C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 05/05/2022 – Delibera – gara del 30/ 4/2022 TORRIGLIA 1977 – MURA ANGELI

gara del 30/ 4/2022 TORRIGLIA 1977 - MURA ANGELI

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società MURA ANGELI, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società TORRIGLIA 1977 non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, · Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale di 1^ Categoria, in Euro 300.00; · Considerato che il sopra citato Punto 3 prevede, altresì, che "è data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati"; · Atteso che la gara in questione era calendarizzata come ultima giornata del campionato; · Visto, inoltre, l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica" P.Q.M. Dispone: · di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società TORRIGLIA 1977, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; · di comminare l'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società TORRIGLIA 1977, a titolo di prima rinuncia (ammenda doppia rispetto alla pena edittale, in quanto la rinuncia di cui trattasi è avvenuta nelle ultime tre giornate di campionato).

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