F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/CFA pubblicata il 2 Settembre 2022 (motivazioni) – Procura Federale/SSD Sporting Matera

Decisione/0022/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0010/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Saltelli - Presidente (relatore)

Silvia Coppari - Componente

Angelo De Zotti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0010/CFA/2022-2023 proposto in data 1.08.2022 dal Procuratore Federale Interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 7 del 25.07.2022,

visto il reclamo e i relativi allegati; visto il decreto di assegnazione del reclamo alla Prima Sezione di questa Corte Federale d'Appello;

vista la rituale comunicazione alle parti della fissazione dell'udienza di discussione del reclamo;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 29.08.2022 il Pres. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l'Avv. Maurizio Gentile. 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto prot. 20354/514pfi21-22/PM/rn del 23 giugno 2022 ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata:

- il sig. Luigi D'Amico, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. ( rectius S.S.D.)Sporting Matera, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso consentito, o comunque non impedito, che il calciatore sig. Delia Andon prendesse parte nelle file della squadra schiarata dalla A.S.D. (rectius S.S.D.) Sporting Matera alla gara disputata da tale compagine contro la Candida 1984 disputata in data 30 gennaio 2022, valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 12 ottobre 2021 per la Società A.S.D. Sassimatera;

- il sig. Delia Andon, all'epoca dei fatti calciatore tessera per la Società A.S.D. Sassimatera ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse dell'A.S.D. (rectius S.S.D.) Sporting Matera;

- la società A.S.D. (rectius S.S.D.) Sporting Matera, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi D'Amico e Delia Andon, come descritti nei capi di imputazione.

2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di mesi tre per il presidente sig. Luigi D'Amico; squalifica di tre giornate per il calciatore sig. Delia Andon; ammenda di . 300,00 e penalizzazione di un punto in classifica, per la S.S.D. Sporting Materia); ritenuti acclarati, anche perché non contestati, i fatti oggetto del deferimento e conseguentemente accertate le responsabilità di tutti i deferiti, i quali peraltro non si erano presentati, benché ritualmente convocati, innanzi agli organi della Giustizia Sportiva senza addurre alcuna giustificazione, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale ha irrogato:

- al sig. Luigi D'Amico, l'inibizione di mesi tre, di cui uno per violazione dell'art. 22, comma 1, C.G.S., da scontarsi a partire dall'atto dell'eventuale nuovo tesseramento;

- al sig. Delia Andon, la squalifica di tre giornate, di cui una per violazione dell'art. 22, comma 1, C.G.S., da scontarsi a partire dall'atto dell'eventuale nuovo tesseramento;

- alla Società S.S.D., Sporting Matera l'ammenda di . 300,00, di cui . 100,00 per violazione dell'art. 22, comma 1, C.G.S.

3. Con atto notificato via pec il 1° agosto 2022 il Procuratore Federale Interregionale ha proposto reclamo (numero 0010/CFA/2022-2023) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma comminando "...a carico della società S.S.D. Sporting Matera un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023".

Il reclamo è stato affidato a due motivi di censura, rubricati rispettivamente, il primo "Violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione" ed il secondo "Violazione art. 44 e 51 del Codice di Giustizia Sportiva per carenza assoluta di motiva".

In sintesi, secondo la reclamante Procura, il Tribunale avrebbe malamente applicato l'articolo 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede, a carico della società ritenuta responsabile dei fatti o situazioni che abbiamo influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, non solo la perdita della gara stessa (con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, ma anche le ulteriori e diverse sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, tra cui l'ammenda e la penalizzazione: ciò in applicazione del principio di afflittività ed effettività della sanzione disciplinare in ragione della gravità dei fatti addebitati.

Sarebbe pertanto evidente l'errore compiuto dal Tribunale nel non aver irrogato alla S.S.D. Sporting Matera anche il punto di penalizzazione, che pure era stato puntualmente richiesto, tanto più che tale decisione sarebbe priva di qualsiasi motivazione.

4. La S.S.D. Sporting Matera, cui il reclamo risulta ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

5. All'udienza, tenutasi in videoconferenza, del 29 agosto 2022, è comparso per la Procura Federale l'avv. Gentile che si è riportato al reclamo, chiedendone l'accoglimento.

6 Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. I motivi di reclamo, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati alla stregua delle considerazioni che seguono.

7.1. Come emerge dall'esposizione in fatto, non vi è contestazione nè sui fatti oggetto del deferimento, nè sulla responsabilità dei deferiti, nè sulle sanzioni irrogate alle persone fisiche (il presidente della S.S.D. Sporting Matera, sig. Luigi D'Amico, e il calciatore Delia Andon).

Il profilo controverso riguarda esclusivamente la congruità della sanzione irrogata alla S.S.D. Sporting Matera non corrispondente alla specifica richiesta della Procura Federale: infatti a fronte della richiesta di quest'ultima di . 300,00 di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione, il Tribunale ha irrogato solo l'ammenda di . 300,00, senza peraltro neppure motivare le ragioni della mancata irrogazione del punto di penalizzazione.

7.2. L'art. 10 del C.G.S., rubricato "Perdita della gara", al comma 1 prevede a carico della "società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o abbiamo impedito la regolare effettuazione", oltre alla perdita della gara stessa (con le modalità di punteggio ivi indicate"), anche "l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1", tra cui sono comprese per le società l'ammenda e la penalizzazione di uno o più punti, da applicarsi anche cumulativamente.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare svolgimento della gara e la condotta della società, che abbia posto in essere fatti o situazioni che influiscono sul regolare svolgimento della gara o addirittura ne impediscono l'effettuazione, ha carattere necessariamente carattere plurioffensivo, riguardando non solo l'altra società danneggiata dal non regolare svolgimento della gara, ma anche le altre società partecipanti allo stesso campionato.

Ciò trova conferma nello stesso tenore letterale della norma il quale inequivocamente esclude che "le ulteriori e diverse sanzioni" siano alternative o facoltative alla perdita della gara, avendo esse piuttosto natura e funzione complementare rispetto a quella, in quanto completano la fattispecie punitiva, garantendo in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione.

Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte Federale ha avuto modo di chiarire che "per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche" e che le sanzioni a carico delle società "...non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione", con la conseguenza che, mentre nei confronti delle persone fisiche il giudicante può certamente determinare in concreto la sanzione facendo uso delle circostanze, tanto aggravanti, quanto attenuanti, aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo la sanzione da applicare, nei confronti delle società egli deve contenere tale potere discrezionale "...in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo  nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali" (CAF, SS.UU., decisione di cui al C.U. n. 88/2020).

7.3. Non può pertanto ragionevolmente dubitarsi dell'erroneità della decisione impugnata sia perché, una volta accertata la responsabilità della S.S.D. Sporting Matera per i fatti oggetto del deferimento, alla stessa ben poteva essere irrogata la sanzione dell'ammenda e della penalizzazione di un punto, secondo la previsione del ricordato articolo 10, comma 1, C.G.S., come peraltro richiesto dalla Procura Federale, sia perché in ogni caso il Tribunale, in violazione degli artt. 44, comma 3, e 51, comma 1, C.G.S., non ha neppure esposto le ragioni per le quali la richiesta di penalizzazione, avanzata dalla Procura Federale, non era meritevole di favorevole accoglimento.

8. In conclusione il reclamo va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, in aggiunta alle sanzioni già ivi comminate, deve essere irrogata alla società S.S.D. Sporting Matera la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022 - 2023.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata ed in aggiunta alle sanzioni già ivi comminate, irroga alla società SSD Sporting Matera la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella ss 2022-2023.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

PRESIDENTE ED ESTENSORE

                    Carlo Saltelli

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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