F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 006/CSA pubblicata del 25 Agosto 2022 – Udinese Calcio S.p.A.

Decisione n. 006/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 004/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato- Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 004/CSA/2022-2023, proposto dalla Società Udinese Calcio S.p.A. nell’interesse del suo tesserato Sig. Patricio Perez Neuhen per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.08.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti; 

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.08.2022, l’Avv. Michele Messina e udito l’Avv. Luciano Ruggero Malagnini;

RITENUTO IN FATTO

La Società Udinese Calcio S.p.A. ha proposto, con procedura d’urgenza ex art. 74 C.G.S., reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 2 (due) giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.08.2022,  in relazione alla gara del Campionato di Serie A Udinese/Salernitana del 20.08.2022, il cui provvedimento è così motivato: “Per avere al 49° del primo tempo, durante un’azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone”.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, in forza delle motivazioni ivi diffusamente addotte, lamentando l’eccessiva severità della pena comminata, l’errata valutazione del contatto, l’indubitabile configurabilità della condotta del calciatore Patricio Perez Neuhen giammai come intenzionalmente violenta e l’assenza di esiti lesivi per l’avversario, previa istanza di audizione e di applicazione delle attenuanti generiche ex 13 C.G.S., ha chiesto la riduzione della squalifica comminata da 2 (due) a una (1) giornata di gara e in subordine, di contenere la sanzione limitandola ad 1 (una)  giornata con conversione dell’altra in ammenda nella misura ritenuta irrogabile.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al Sig. Patricio Perez Neuhen risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati.

Il direttore di gara così descrive la condotta in addebito:

Perché, rincorrendo un avversario in possesso di palla, lo colpiva da tergo con un calcio sulla tibia senza alcuna possibilità di giocare il pallone. L’avversario non aveva alcuna conseguenza fisica né era necessario l’ingresso dei sanitari. Espulso, usciva in silenzio.

In forza di tanto, ai fini della decisione, il Collegio non può che muovere dalla coordinata lettura del referto arbitrale e delle motivazioni dal Giudice Sportivo addotte a sostegno dell’impugnata decisione, che consente di considerare la sanzione inflitta conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato per essere il comportamento in addebito, seppur maturato all’interno della dinamica di un’azione di gioco, caratterizzato da oggettiva attitudine lesiva.

Non possono, quindi, a parere di questo Collegio, essere condivise e accolte le richieste attoree di riduzione della squalifica.

I motivi che, nella prospettazione della reclamante, dovrebbero giustificare la rivendicata mitigazione del trattamento sanzionatorio impingono ne: a) le modalità complessive della condotta; b) l’assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario.

Riguardo al primo punto, questa Corte osserva come la sanzionata azione, volutamente esercitata da tergo e “senza alcuna possibilità di giocare il pallone”, si risolve in un calcio diretto agli arti dell’avversario astrattamente idoneo a pregiudicarne l’integrità fisica, riflettendo di per sé un’intrinseca potenzialità dannosa.

Peraltro, anche sul versante dell’imputabilità soggettiva dell’addebito, il contatto in questione, per come descritto nel referto arbitrale, concretando un’azione diretta sull’uomo, risulta consapevolmente e deliberatamente posto in essere dal sig. Patricio Perez Neuhen che non può che essersi rappresentato – accettando i relativi rischi - anche la pericolosità della propria condotta e le possibili conseguenze lesive del proprio gesto. Le deduzioni difensive della società reclamante in proposito non consentono, dunque, una rilettura dei fatti diversa rispetto all’interpretazione operata dal Giudice Sportivo sulla scorta delle emergenze documentali in atti.

Questo Collegio non può neppure accogliere il secondo motivo di reclamo che valorizza il dato dell’assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario.

Il calcio con il quale il calciatore Patricio Perez Neuhen ha colpito da dietro l’avversario alla tibia impedendone la prosecuzione della corsa, risolvendosi nell’illecito impiego di forza fisica a danno di un avversario, giustifica di per sé l’applicazione della sanzione qui contestata, non potendo la sua natura illecita dipendere da una variabile (id est l’assenza di conseguenze lesive)alla quale, una volta accertata l’intrinseca potenzialità lesiva della condotta, potrebbero, in ultima analisi, addirittura aver concorso elementi meramente accidentali e/o fortuiti.

A parere di questo Collegio, quindi e secondo proprio consolidato orientamento, la valutazione della illiceità e della gravità dell’azione non può essere effettuata solo in relazione ai suoi esiti ma deve necessariamente essere operata con riferimento alla potenziale pericolosità dell’intervento, valutata ex ante e ponderate tutte le circostanze concrete.

Osservato come i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa con mirato riferimento all’elemento psicologico del ricorrente non siano, secondo la Corte, parametrabili alla specifica vicenda in parola, si ritiene, in conclusione, come non possano applicarsi le attenuanti specifiche ovvero generiche, disciplinate dall’art. 13 C.G.S. e dalla ricorrente evocate.

In proposito, è opportuno considerare come, ancorché l’elenco delle circostanze dalla richiamata norma regolate non sia da intendersi tassativo, poiché ai sensi dell’art. 13 comma 2 C.G.S., “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, nel caso in esame l’applicazione della pena di due giornate deve ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti in addebito, per come sopra ricostruiti. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Società Udinese Calcio S.p.A. deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                                           Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it