C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 03/05/2022 – Delibera – gara del 30/ 4/2022 CAIRESE – ALBENGA 1928
gara del 30/ 4/2022 CAIRESE - ALBENGA 1928
Il G.S.
· Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, per presunti errori tecnici commessi dal ddg, presentato dalla società CAIRESE, con p.e.c. in data 02 maggio 2022, h. 12:44:48; · Visto il CU n. 69/CS / 160-A della FIGC, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva perle ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 -maschili e femminili- della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, Stagione Sportiva 2021/22; · Considerato che in esso è disposto, fra l'altro, che: " "....di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65,66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78, incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata: il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce......." · Atteso che la gara in questione era calendarizzata nell'ultima giornata di campionato; · Considerato che il preannuncio stesso non risulta, pertanto, congruo alle previsioni sopra citate, risultando presentato tardivamente rispetto ad esse; · Rilevato, in considerazione di quanto precede ed ancor prima di attendere le motivazioni a sostegno del gravame proposto dalla società CAIRESE, che lo stesso risulta, comunque improcedibile; Il G.S. Dispone: · Di dichiarare improcedibile il ricorso presentato dalla società CAIRESE; · Di omologare del risultato della gara in esame (Cairese – Albenga 1928 1 – 3); · Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione. Si incameri il contributo di cui all'art. 48 del CGS.