FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 60/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NAPOLI SCOLLO BIANCHETTI POL. CATANIA 1980

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso NAPOLI, Salvatore SCOLLO, Salvatore BIANCHETTI e della società POLISPORTIVA CATANIA 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO NAPOLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Polisportiva Catania 1980, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara La Meridiana - Polisportiva Catania 1980 del 28 novembre 2021, valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Sebastiano Alessi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, nonché in violazione art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della medesima gara summenzionata, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980 nella quale è indicato, in maniera non veridica, quale anno di nascita del calciatore Sig. Sebastiano Alessi il 2005 anziché il 2004, tanto al fine di far apparire legittima la partecipazione del predetto calciatore al campionato under 17, riservato invece ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 del 1 luglio 2021;

SALVATORE SCOLLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Polisportiva Catania 1980, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dal-la società Polisportiva Catania 1980 nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Sebastiano Alessi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del predetto calciatore, nonché in violazione art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Catania 1980, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo “Alessio Sebastian” in luogo di Sebastiano Alessi, che ha preso effettivamente parte alla gara, nonché è ulteriormente indicato l’anno di nascita dei calciatori Sig.ri Sebastiano Alessi e Salvatore Arezzi, nati nel 2004 e non nel 2005, tanto al fine di far apparire legittima la partecipazione dei predetti calciatori alla gara del campionato under 17, riservato ai nati negli anni 2005 e 2006, come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 dell’1 luglio 2021;

SALVATORE BIANCHETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Catania 1980, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sebastiano Alessi nonché per averne con-sentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle gare La Meridiana - Polisportiva Catania 1980 del 28 novembre 2021 e Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, entrambe valevoli per il Campionato Under 17, nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa, nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo del calciatore sig. Sebastiano Alessi in occasione delle gare La Meridiana - Polisportiva Catania 1980 del 28 novembre 2021 e Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, entrambe valevoli per il Campionato Under 17, nonché l’utilizzo del calciatore Sig. Salvatore Arezzi in occasione della gara Polisportiva Catania 1980 - Play Soccer School del 14 febbraio 2022, valevole per il Campionato Under 17, benché ai predetti calciatori nati nell’anno 2004 fosse preclusa la partecipazione alle suindicate gare, riservata ai nati negli anni 2005 e 2006, come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 dell’1 luglio 2021;

POLISPORTIVA CATANIA 1980, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i Sig.ri Tommaso Napoli, Salvatore Scollo e Salvatore Bianchetti; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso NAPOLI, dal Sig. Salvatore SCOLLO e dal Sig. Salvatore BIANCHETTI in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società POLISPORTIVA CATANIA 1980;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso NAPOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SCOLLO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore BIANCHETTI e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società POLISPORTIVA CATANIA 1980;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it