché sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di "eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa." (Corte cost. n. 313/1995; nei medesimi termini vedi anche Corte cost. sent. nn. 81/2014, 248/14, 223/2015, 229/2015).

Allo stesso tempo, sono stati progressivamente definiti dalla stessa giurisprudenza costituzionale i connotati propri del canone di ragionevolezza, attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimità costituzionale o dell'assenza del vizio medesimo.

In particolare, sotto il profilo della coerenza della scelta normativa, che può essere riferita anche ai principi generali del sistema ed al quadro normativo, è stato affermato che difetta la ragionevolezza laddove "la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio" (sent. n. 43/1997). La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrarietà, quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente, ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile (sent. n. 206/1999).

Il sindacato di ragionevolezza può consistere, poi, in una valutazione circa la proporzionalità, la congruità e l'adeguatezza del mezzo rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una valutazione di conformità, quanto piuttosto in termini di non difformità/accettabilità /plausibilità di una certa scelta legislativa. Premesso quanto sopra, nella fattispecie de qua non si ravvisa nella scelta del Legislatore regolamentare di individuare una soglia punitiva al di sopra della quale sia prevista la dismissione dell’arbitro della CAN AB alcun tradimento della ratio normativa, risultando, proprio in considerazione della delicatezza del ruolo dell’arbitro ("Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono obbligati ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale" - Regolamento A.I.A.), ragione giustificatrice sufficiente ad imporre la misura adottata l’aver subito provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La suindicata quantificazione, oltre a non apparire irragionevole, non crea alcuna disparità o diseguaglianza in relazione ai soggetti, sanzionati per i medesimi fatti, ma con pene (anche se di poco) inferiori ai dodici mesi, considerato che anche il legislatore statale ha più volte previsto un limite in relazione al quale sono state fissate preclusioni per le parti (si veda, a mero titolo esemplificativo, l’art. 444 cpp che limita l'applicabilità del cd patteggiamento quando una pena detentiva - tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo - superi i cinque anni).

Le domande di parte non possono, dunque, trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 10 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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