FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 57/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TROPLINI BORASCA CALONEGO ASD BEVILACQUA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 692 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco TROPLINI, Luca BORASCA, Marco CALONEGO e della società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO TROPLINI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Bevilacqua Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bevilacqua Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato regionale juniores, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Bevilacqua Calcio - Nogara Calcio del 18 settembre 2021, San Giovanni Ilarione - Bevilacqua Calcio del 26 settembre 2021, Bevilacqua Calcio - Oppeano del 2 ottobre 2021, FC Atletica Città di Cerea - Bevilacqua Calcio del 9 ottobre 2021, Bevilacqua Calcio - Cologna Veneta del 16 ottobre 2021, Bevilacqua Calcio - Belfiorese del 23 ottobre 2021, Castel d’Azzano - Bevilacqua Calcio del 6 novembre 2021, Bevilacqua Calcio - Tregnano 1931 A.S.D. del 13 novembre 2021, Albaronco A.S.D. - Bevilacqua Calcio del 20 novembre 2021, Bevilacqua calcio - Lonigo del 27 novembre 2021, Altopolesine - Bevilacqua Calcio del 4 dicembre 2021, Bevilacqua Calcio - Pro San Bonifacio 1921 dell’11 dicembre 2021, Chiampo - Bevilacqua Calcio del 18 dicembre 2021, Bevilacqua Calcio - San Giovanni Ilarione del 14 dicembre 2021, Oppeano - Bevilacqua Calcio del 19 gennaio 2022; Bevilacqua calcio - Atletico Città di Cerea del 26 febbraio 2022; Bevilacqua Calcio - Castel d’Azzano del 19 marzo 2022;

LUCA BORASCA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bevilacqua Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bevilacqua Calcio, nelle quali è indicato il nominativo calciatore Sig. Marco Tromplini attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione degli incontri sopra elencati, tutti valevoli per il campionato regionale juniores:

MARCO CALONEGO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bevilacqua Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bevilacqua Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Tromplini Marco nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione degli incontri sopra elencati, tutti valevoli per campionato regionale juniores, nonché per aver consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. BEVILACQUA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale erano tesserati i Sig.ri Marco Calonego e Luca Borasca ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Marco Troplini ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco TROPLINI, dal Sig. Luca BORASCA e dal Sig. Marco CALONEGO in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Marco TROPLINI, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Luca BORASCA, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Marco CALONEGO e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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