F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN – SD del 1 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2534/611 pf21-22/GC/SA/mg del 2 agosto 2022 nei confronti del sig. Massimiliano Martelli e della società ASD Team Altamura – Reg. Prot. 22/TFN-SD

Decisione/0023/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 1° settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2534/611 pf21-22/GC/SA/mg del 2 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Oliva Angelo Raffaele, Andriulli Angelo e Martelli Massimiliano e delle società ASD Montescaglioso Calcio e ASD Team Altamura,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 2 agosto 2022, a carico di:

1. il sig. Oliva Angelo Raffaele all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza dell’ASD Montescaglioso Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 100, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso in data 3 settembre 2021 ed in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore Garofalo Giorgio Gaetano, all’epoca dei fatti minorenne, dall’ASD Team Altamura all’ASD Montescaglioso Calcio sottoscritto la richiesta di trasferimento temporaneo senza le firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso;

2. il sig. Andriulli Angelo all’epoca dei fatti Segretario e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Montescaglioso Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 101, comma 7, delle NOIF per aver richiesto in data 21 dicembre 2021 al sig. Garofalo Giuseppe, padre del minore Garofalo Giorgio Gaetano, di rinunciare alla somma di euro 625,00, dovuta allo stesso Garofalo Giorgio Gaetano, quale contropartita per il rientro anticipato dal prestito del predetto minore per la stagione sportiva 2021/2022 dall’ASD Montescaglioso Calcio all’ASD Team Altamura;

3. la società ASD Montescaglioso Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, ed oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Oliva Angelo Raffaele e Andriulli Angelo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4. il sig. Martelli Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza dell’ASD Team Altamura: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 100, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso in data 3 settembre 2021 ed in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore Garofalo Giorgio Gaetano, all’epoca dei fatti minorenne, dall’ASD Team Altamura all’ASD Montescaglioso Calcio sottoscritto la richiesta di trasferimento temporaneo senza le firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso;

5. la società ASD Team Altamura a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Martelli Massimiliano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Massimiliano Martelli anche in qualità di legale rappresentante della società ASD Team Altamura, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza, l’avv. Alessandro Colonna per la Procura Federale, che ha confermato la proposta di accordo, altresì confermata con pec del 31 agosto 2022 dall’avv. Giuseppe Ventura nell’interesse dei suoi assistiti, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Massimiliano Martelli, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Team Altamura, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 1° settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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