F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFNT del 7 Settembre 2022 (motivazioni) – Sonia Tucci per Luca Di Giannantonio / ASD Atletico 2000 – Reg. Prot. 8/TFN-ST

Decisione/0007/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0008/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Giovanni Chiappiniello – Componente (Relatore)

Nicola Grasso – Componente

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 29 agosto 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla sig.ra Sonia Tucci (madre) per il figlio Di Giannantonio Luca (calciatore n. 2.4.2004 - matr. 6683743) contro la società ASD Atletico 2000 (matr. 74612) al fine di richiedere lo svincolo per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con atto depositato il 12 agosto 2022, la sig.ra Sonia Tucci, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Di Giannantonio Luca, proponeva ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS contro la società ASD Atletico 2000 (matr. 74612), al fine di richiedere lo svincolo dalla predetta società per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento.

All'udienza del 29 agosto 2022, svoltasi in modalità videoconferenza, nessuno compariva per la ricorrente, né per la società convenuta, cui peraltro dalla documentazione depositata non risultava notificato il ricorso.

In sede di udienza, la segreteria di questo Tribunale Federale compiva la preliminare constatazione dell'omesso versamento del contributo previsto per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Tanto premesso, il procedimento veniva posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 1, 2, CGS, “ A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.

I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Il successivo comma 3 della medesima disposizione sancisce, inoltre, sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, che “3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.

Rileva il Collegio che agli atti non risulta il pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, né mediante copia della disposizione di bonifico irrevocabile né in altra forma equipollente.

Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito della pretesa azionata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dalla sig.ra Sonia Tucci, in nome e per conto del figlio Di Giannantonio Luca.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                  Antonio Rinaudo

 

Depositato in data 7 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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