F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0019/CFA pubblicata il 31 Agosto 2022 (motivazioni) – Sig. BEQJA Fatmir-S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale

Decisione/0019/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0008/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Antonella Trentini - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0008/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. BEQJA Fatmir sia in proprio che nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D; in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio, di cui Com. Uff. n. 451 del 22.07.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 25.08.2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Antonella Trentini e uditi per il reclamante, l’Avv. Gaetanino Rajani e per la Procura Federale, l'Avv. Alessandro Avagliano.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio, con nota via PEC datata 25/07/2022, ricevuta dalla Società S.S. Atletico Lazio A.S.D. alla PEC istituzionale lo stesso giorno alle ore 12:14:45 (PEC societaria) e 12:14:48 (PEC avv. Rajani), dava comunicazione al sig. Beqja Fatmir delle motivazioni della decisione con cui, a suo carico, veniva dichiarata l’inibizione di anni 3, e a carico della Società dal medesimo presieduta, S.S. Atletico Lazio A.S.D., una ammenda di euro 2.000. e la penalizzazione in classifica di punti 9 da scontare nella s.s. 2022/2023.

Per la Procura Federale il sig. Beqja meritava il deferimento per essere incorso:

- nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 9, comma 1, lett. h), del CGS per aver consentito, e/o comunque non impedito, al sig. Tommaso Volpi di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, funzioni di direttore generale di fatto della società SS Atletico Lazio ASD pur non essendo tesserato per la stessa ed essendo inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di anni 5 di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, emesso dal TNF, Sezione Disciplinare

- nella violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto all’allenatore sig. Marco Mazziotti, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo 74/2021 del 25/02/2021, comunicato alla Società a mezzo PEC in pari data;

- nella violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 2, del CGS per aver consentito, e/o comunque non impedito, al sig. Tommaso Volpi di apporre materialmente la sottoscrizione apocrifa del sig. Marco Mazziotti, allenatore già tesserato per la SS Atletico Lazio ASD, sulla quietanza di pagamento datata 22/07/2021 contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal precitato Collegio Arbitrale, nonché per avere prodotto tale quietanza liberatoria con sottoscrizione non veridica al Comitato Regionale Lazio della L.N.D., consentendo in tal modo alla SS Atletico Lazio ASD l’iscrizione al campionato di Eccellenza per il Lazio della stagione sportiva 2021-2022, al quale invece non avrebbe avuto diritto ad essere ammessa;

- nella violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza addurre alcun legittimo motivo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 18/03/2022, 21/03/2022 e 24/03/2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

Giunta a decisione la controversia, il Tribunale – dato atto che per i deferiti nessuno era presente – ha ritenuto di introitare l’affare e giudicare i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, valutando gli atti posti a sostegno del deferimento come “provati al di là di ogni ragionevole dubbio” e ritenendo le “violazioni ascritte al Beqja di eccezionale gravità, seppur con intensità dell’elemento soggettivo differenziata” (rispetto al Volpi). A sostegno, della decisione il Tribunale ha dedotto:

a) l’evidenza della prova documentale dell’apocrifo, confermato dall’interessato Mazziotti e ammesso dal Volpi (cfr. conversazioni WhatsApp, audio e immagini);

b) l’assenza di dubbi che il Volpi, già allenatore squalificato per cinque anni con preclusione al tesseramento federale, abbia svolto le funzioni di fatto di “direttore generale” della Società con la consapevolezza del presidente Beqja Fatmir (cfr. verbali audizioni dei tesserati sentiti, e ammissione del Volpi stesso);

c) l’evidenza che il tesserato Beqja, pur regolarmente convocato per 3 volte con PEC regolarmente consegnata all’indirizzo certificato della Società, non si era presentato (cfr. ricevute in atti).

Il Tribunale ha ritenuto di diversificare il trattamento sanzionatorio del sig. Beqja (rispetto al sig. Volpi), valorizzando la circostanza emersa dall’indagine probatoria secondo cui fu il Volpi ad ideare l’illecito ed a suggerirlo al Presidente Beqja, colpevole quindi di culpa in eligendo per la scelta di collaboratori quali il Volpi, cui ha consentito di svolgere funzioni di “consulente e direttore generale benché permanentemente squalificato”, nonché colpevole di aver sfruttato le conoscenze regolamentari del Volpi per aggirare le disposizioni ed ottenere, a beneficio della Società legalmente rappresentata dal Beqja, la partecipazione ad un campionato cui non avrebbe avuto diritto di partecipare.

Da qui la graduazione della sanzione, ridotta dal Tribunale rispetto alla richiesta dell’Organo Inquirente, sia con riguardo al sig. Beqja Fatmir (anni 3 di inibizione in luogo di 5), che con riguardo alla Società dal medesimo legalmente rappresentata (ammenda di 2.000 euro e penalizzazione di 9 punti, in luogo di euro 5.000 ed esclusione dal campionato 2022-2023).

Con reclamo del 28/07/2022 il sig. Beqja ha impugnato il citato provvedimento, in proprio e quale presidente l.r.p.t. della SS Atletico Lazio ASD, deducendo la nullità della decisione del Tribunale Federale Territoriale per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ne chiede quindi l’annullamento senza rinvio con estinzione di ogni sanzione. In subordine ne chiede l’annullamento con rinvio al primo Giudice per l’esame del merito.

A sostegno del reclamo asserisce il sig. Beqja di non aver avuto comunicazione del presente procedimento n. 373/pfi/22 a suo carico, “giacché le credenziali di accesso all’indirizzo PEC della Società S.S. Atletico Lazio A.S.D. non erano nella [sua] disponibilità materiale”. Ne avrebbe quindi appreso l’esistenza solo occasionalmente il 13/05/2022 “all’esito di un’audizione eseguita nel mese di maggio u.s. attinente ad un altro procedimento”.

Sostiene di essersi attivato il 24/05/2022, rilasciando all’avv. Rajani procura speciale per incarico difensivo; in pari data il difensore trasmetteva via PEC (cfr. PEC 24/05/2022 ore 20:51:46, prodotta in atti) istanza di accesso agli atti rivolta alla Procura Federale per ottenere “i fascicoli di indagine non appena disponibili”, con riguardo “al procedimento disciplinare a suo carico emarginato in oggetto” (cfr. PEC prodotta in atti), producendo a corredo richieste mediche per esami diagnostici.

Conclude la difesa del sig. Beqja che, essendo rimasta inevasa la richiesta di accesso agli atti rivolta alla Procura relativamente al procedimento n. 373/pfi/22, si è perpetrata “una gravissima menomazione del diritto alla difesa” che, unita alla “grave violazione del principio del contraddittorio” (per aver deciso il Tribunale in contumacia), rende “la decisione inutiliter data” così come “nulli ed improduttivi di effetti” tutti gli “atti procedimentali e funzionalmente collegati al giudizio disciplinare”, atteso che il sig. Beqja avrebbe “perso la chance di ottenere un significativo sconto sulle sanzioni”, data la “conclamata tenuità delle condotte”.

In vista dell’udienza, il 09/08/2022 depositava memoria difensiva la Procura Federale con cui eccepiva l’assenza di notificazione del reclamo in contrasto con le regole processuali e l’inesistenza della procura speciale.

Il 22/08/2022 depositavano memoria il sig. Beqja e la Società dallo stesso rappresentata, in replica alle eccezioni svolte dalla Procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordine logico porta a considerare l’eccezione con cui la Procura federale contesta l’ammissibilità del reclamo per omessa notifica alla Procura federale medesima, in violazione degli artt. 49, comma 4, 101 e 103, CGS; si oppone a tale eccezione il reclamante.

Deve osservarsi, in effetti, che non risultano versate in atti le prove dell’avvenuta notifica del reclamo alla Procura federale, come attestato dalla ricevuta di “Deposito atto di avvio del procedimento n. RG 0008/CFA/2022-2023” del 28/07/2022.

In merito rileva il Collegio che, in ogni caso, la finalità della notificazione del reclamo può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio della Procura; comportamento che sana con effetto ex tunc il vizio della notificazione stessa.

2. Il reclamo è comunque infondato nel merito.

2.1 Per tale ragione può prescindersi dall’esame dell’eccezione della Procura federale concernente il vizio della procura speciale rilasciata il 24/05/2022 dal sig. Beqja.

2.2 Il sig. Beqja Fatmir con l’unico motivo di reclamo eccepisce la nullità della decisione appellata e di tutti gli atti procedimentali e funzionalmente collegati, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Orbene, emerge dagli atti che il sig. Berqja Fatmir è stato regolarmente citato mediante posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo ricavato dai fogli di censimento della Società (s.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22), in tutte le fasi del procedimento, sino alla decisione reclamata:

- audizioni, con PEC nelle date del 18/03/2022, 21/03/2022 e 24/03/2022, con attestazioni;

- comunicazione di conclusione delle indagini della PF, contenente termine per presentare memorie o chiedere di essere sentiti: PEC del 12/04/2022 con attestazioni;

- deferimento: PEC del 25/05/2022 con attestazioni;

- informazione di poter estrarre copie, prendere visione, presentare memorie e fissazione udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale: PEC del 06/06/2022, con attestazioni.

Tutte le attestazioni di accettazione e consegna sono regolarmene accluse in atti.

Malgrado le regolari citazioni/notificazioni - che, peraltro, il reclamante non contesta -  egli si limita a fondare le ragioni della violazione in parola sul fatto che “le credenziali di accesso all’indirizzo PEC della Società S.S. Atletico Lazio A.S.D. non erano nella disponibilità materiale” del medesimo.

2.3 Si impone a questo punto l’esame del valore legale della notificazione effettuata via PEC.

È noto che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva (Modalità di comunicazione degli atti) “ Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.”.

In modo commendevole, pertanto, il Legislatore federale ha prescelto la posta elettronica certificata come strumento unico dedicato alle comunicazioni degli atti previsti dal Codice, con valore legale equivalente – e sostitutivo -  a quello di una raccomandata inviata per il tramite del servizio postale con avviso di ricevimento.

Al riguardo, di recente, la Corte di Cassazione (ord. n. 31045/2021), ha precisato, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica e che la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna rappresentano prove legali (ord. n. 7083/2022), atteso che la PEC permette non solo di rendere opponibile a terzi l'invio del messaggio e la sua data, ma anche di certificare il contenuto dei messaggi trasmessi e gli allegati.

Su tale presupposto non può dirsi violato neppure l’art. 6 della CEDU, come invece ritenuto dal reclamante, posto che tale norma conforma il principio del giusto processo ed il corollario equilibrio tra l’esigenza di porre regole di accesso alle impugnazioni e l'esigenza di un equo processo, al fatto che sia depositata in giudizio la prova delle avvenute notifiche. Come è ben avvenuto nel caso di specie.

Tale principio è ben noto alla difesa del sig. Beqja, atteso che egli stesso ha depositato in atti la PEC trasmessa con le relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna della richiesta di accesso, per attribuirvi valore di prova del contenuto e degli allegati.

L’indirizzo della Corte nomofilattica è al riguardo cristallino: la notifica all’indirizzo PEC della società [debitrice] rimasta contumace in primo grado, è ritualmente perfezionata non potendo ritenersi nulla solo perché il legale rappresentante della società non aveva provveduto a visionarla. Nello specifico, era stato dedotto a difesa che il legale rappresentante della società, inattiva dal 2009, non era a conoscenza dell’esistenza della PEC attribuita alla società.

Parimenti esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC fosse finita in posta indesiderata (c.d. “spam”) (Cass. n. 17968 del 23.06.2021): “lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi (oltre che degli atti stragiudiziali) appartiene al know how di ogni operatore commerciale - e per lui, dei suoi ausiliari - stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici” (Cass 17958/2021). Il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752/2020; Cass. Sez. L. 21/05/2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03/01/2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI-1, 07/07/2016, n. 13917).

“Il riferimento normativo sul punto è rappresentato dagli artt. 6 e 48 del D. Lgs. 82/2005 a norma dei quali: “le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente." Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida” (così art. 6 seconda parte D.Lgs. 82/2005 cit.); la trasmissione telematica di comunicazioni e/o di documenti informatici per via telematica, che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono mediante la posta elettronica certificata ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta”.

Conclude la Suprema Corte «E’ un onere del ricevente assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, in particolare rientra nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica (delegato dal titolare, che ne ha la responsabilità) il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario”.

Non cambia l’orientamento nel caso di casella “piena” e conseguente avviso “ il messaggio è stato rifiutato dal sistema” che produca come effetto che il difensore della parte non abbia avuto notizia, considerando ciò una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza, che non può produrre effetti sul notificante (Cass. Sez. V, sent. n. 7029/2018).

Il caso del sig. Beqja è sovrapponibile ai principi espressi dalla Corte nomofilattica.

Il processo sportivo risponde ad esigenze di celerità. Su tale presupposto, il Codice di Giustizia Sportiva prevede all’art. 53 che tutte le notificazioni debbano essere eseguite tramite PEC all’indirizzo indicato dalle Società all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa. V’è di più: il comma 5 dell’art. 53 pone in capo alla Società l’obbligo di trasmettere ai singoli interessati tesserati le comunicazioni ricevute, sanzionandone l’omissione.

Tanto rilevante è l’argomento, che con Comunicato Ufficiale n. 264 del 19.04.2021, la LND ha rammentato a tutte le Società non professionistiche e a tutti i tesserati, che dal 1° luglio 2021 sarebbe entrato in vigore il cit. art. 53 CGS, affinché a nessuna Società sfuggisse l’adempimento.

Al pari, dunque, del caso trattato dalla Cassazione con ord. n. 7083 del 3 marzo 2022 (ove il legale rappresentante di una società asseriva di non essere a conoscenza dell’esistenza della PEC attribuita alla società stessa), il sig. Beqja sostiene violato il principio del contraddittorio e, conseguentemente, il proprio diritto di difesa, sull’assunto che le credenziali di accesso all’indirizzo PEC della Società S.S. Atletico Lazio A.S.D. non sarebbero state nella propria disponibilità materiale (e dunque sarebbe stato impossibilitato alla loro conoscenza).

Tale giustificazione è ininfluente dato che non peritarsi di conoscere o affidare ad altri le credenziali non lo esime dalla conoscenza delle comunicazioni certificate ritualmente consegnate, essendo onere tanto del tesserato quanto della Società mantenere funzionale la posta certificata, leggerne il contenuto e trasmettere le comunicazioni agli interessati.

Il fatto che il sig. Beqja – tesserato, presidente e l.r.p.t. all’epoca dei fatti e dunque onerato per conto della Società – non abbia letto/aperto/fatto aprire la casella di posta certificata, qualunque ne fosse la ragione, deve imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza del presidente di una Società. Né egli ha fornito prova che la mancata conoscenza derivasse da fatto non imputabile a sè medesimo.

La difesa del sig. Beqja ha depositato documentazione medica consistente in richieste di analisi cliniche (24/5/2022), due referti (13/12/2021 e 25/3/2022, esame obiettivo del torace eseguito a domicilio), e pagamento di tichet sanitario (24/5/2022 ore 11:27), dai quali non emerge uno stato di forza maggiore/impossibilità, ma si evince unicamente che in talune singole date sono state emesse richieste mediche, pagati ticket e sostenuti accertamenti in giornata al proprio domicilio (peraltro date differenti da quelle in cui il sig. Beqja è stato convocato per le audizioni, che si rammentano: 18/3/2022, 21/3/2022 e 24/3/2022).

Per le ragioni esposte non risulta violato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Al contrario, il comportamento del reclamante (a ben vedere il sig. Volpi ha ricevuto conoscenza delle comunicazioni PEC tanto che, a seguito della notifica della conclusione delle indagini al medesimo indirizzo certificato del Beqja – atleticolazio@pec.it - ha inviato propria memoria in data 22/04/2022), integra ai sensi dell’art. 53 CGS una violazione della Società sanzionata ex art. 8, sfuggita all’esame tanto della Procura che del primo Giudice. Al riguardo il comma 6 del ridetto art. 53 impone alla Società “l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato” disponendo in caso di mancata trasmissione da parte della Società che “ nei confronti della stessa possano essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che non ne dimostri la impossibilità”.

2.4 Sulla lesione specifica del diritto di difesa, il reclamante adduce (e produce a prova: cfr. all. 1, 2 e 3 al reclamo) quale evidenza della violazione lamentata il fatto di aver inviato una PEC alla Procura Federale il giorno 24/05/2022 con istanza di accesso agli atti per ottenere “i fascicoli di indagine non appena disponibili”, con riguardo “al procedimento disciplinare a suo carico [del Beqja] emarginato in oggetto” (cfr. PEC delle ore 20:51 cit.).

Poche ore dopo (PEC del 25/05/2022) la Procura federale notificava il provvedimento di deferimento al Beqja (ore 11:34:35), alla Società (ore 11:37:25) e al sig. Volpi (ore 11:35:11), come emerge dalle ricevute di avvenuta consegna alla medesima PEC atleticolazio@pec.it, versate in atti, per tutti i deferiti.

Conclude, quindi, il reclamante che la mancata ostensione avrebbe perpetrato “una gravissima menomazione del diritto alla difesa” da rendere “la decisione inutiliter data” così come “nulli ed improduttivi di effetti” tutti gli “atti procedimentali e funzionalmente collegati al giudizio disciplinare”, atteso che il sig. Beqja avrebbe “perso la chance di ottenere un significativo sconto sulle sanzioni”, data la “conclamata tenuità delle condotte”.

Neppure tale assunto può essere condiviso.

Il difensore del presidente, l.r.p.t. e tesserato, sig. Beqja Fatmir con la PEC del 24/05/2022 ha invero formulato una richiesta di accesso specifica “al procedimento disciplinare a suo carico [del Beqja] emarginato in oggetto”. Si trascrive l’«oggetto» emarginato della PEC, ove è testualmente indicato: “Nomina e procura speciale sig. Beqja (SS Atletico Lazio ASD) – procedimento prot. n. 592/pfi/2022 - altri procedimenti disciplinari pendenti - piena collaborazione nelle indagini” (cfr. oggetto PEC del 24/05 cit.). Dunque egli si riferisce ad altro procedimento ben determinato.

Quanto all’inciso “altri procedimenti disciplinari pendenti” contenuto nell’oggetto della PEC cit., si osserva che - contrariamente alla interpretazione che vorrebbe attribuirvi il reclamante (i.e. “compreso quindi anche il procedimento n. 373/pfi/22”, v. pag. 2/3 reclamo) - la richiesta di accesso si manifesta del tutto generica (e finanche esplorativa), apparendo invero tesa ad aggravare la Procura Federale di un impegno sproporzionato di risorse di fronte a qualsivoglia richiesta, per assurdo, anche manifestamente infondata o soltanto emulativa o strumentale.

Per inciso si osserva che mentre la richiesta del 24/05/2022 è totalmente generica, nel reclamo proposto il numero del procedimento è ben conosciuto e specificato.

Dalle considerazioni che precedono ne consegue che il sig. Beqja è responsabile per la negligente gestione della casella di posta elettronica certificata della Società SS Atletico Lazio ASD, dal medesimo presieduta e rappresentata, di talché non può dolersi di alcuna violazione del contraddittorio per causa a se stesso imputabile, essendo state le comunicazioni regolarmente recapitate con ricevute di avvenuta consegna; neppure può dolersi di alcuna violazione del proprio diritto di difesa, che avrebbe ben potuto esercitare (come ha fatto il sig. Volpi), sia singolarmente da ciascuna delle tre convocazioni, che dal ricevimento nella medesima casella di Posta elettronica certificata della comunicazione di conclusioni delle indagini del 12/04/2022.

Una finale notazione. La ritenuta “conclamata tenuità delle condotte” appare un personale giudizio scollegato dalle risultanze documentali, istruttorie e dalla decisione del Tribunale Federale Territoriale che l’ha definita, al contrario, “di eccezionale gravità”.

Alla luce del complesso degli elementi evidenziati, pertanto, il reclamo in epigrafe è rigettato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE

Antonella Trentini

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it