F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0020/CFA pubblicata il 1 Settembre 2022 (motivazioni) – Sig. Lorenzo Mechetti/Procura Federale

Decisione/0020/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0007/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0007/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. Lorenzo Mechetti in data 27.07.2022, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Umbria, di cui al Com. Uff. n. 5 del 20.07.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 22.08.2022, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi per il reclamante l'avvocato Paolini Nicola, per la Procura federale l'avvocato Lorenzo Giua;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale F.I.G.C. ha deferito il calciatore Lorenzo Mechetti, all’epoca dei fatti tesserato per la ASDC Massa Martana, per i seguenti motivi: violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 12.12.2021 al termine della gara Orvietana Calcio – Massa Martana valevole per il campionato di Eccellenza Umbria, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver sferrato prima un calcio all’autovettura del sig. Di Patrizi Mario, tesserato per la Orvietana Calcio s.r.l., nella quale si trovava in qualità di trasportato il sig. Guazzaroni Rocco, calciatore tesserato per la Orvietana Calcio s.r.l., nonché nell’aver poi aperto lo sportello posteriore della stessa autovettura ed aver colpito ripetutamente il sig. Guazzaroni Rocco con numerosi pugni, cagionando allo stesso lesioni per le quali necessitava il ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto.

All’udienza di trattazione, tenutasi in data 14.7.2022 innanzi al Tribunale Federale Territoriale Umbria, presso il Comitato LND Umbria, a seguito della richiesta di deferimento avanzata dalla Procura Federale di infliggere al sig. Lorenzo Mechetti la sanzione della squalifica di 12 giornate da scontarsi in gare ufficiali, il calciatore ha esposto le proprie difese ritendendo il deferimento stesso infondato e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, con la decisione sopra richiamata, ha accolto parzialmente il deferimento, riducendo la squalifica del calciatore in 8 giornate da scontarsi in gare ufficiali.

La suddetta decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria viene reclamata per i seguenti motivi:

1. difetto di presupposti del deferimento e carenza di motivazione del TFT UMBRIA.

Si sostiene: che la Procura Federale ha fondato  il suo deferimento esclusivamente sulle dichiarazioni dei tre calciatori dell’Orvietana: Guazzaroni, Di Patrizi e Flavioni, i quali hanno dato una versione univoca, presumibilmente concordata e comunque non veritiera dei fatti dichiaranti; che anche il TFT Umbria ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del sig. Lorenzo Mechetti unicamente sulla base di  queste univoche dichiarazioni, che non sono supportate da alcun ulteriore valido elemento probatorio.

2. difetto di istruttoria e carenza di motivazione del TFT UMBRIA sotto altro profilo.

Si sostiene che nello specifico e relativamente alle testimonianze assunte nel corso delle indagini della Procura Federale che in alcun conto sono state tenute le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Mechetti e che anche il TFN UMBRIA ha analizzato le testimonianze assunte nelle indagini in maniera superficiale, limitandosi a sostenere la decisione appellata con le tre uniche dichiarazioni inattendibili dei calciatori dell’Orvietana che hanno confermato l’addebito mosso contro il Mechetti.

Per tali ragioni il reclamante chiede che, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte nei motivi di appello, la decisione impugnata venga riformata e, per l’effetto, pronunciarsi il proscioglimento per il deferito Lorenzo Mechetti ovvero, in via subordinata, applicarsi una sanzione più lieve rispetto a quella irrogata, tenuto conto di tutte le difese esposte.

In data 22 agosto 2022, previa accettazione delle regole che disciplinano la trattazione del giudizio sportivo in videoconferenza, audite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo del calciatore Lorenzo Mechetti appare parzialmente fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.

1.1. Come esposto nei motivi riportati in fatto, il reclamante sostiene che la Procura Federale ha fondato  il  deferimento, che ha comportato l’irrogazione a suo carico delle sanzioni per cui è causa, esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dai tre calciatori dell’Orvietana: Guazzaroni, Di Patrizi e Flavioni, i quali hanno fornito una versione univoca, presumibilmente concordata e comunque non veritiera dei fatti dichiarati e  che anche il TFT Umbria ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del sig. Lorenzo Mechetti unicamente sulla base di  queste univoche dichiarazioni, che non sono supportate da alcun ulteriore valido elemento probatorio.

1.2. Tutto ciò senza tener conto vuoi delle dichiarazioni rilasciate in sede istruttoria dal Mechetti - che ha fornito una versione completamente diversa dei fatti accaduti - vuoi del fatto, apparentemente ignorato, che per lo stesso episodio il Mechetti ha lamentato di essere rimasto vittima dello scontro fisico intervenuto con il Guazzaroni e di avere inoltre subito gravi minacce da parte dei calciatori dell’Orvietana Damian Gabriel Sciacca e Danilo Greco ai quali, con la stessa decisione reclamata, è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gare.

2. Orbene, ritiene il Collegio che questi profili di censura, sviluppati nel reclamo, contengono elementi, sia pure in parte, plausibili e convincenti e pertanto tali da indurre la Corte a recepire e far propria una versione dei fatti parzialmente diversa da quella acriticamente e comunque univocamente assunta sia dalla Procura Federale in sede di deferimento che dal TFT Umbria nella decisione reclamata.

2.1 In questa diversa prospettiva il Collegio ritiene che alla base dello scontro fisico contestato al Mechetti si debba considerare plausibile e verosimile la provocazione posta in essere dal Guazzaroni, nella forma degli insulti indirizzati al Mechetti e da quest’ultimo denunciati nella propria audizione, non essendo altrettanto plausibile presumere che, senza una specifica ragione, nessuna essendo riscontrabile negli atti di causa, il Mechetti abbia gratuitamente aggredito il Guazzaroni, che peraltro si accompagnava in auto con altri due calciatori, causando a quest’ultimo una lesione alla mano sinistra che il Guazzaroni sostiene essere stata dapprima medicata sul posto e successivamente refertata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto.

2.2 Infatti - e qui si coglie il primo sintomatico profilo di scarsa attendibilità della dichiarazione del Guazzaroni e dei colleghi presenti -  agli atti del giudizio non c’è alcuna prova, in qualsivoglia forma, sia del primo intervento di medicazione sul posto, sia del secondo intervento, che si assume successivamente refertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Orvieto.

Per converso il Mechetti ha fornito la prova delle lesioni dal medesimo riportate nella forma di algia mesogastrica, del ginocchio dx e del rachide cervicale, refertate dal Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Assisi (doc. 3 allegato 7 degli atti di primo grado) con proposta di trattenersi in osservazione, rifiutata dal paziente.

Documento che dimostra, se non altro, che il Guazzaroni ha partecipato attivamente allo scontro e non ne è stato la sola asserita vittima.

2.3 Accedendo a questa più convincente ricostruzione dei fatti il Collegio non esclude affatto che il Mechetti abbia reagito e che abbia compiuto anch’egli gesti violenti e non giustificabili.

Se infatti così non fosse non si giustificherebbe neppure la reazione, altrettanto violenta e minacciosa dei calciatori dell’Orvietana Damian Gabriel Sciacca e Danilo Greco, ai quali, con la stessa decisione reclamata, è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gare per aver minacciato il Mechetti “impugnando, il primo, una barra di ferro e il secondo un oggetto di poco più piccolo, forse parte di un cancello”.

3. In conclusione ritiene il Collegio, sulla base di questa verosimile e comunque più convincente ricostruzione della vicenda, supportata dagli elementi di prova presenti in giudizio, che al Mechetti sia stata attribuita, per difetto di istruttoria, una responsabilità esclusiva nella causazione dei fatti sanzionati, che non trova conferma, come sopra chiarito, nei documenti dimessi in giudizio e che, pertanto, la sanzione a quest’ultimo inflitta, pur con la riduzione conseguita in prime cure, ecceda quella che il calciatore comunque merita per la propria condotta.

Peraltro, va soggiunto che la sanzione di otto giornate di squalifica irrogata al Mechetti difetta di proporzionalità rispetto a quella inflitta, per lo stesso episodio, ai calciatori Sciacca e Greco, che, pur ponendo in essere una condotta minacciosa di particolare gravità, hanno ricevuto una sanzione ben più modesta di quella inflitta allo stesso Mechetti.

Ciò che sul piano dell’equità contrasta con il principio di uniformità di trattamento, che il giudice deve applicare, nel determinare con equilibrio la misura della sanzione, tenendo conto della tendenziale equivalenza delle condotte sanzionate nei confronti dei soggetti deferiti per gli stessi fatti (cfr. CFA sez. 1^ n. 0017 del 16 agosto 2022).

Per questi motivi il Collegio ritiene che la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Lorenzo Mechetti, meriti di essere ridotta della metà e determinata in quattro giornate di squalifica effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, irroga al Sig. Lorenzo Mechetti la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Angelo De Zotti

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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