F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN-SVE del 30 Agosto 2022 (motivazioni) – SSDARL / SSDRL Accademia Internazionale – Reg. Prot. 2/TFN-SVE
Decisione/0009/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0002/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Angelo Fanizza – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Gino Scaccia – Componente (Relatore)
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 agosto 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società Alcione Milano SSDARL (matr. 918780) contro la società SSDRL Accademia Internazionale (matr. 78774) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 (premio di preparazione calciatore Alessandro Federici n. 9.7.2004 – matr. 6.869.317 – ric. 15), la seguente
DECISIONE
1. Con ricorso n. 15 del 5 aprile 2022, la Società Accademia Internazionale SSDRL adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Alcione Milano SSD ARL al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, per le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, il calciatore Federici Alessandro, nato il 9.7.2004. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società Alcione Milano SSD ARL al pagamento della somma di € 1.385, di cui € 1.108 in favore della Società Accademia Internazionale SSDRL a titolo di premio di preparazione ed € 277 in favore della FIGC a titolo di penale.
2. Con un primo motivo di reclamo, Alcione Milano chiede di annullare integralmente la delibera Prot. n. 50-1168 relativa al C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 per improcedibilità della domanda. Si lamenta, in particolare, la mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore, che la Commissione non avrebbe rilevato d’ufficio, erroneamente considerando equipollente il deposito del semplice documento “storico del calciatore” rilasciato dal CRL Lombardia.
Con il secondo motivo di reclamo, Alcione denuncia l’illegittimità e chiede la conseguente riforma della decisione impugnata per difetto, nella ricorrente, del requisito necessario – sempre a mente dell’art. 96 NOIF – ai fini della maturazione del diritto al premio di preparazione, e consistente nella affiliazione della società alla Lega Nazionale Dilettanti.
Si osserva al riguardo come la società Accademia Internazionale, in base alla rispettiva anagrafica, era nella stagione sportiva 2018/2019 una società di puro settore giovanile e svolgeva dunque attività nel settore amatoriale, senza essere iscritta alla LND. L’affiliazione alla LND sarebbe avvenuta solo in data 31/7/2019, non già nel momento in cui è stato tesserato il giocatore Federici e si è cristallizzato dunque il diritto al premio di preparazione per la stagione sportiva 2018/2019.
Di qui la richiesta, in via principale, di annullare integralmente il provvedimento oggetto di reclamo, giacché mancava ab origine nella società controparte un requisito essenziale ai fini della maturazione del diritto al premio; in via subordinata, di riformare parzialmente la decisione della Commissione Premi, disponendo che ad Accademia Internazionale SSDRL sia riconosciuto il diritto al premio di preparazione per la sola annualità 2019/2020, conseguentemente parametrando la penale applicata.
La Società Accademia Internazionale, ritualmente notiziata del reclamo, non si è costituita.
La vertenza, discussa con le parti costituite in modalità di videoconferenza nella riunione del 24 agosto 2022, veniva trattenuta in decisione.
3. Deve anzitutto essere disattesa l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda e di conseguente annullamento del provvedimento oggetto di reclamo.
L’art. 96, comma 3, NOIF prevede che al ricorso alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto”.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nell’atto introduttivo del reclamo la società Accademia internazionale ha depositato non già le tessere del calciatore Alessandro Federici, ma il documento “storico del calciatore” rilasciato dal CRL Lombardia. Al riguardo, questo TFN, con la decisione pubblicata nel C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 novembre 2018 nel caso AC Bressana 1918 contro GSD giovanile Lungavilla, ha già statuito che il documento storico del calciatore, formalmente rilasciato dall’organo appositamente preposto, è idoneo ad individuare con certezza la società titolare del vincolo annuale nell’arco di tempo rilevante ai fini della maturazione del diritto al premio di preparazione. Nei limiti e per gli effetti del reclamo di cui all’art. 96, comma 3, delle NOIF, dunque, l’allegazione del documento storico del calciatore, specie ove – come nel caso di specie – non sia contestato da controparte, deve considerarsi equipollente all’allegazione delle tessere del calciatore/calciatrice rilasciate dalle società aventi diritto al premio di preparazione.
Del resto, pure il Collegio di Garanzia del Coni, nella decisione n. 93 del 2019, Prot. n. 00949/2019/, relativa al caso ASCD Aquila 1902 Montevarchi contro SS Arezzo Srl, ha già avuto modo di statuire che il tesseramento è richiamato dal legislatore unicamente quale criterio di immediata individuazione, da un lato, della categoria di qualifica dell’atleta (nella specie: giovane, giovane di serie, giovane dilettante o non professionista) e, dall’altro, della stagione sportiva nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale per la prima volta si compie e, dunque, sorge la pretesa alla corresponsione dello stesso premio. E tali indicazioni sono inequivocabilmente contenute anche nel documento storico del calciatore.
4. Il secondo motivo di reclamo va parzialmente accolto.
L’art. 96 NOIF, come da ultimo modificato con C.U. n. 119 del 12 novembre 2020, riconosce il premio di preparazione a società della Lega Nazionale Dilettanti e delle tre Leghe professionistiche che abbiano tesserato come “giovane”, con vincolo annuale, un calciatore/calciatrice, e pone tale premio a carico delle società che chiedono per la prima volta il vincolo pluriennale.
Il diritto al premio di preparazione matura, dunque, nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. La Accademia Internazionale era, nel 2018/2019, prima stagione di tesseramento del giocatore Federici, una società del Settore Giovanile e Scolastico e solo il 23 luglio del 2019 ha acquisito lo status di associata alla LND.
Il premio di preparazione deve quindi dirsi maturato solo per la stagione 2019/2020, giacché solo per questa ricorrevano congiuntamente le due condizioni richieste dall’art. 96 NOIF per radicare il diritto al premio: a. essere titolare del tesseramento di un “giovane” e b. essere affiliati alla LND o ad una delle tre Leghe professionistiche.
Il sopravvenuto mutamento di status della società Accademia non può d’altro canto far estendere retroattivamente il premio alla stagione precedente, in cui la società titolare del tesserino e responsabile della formazione apparteneva, come detto, al settore giovanile.
Come ha statuito il Collegio di Garanzia del CONI, nella Decisione n. 65/ 2020, Prot. n. 01251/2020, in una controversia che vedeva come parte l’odierna resistente contro Parma Calcio 1913 Srl, rilevante “ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra”.
In definitiva, il premio di preparazione va riconosciuto alla società Accademia Internazionale per la sola annualità 2019/2020 e non per la stagione 2018-2019. L’entità del premio va conseguentemente rideterminata nella misura del 50% di quella definita dalla Commissione premi, che era relativa a 2 annualità, e fissata dunque in € 554 (1108 : 2).
In eguale proporzione deve essere ridotta la penale applicata, che, originariamente fissata in € 277, va rideterminata in € 138,50.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo con riferimento al premio di preparazione e, per l’effetto, ne ridetermina l’ammontare in euro 554,00 (cinquecentocinquantaquattro/00).
In misura proporzionale, ridetermina la penale in euro 138,50 (centotrentotto/50).
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato in data 30 agosto 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia