F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFNT del 05 Agosto 2022 (motivazioni) – Andrea Bonenti / ASD Rotaliana – Reg. Prot. 1/TFN-ST

 

Decisione/0001/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0001/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Fernando Casini – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 1° agosto 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal calciatore Andrea Bonenti (n. 20.10.2001 – matr. 5.471.198) contro la società ASD Rotaliana (matr. 43.510) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

 la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

Il calciatore Andrea Bonenti, nato a Trento il 20.10.2001, residente in Bologna (BO), Via Pescherie Vecchie n. 6 int. 4 , in data 29.06.2022 proponeva Ricorso ex art. 89 , comma 1 , lett. a) , Codice di Giustizia Sportiva FIGC, acquisito in data 4.07.2022, con il quale adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per ottenere lo svincolo del tesseramento in essere con la Società ASD Rotaliana per cambio di residenza, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 111 delle NOIF.

A sostegno della domanda di svincolo del tesseramento con vincolo pluriennale, sottoscritto con la Società ASD Rotaliana nella stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Andrea Bonenti rappresentava di aver trasferito, in data 13.10.2020, la sua originaria residenza sita in Trento (TN), Via alla Pellegrina n. 38/4 (residenza indicata nel modulo di tesseramento n. DL7355611), verso il Comune di Bologna in ragione degli intrapresi studi universitari, allegando successivamente regolare certificazione di iscrizione universitaria, precisando sul piano documentale come tale residenza presso il Comune di Bologna persistesse alla data di presentazione del predetto Reclamo.

In data 4.07.2022 i genitori del reclamante, signori Bonenti Daniele e Zocchi Daniela, provvedevano al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva mediante bonifico bancario emesso dalla Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina, ritualmente addebitato sul conto bancario della FIGC.

Successivamente alla intervenuta comunicazione dell’8.07.2022 con la quale l’adito Tribunale rendeva nota alle parti interessate la fissazione udienza di discussione del predetto Ricorso, la Società ASD Rotaliana in data 14.07.2022 procedeva a depositare presso il Comitato Provinciale di Trento-LND, la lista di svincolo ai sensi dell’art. 111 delle NOIF in cui compare il calciatore Andrea Bonenti, matricola 5471198.

La Società ASD Rotaliana, pur avendo ricevuto nei termini di rito il citato Ricorso, non si costituiva in giudizio, ancorché depositava copia del documento di svincolo del calciatore Bonenti Andrea chiedendo espressamente che “…venga archiviata la pratica visto lo sviluppo odierno dove abbiamo svincolato entro il termine odierno altri nostri tesserati.”.

Alla udienza del 1°.08.2022, compariva da remoto personalmente il calciatore Andrea Bonenti.

Nessuno è comparso in udienza per la Società ASD Rotaliana.

Il Presidente, constatata la regolarità del costituito contraddittorio all’esito delle effettuate notifiche alle parti interessate al presente procedimento, invitava le parti ad esporre i fatti oggetto del Ricorso e a rassegnare le proprie conclusioni, come da verbale di udienza.

Il calciatore Andrea Bonenti in sede di discussione, dopo aver appreso in udienza dell’avviata procedura di svincolo per rinuncia al tesseramento posta in essere dalla Società ASD Rotaliana precisando di non essere stato destinatario di alcuna avvenuta comunicazione da parte della stessa, ha dichiarato espressamente di rinunciare al proposto Ricorso facendo presente al Tribunale adito che “per lui è indifferente il motivo che darà luogo allo svincolo e per tale ragione non insiste nella proposizione del ricorso”. Al termine della discussione il Tribunale adito si riservava per la decisione.

DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene preliminarmente, stante la rilevabilità di ufficio, di esaminare, ai fini della ricevibilità del Ricorso de quo, le questioni che attengono alla corretta applicazione nel caso di specie della previsione di cui all’art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla tempestività del versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ed alla circostanza che lo stesso versamento sia stato effettuato da terzi, nel caso di specie dai genitori del calciatore maggiorenne. Sul punto deve osservarsi come la normativa federale in tema di giustizia sportiva prescrive espressamente all’art. 48, comma 2, CGS che “I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.”, precisando altresì al comma 3 come “Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.”.

Pertanto, seconda una interpretazione sia letterale che sistematica della predetta previsione del Codice di Giustizia Sportiva, è da ritenersi pacificamente che il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva comporti la irricevibilità del ricorso o del reclamo, in quanto la norma sanziona espressamente tale inadempimento.

Rimane da valutare se il versamento tardivo del contributo de quo rispetto al momento temporale che l’articolo 48 individua in termini di contestualità rispetto alla trasmissione del ricorso o del reclamo del contributo, incorra nella medesima sanzione di irricevibilità alla quale inevitabilmente soggiace il totale omesso versamento del contributo.

È del resto principio consolidato dell’ordinamento generale che una norma di condotta per essere cogente deve prevedere la relativa sanzione nel caso di inadempimento altrimenti la norma resta nell’alveo della pura previsione generale di una condotta.

Nel caso di specie il contributo previsto dall’art. 48 del CGS è stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso de quo da parte dell’intestato Tribunale (4.07.2022), ancorché successivamente alla data di inoltro del Ricorso in questione (29.06.2022). Il Collegio, in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo, ritiene di poter considerare ragionevolmente soddisfatto, nel caso di specie, l’adempimento previsto dall’art. 48 del CGS , atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contradditorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso.

Non va altresì sottaciuto che, comunque, la conseguenza giuridica della irricevibilità del reclamo o del ricorso deve trovare una sua ragionevolezza nell’ambito dei principi sanciti dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, in attuazione del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi che caratterizzano il “giusto processo” e che devono condurre a non negare la giustizia invocata dalla parte nei casi in cui il requisito previsto per l’accesso agli organi di giustizia costituito dal versamento del contributo previsto dalla norma, sia stato comunque soddisfatto in tempo utile per la corretta celebrazione del procedimento e senza che dall’iniziale ritardo siano derivati pregiudizi per il contraddittore o disfunzioni per l’organo di giustizia adito.

È opinione del Collegio che il versamento del contributo de quo, non effettuato nella contestualità dell’invio del ricorso o del reclamo, non abbia prodotto sostanziali violazioni, né abbia alterato i principi richiamati dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che il contributo è stato, comunque, versato e l’eventuale posticipo del versamento non ha prodotto alcuna disfunzione – sia nei termini sia nei tempi – al servizio di accesso alla giustizia sportiva.

Analogamente, ritiene il Collegio che il versamento del contributo per l’accesso agli organi di giustizia sportiva eseguito dai genitori del calciatore maggiorenne Andrea Bonenti non costituisca motivo di irricevibilità del proposto ricorso.

Sul punto si richiama l’orientamento già espresso dall’intestato Tribunale secondo cui “non sussiste nell’ordinamento federale una regola che vieta il pagamento del contributo per il ricorso da parte di un soggetto terzo , considerato che le ipotesi di inammissibilità/irricevibilità costituiscono un elenco tassativo e che la norma specifica che disciplina il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva prevede la mera ipotesi del mancato versamento quale condizione di irricevibilità del ricorso”.

(TFN – Sez. Tesseramenti dec. N. 36 del 29.03.2022).

Nel merito, questo Tribunale non può che prendere atto della formale dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza dal calciatore Andrea Bonenti, che ha così mostrato di non avere più interesse al riconoscimento dello svincolo in ragione del mutamento di residenza, a seguito della sopravvenuta procedura di svincolo per rinuncia posta in essere dalla società di appartenenza, dovendosi conseguentemente dichiarare la estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                          Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 5 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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