F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN-SVE del 30 Agosto 2022 (motivazioni) – Genoa CFC Spa / AS Giorgione Calcio 2000 – Reg. Prot. 3/TFN-SVE

Decisione/0011/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0003/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Angelo Fanizza – Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre – Componente

Gino Scaccia – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 agosto 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società Genoa CFC Spa (matr. 20980) contro la società AS Giorgione Calcio 2000 (matr. 780617) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 (premio di preparazione calciatore Jacopo Renon n. 14.06.2007 – matr. 2.467.305 – ric. 27),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ritualmente proposto la società Genoa CFC Spa ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, del premio di preparazione riguardante il calciatore Jacopo Renon, emesso dalla Commissione Premi della FIGC con nota del 14 luglio 2022 e notificato in data 19 luglio 2022, relativo alla stagione 2018 – 2019, e ciò per l’importo di . 5.058,00, di cui . 3.372,00 da corrispondere alla società e . 1.686,00 a titolo di penale.

A fondamento del ricorso ha dedotto che la società di provenienza del predetto calciatore avrebbe chiesto la corresponsione del premio di preparazione e che la ricorrente “in data 2.5.2022 provvedeva al pagamento del premio di preparazione, chiedendo l’emissione della rituale liberatoria”, quest’ultima, infine, rilasciata dandosi, altresì, atto di “non aver provveduto a comunicare alla Commissione Premi Preparazione l’avvenuto pagamento del premio” (cfr. pagg. 1 – 2): il che comproverebbe l’insussistenza del presupposto sul quale è stata fondata l’adozione dell’impugnato provvedimento.

La società ASD Giorgione Calcio 2000 si è costituita in giudizio.

All’udienza del 24 agosto 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti e nei sensi di seguito precisati.

È dirimente rilevare che la società ASD Giorgione Calcio 2000 ha depositato in atti la nota del 22.7.2022 nella quale si è ammesso di non aver comunicato alla Commissione Premi Preparazione l’avvenuto pagamento del premio riguardante il calciatore Renon. Di conseguenza, risulta evidente che l’adozione dell’impugnato provvedimento è dipesa unicamente da un’omissione comunicativa della società formatrice, la quale aveva chiesto in data 6.1.2021 il pagamento del predetto premio, liquidato con bonifico del 2.5.2022 di . 4.114,33, allegato in atti.

Non può, di contro, accogliersi il ricorso con riferimento all’irrogazione della penale, computata in . . 1.686,00, tenuto conto che tale sanzione trova fondamento nell’inadempimento di un tempestivo obbligo informativo circa il pagamento del premio di preparazione.

In conclusione, il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento dev’essere annullato limitatamente all’importo di . 3.372,00, riferibile al pagamento del premio alla preparazione.

Si ravvisano i presupposti per compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo limitatamente al premio, confermando l’irrogazione della penale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 30 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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