FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 61/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FROSIO BOSCHIROLI FRANCHINA ACD CASNIGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 669 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabiano FROSIO, Beniamino BOSCHIROLI, Bernardino FRANCHINA e della società A.C.D. CASNIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIANO FROSIO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.C.D. Casnigo, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del settore tecnico, perché nella stagione sportiva 2021-2022, tesserato come allenatore della A.C.D. Casnigo, ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Beniamino Boschiroli, dirigente accompagnatore della medesima società, il quale, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto nella stagione 2021-2022 le funzioni di allenatore di fatto della A.C.D. Casnigo come emerso dal referto di gara della partita Nembrese - ACD Casnigo del 27 marzo 2022 e dal corso delle indagini;

BENIAMINO BOSCHIROLI, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore della società A.C.D. Casnigo, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del settore tecnico, nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2021-2022, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.C.D. Casnigo, come emerso dal referto di gara della partita Nembrese - A.C.D. Casnigo del 27 marzo 2022 e dal corso delle indagini;

BERNARDINO FRANCHINA, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casnigo, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 del Regolamento del settore tecnico, nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Beniamino Boschiroli, dirigente accompagnatore della A.C.D. Casnigo nella stagione sportiva 2021-2022, di svolgere di fatto l’attività di allenatore in favore della A.C.D. Casnigo al posto dell’allenatore abilitato Sig. Fabiano Frosio, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, come emerso dal referto di gara della partita Nembrese - A.C.D. Casnigo del 27 marzo 2022 e dal corso delle indagini;

A.C.D. CASNIGO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i Sig.ri Fabiano Frosio, Beniamino Boschiroli e Bernardino Franchina; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabiano FROSIO, dal Sig. Beniamino BOSCHIROLI e dal Sig. Bernardino FRANCHINA in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.C.D. CASNIGO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fabiano FROSIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Beniamino BOSCHIROLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Bernardino FRANCHINA e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C.D. CASNIGO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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