FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BIANCHETTI POL. CATANIA 1980

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Salvatore BIANCHETTI e della società POLISPORTIVA CATANIA 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE BIANCHETTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. Catania 1980, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Catania 1980, consentito, o comunque non impedito, al calciatore Sig. Santo Romano di partecipare - con il nominativo Santi Roma, soggetto sconosciuto agli archivi federali - nella fila della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 alla gara Atletico Picanello - Polisportiva Catania 1980 disputata l’11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 6 aprile 2022 del Comitato Regionale Sicilia L.N.D;

POLISPORTIVA CATANIA 1980, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Salvatore Bianchetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore BIANCHETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CATANIA 1980;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Salvatore BIANCHETTI e di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società POLISPORTIVA CATANIA 1980;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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