C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 05/05/2022 – Delibera – Il G.S.

Il G.S.

· Vista la comunicazione della ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE in data 29/04/2022, con cui la stessa comunicava al Comitato Regionale FIGC/LND il ritiro della propria squadra dal campionato in questione, spiegando di non riuscire a proseguire nello stesso, a causa degli impegni ravvicinati del Campionato di Serie C e dell'imminente inizio delle fasi Nazionali del Campionato Juniores, oltre alla scarsa disponibilità di impianti della Provincia;

· Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il campionato in questione, in Euro 200; · Richiamato l'art. 53, comma 8 delle NOIF, il quale dispone che "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia"; · Richiamato, altresì, l'art. 53, comma 3 delle NOIF, il quale dispone che "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa"; · Tenuto, comunque, conto, nella valutazione delle decisioni da adottare, rispetto ai fatti de quo, che è interesse della FIGC incentivare la partecipazione a campionati che per età o genere risultano essere meno frequentati; P.Q.M. dispone; · di escludere la squadra della società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE dal Campionato in questione e di infliggere alla medesima società la sanzione dell'ammenda di complessivi Euro 1.600,00 (milleseicento/00); · si applichi l'art. 53, comma 3 delle NOIF.

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