FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 58/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BRUSCHI LUCA BRUSCHI GIULIANO ASD CALESTANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BRUSCHI, Giuliano BRUSCHI e della società A.S.D. CALESTANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BRUSCHI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Calestanese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto la funzione e le mansioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Calestanese militante nel campionato di prima categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIULIANO BRUSCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calestanese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere conferito l’incarico di allenare la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di prima categoria, al Sig. Luca Bruschi, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CALESTANESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luca Bruschi e Giuliano Bruschi; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca BRUSCHI e dal Sig. Giuliano BRUSCHI in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. CALESTANESE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca BRUSCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano BRUSCHI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D CALESTANESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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