C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2022 – Delibera – gara del 11/ 2/2022 SPOTORNESE CALCIO – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
gara del 11/ 2/2022 SPOTORNESE CALCIO - RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società SPOTORNESE CALCIO, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti in conformità con il Regolamento del calcio a 5; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, · Visto il combinato disposto dell'art. 53, commi 2 e 7 delle N.O.I.F.con le disposizioni di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia") il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile, in Euro 200,00; · Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica" P.Q.M. Dispone: · di infliggere la perdita della gara per 0-6 alla Società RAPALLO R, 1914 RIVAROLESE, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; · di comminare l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00) alla Società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, a titolo di prima rinuncia.