F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0021/CFA pubblicata il 1 Settembre 2022 (motivazioni) – Sig. Antonio Aiello/Procura Federale

Decisione/0021/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0009/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lombardo – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Antonella Trentini – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Alfredo Vitale - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0009/CFA/2022-2023 del 29.07.2022 per revisione ex art. 63, comma IV let. b) proposto dal sig. Aiello Antonio, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 93 del 27.01.2021;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del giorno 24 agosto 2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Alfredo Vitale e uditi gli Avv.ti Pierluigi Vossi per il reclamante ed Enrico Liberati per la Procura Federale, nonchè il Sig. Aiello Antonio.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal deferimento del Sig. Aiello, unitamente ai signori Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Petrollini Gianni, Macchetti Andrea, Garaffoni Mirko, Bianchi Davide, Cerbella Enrico, Masi Marco, Bambini Leonardo, Ferrarese Claudio, Vagaggini Renato, tratto a giudizio del competente organo di giustizia sportiva per rispondere della “violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere,… durante la gara S.S.D. VIAREGGIO 2014 A R.L. – A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, …. posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; … l’allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria; il sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione dal proprio allenatore, per sua stessa ammissione chiedeva al capitano della squadra avversaria di terminare la gara in pareggio”.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ne ha affermato la responsabilità (unitamente a Volpi, Lazzarini e Bianchi) in relazione alla infrazione disciplinare contestatagli e, conseguentemente, ha applicato per questi la sanzione di anni quattro di squalifica.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Federale di Appello il Sig. Aiello lamentando l’erroneità e l’incongruenza della motivazione per erronea ricostruzione dei fatti. Tale reclamo è stato tuttavia respinto (con conseguente conferma della sanzione irrogata in primo grado) con decisione resa da questa Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 84/2020-2021.

Tale ultima decisione è stata oggetto di ricorso da parte del Sig. Aiello innanzi al Collegio di Garanzia, tuttavia ritenuto inammissibile con decisione n. 71 del 6 settembre 2021.

Ciò chiarito in ordine agli accadimenti giuridico-processuali anteriori al presente reclamo, occorre evidenziare come la richiesta di revisione oggi attivata tragga origine essenzialmente dagli esiti del processo penale, avviato nei confronti del Sig. Aiello parallelamente all’indagine sportiva conclusasi con il deferimento dell’Aiello innanzi agli organi di Giustizia Sportiva, per il reato (in concorso con i Sigg.ri VOLPI Tommaso, LAZZARINI Sergio, BAMBINI Leonardo e CERBELLA Enrico) di frode sportiva.

Tale processo, giusta sentenza del GIP del Tribunale di Lucca n. 492 del 20 settembre 2021, passata in giudicato, ha ritenuto di assolvere il Sig. Aiello dal reato a lui scritto “per non aver commesso il fatto”, ritenendo essenzialmente che le circostanze di fatto acclarate in sede di indagini preliminari “[…] non permettono di ritenere che lo stesso sia stato coinvolto nella combine o che, comunque , l'abbia materialmente supportata con un valido apporto causale e conducono all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto”.

Sulla scorta degli esiti del processo penale, ha proposto pertanto ricorso per revisione il Sig. Aiello, sostenendo la ricorrenza del presupposto applicativo dell’art. 63, comma IV, lett. b) Codice di Giustizia Sportiva, che appunto prevede l’esperibilità del rimedio della revisione nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile” il che, sempre nella prospettiva del ricorrente, si desumerebbe essenzialmente dalla circostanza per cui “La pronuncia penale di assoluzione, divenuta irrevocabile, si basa su fatti ontologicamente e logicamente inconciliabili con quelli oggetto della Giustizia Sportiva”.

Più nel dettaglio, il ricorso evidenzia che “Il <tribunale di Lucca è pervenuto alla decisione finale di assoluzione dell’odierno reclamante per non aver commesso i fatti rilevando come le indagini preliminari ed i riscontri probatori raccolti non avessero fornito elementi indiziari sufficienti per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del Sig. Antonio Aiello alla combine organizzata dal Volpi e dal Lazzarini”.

Si è costituita in giudizio la Procura Federale con rituale memoria difensiva, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revisione e comunque il rigetto dello stesso.

In vista dell’udienza del 24 agosto 2022, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva ribadendo le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Giova preliminarmente rammentare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte Federale di Appello (da ultimo, decisione 11/CFA-2021-2022, in motivazione)

- l’istituto della revisione si  fonda  sull’esigenza  di  correggere  un  errore  giudiziario  e  su  un  principio  di  razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019);

- è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile) e i casi di revisione sono tassativamente determinati dal Codice (Corte di giustizia federale, sez.V, n. 80/2011/2012);

- la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630; è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare un’applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio (ex multis, Corte federale d’appello,Sezioni unite, n. 63/2018/2019);

- la struttura del procedimento di revisione  contempla  il  doppio  momento,  comune  a  quello  per  revocazione, dell’ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020);

- può superarsi la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false  o  in difetto  di  prove  decisive  successivamente  formate  o  comunque  divenute  acquisibili” e  non  anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”.

E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt.  2 e 18 della  Costituzione)  in  chiave  di ampliamento  delle ipotesi  di  ricorso  agli  istituti  straordinari  della  revocazione  e  della  revisione  ed  “in  funzione  del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019);

- per quanto più specificamente attiene all’ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. B) (inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile) il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019).

Orbene, con più specifico riferimento alla effettiva ricorrenza dei presupposti per la rituale esperibilità del rimedio della revisione in caso di asserito contrasto tra gli esiti del giudizio sportivo (evidentemente avente ad oggetto la fattispecie dell’illecito sportivo) e quelli della giustizia ordinaria (nel caso di specie vertente sulla diversa fattispecie incriminatrice della frode sportiva), questa Corte di Appello Federale ha già avuto modo di chiarire come “ […] ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, occorre che nella fattispecie dedotta vi sia evidenza del presupposto costitutivo della revisione, ossia l’inconciliabilità dei fatti, intesi come entità fenomenica, posti a fondamento della decisione di cui si invoca la riforma (CGF in Com. Uff. 31.10.2012 n. 75/CGF) con quelli di altra decisione irrevocabile […] e che tale presupposto non ricorre, invece, le quante volte l’inconciliabilità denunciata verta, piuttosto, come è nel caso di specie, sulla valutazione giuridica attribuita ai fatti stessi dai due diversi Giudici, ciascuno nell’ordinamento di competenza ed ai fini dell’accertamento delle autonome fattispecie di responsabilità da esso previste” (Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Comunicato Ufficiale 091/CFA (2018/2019, in motivazione).

Il che, di contro, è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, esponendo pertanto il proposto gravame al preliminare rilievo di inammissibilità in quanto, opinando nel senso fatto proprio dal reclamante, si trasformerebbe la revisione, da rimedio di natura eccezionale, ad impugnazione attivante ulteriore grado di giudizio di merito.

Ed invero, in disparte la circostanza risultante per tabulas della diversità della qualificazione giuridica delle fattispecie scrutinate dai due organi (sportiva ed ordinaria) di giustizia, risulta evidente, già sulla scorta della sintesi del ricorso per revisione riportata in narrativa, come la domanda con esso avanzata non tragga evidentemente origine (al di là della sua qualificazione formale ed esteriore che ne ha inteso fornire il reclamante) da una effettivamente riscontrabile inconciliabilità tra gli accadimenti fattuali scrutinati dai due giudici. Piuttosto, essa si traduce esclusivamente nella diversa valutazione giuridica che il Giudice penale ha inteso attribuire alla fattispecie concreta sottoposta al suo scrutinio.

Difatti, dalla disamina della motivazione che ha condotto alla decisione di assoluzione non si evince affatto che il GIP abbia ravvisato l’esistenza nel caso di specie di elementi atti a negare e/o escludere l’integrazione della fattispecie materiale costitutiva del reato di frode sportiva (e parallelamente integrante anche la diversa fattispecie dell’illecito sportivo) ma, più limitatamente, soltanto che esso ha inteso attribuire a quel fatto (di cui si è, appunto, comunque confermata la perfetta venuta ad esistenza ed integrazione) un rilievo illecito diverso (rispetto a quanto ritenuto dagli organi di giustizia sportiva) quanto al contributo causale ascrivibile all’Aiello.

Il che trova coerente e definitiva riprova nella circostanza, di per sé incontrovertibilmente confermativa di quanto precede, per cui la formula assolutoria che il GIP ha inteso utilizzare non sia stata quella (come noto, ben più ampia) di non sussistenza del fatto, ma quella (relativamente più circoscritta e comunque non negante l’integrazione dell’accadimento materiale) di non commissione di quel fatto, che comunque si è ritenuto acclarato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                  Salvatore Lombardo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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