F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0023/CFA pubblicata il 7 Settembre 2022 (motivazioni) – Procura Federale/sig. Giuseppe De Cagna-A.S.D. De Cagna 2010 Otranto

Decisione/0023/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0012/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Paola Palmieri – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0012/CFA/2022-2023 del 04 agosto 2022, proposto dal Procuratore federale interregionale avverso il proscioglimento del signor Giuseppe De Cagna e della società A.S.D. De Cagna 2010 Otranto, a seguito dei deferimenti n. 112/794pfi21-22/PM/ep del 01 luglio 2022 e n. 381/794pfi21-22/PM/ep del 05 luglio 2022 (Decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Puglia – C.U. n. 13 del 01 agosto 2022).

Contro

il sig. Giuseppe De Cagna e la società A.S.D. De Cagna 2010 Otranto

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Puglia – Comunicato ufficiale n. 13 del 01 agosto 2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 30 agosto 2022, tenutasi in videoconferenza, il Consigliere di Stato Claudio Tucciarelli e udito, per la Procura Federale reclamante, l’avvocato Enrico Liberati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La causa in esame riguarda l’azione disciplinare promossa dalla Procura federale interregionale nei confronti del signor Giuseppe De Cagna e della A.S.D. De Cagna 2010 Otranto per talune dichiarazioni rese dal primo, all’epoca dei fatti vicepresidente della società, e pubblicate nella sua pagina Facebook e sul portale online “Salentosport.net”, a seguito della pubblicazione del comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022 del Comitato regionale Puglia della L.N.D., contenente la decisione del Tribunale federale territoriale per la Puglia con la quale gli era stata inflitta la sanzione di mesi 3 di inibizione ed euro 400 di ammenda.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

A seguito di una segnalazione del 1° giugno 2022 inviata dal Comitato regionale Puglia L.N.D., con allegate le dichiarazioni rilasciate dal signor Giuseppe De Cagna sul proprio profilo Facebook e sul portale online “Salentosport.net” e delle conseguenti indagini, con distinti atti di deferimento, rispettivamente datati 1° luglio 2022 e 5 luglio 2022, la Procura federale interregionale promuoveva azione disciplinare nei confronti: a) del signor Giuseppe De Cagna, in qualità di vicepresidente, all'epoca dei fatti contestati, dell'A.S.D. De Cagna 2010 Otranto, per violazione degli artt. 4, comma 1, 18 e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (breviter, CGS); b) della predetta società sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS.

Il deferimento era riferito ad alcune dichiarazioni del signor De Cagna, pubblicate sul suo profilo Facebook e sul portale online della testata giornalistica "Salentosport.net", rese a commento di un provvedimento sanzionatorio emesso dal Tribunale federale territoriale, pubblicato nel comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022.

A sua volta, la decisione del Tribunale federale territoriale pubblicata nel comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022 aveva inflitto al signor De Cagna, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 23, commi 1 e 3, del CGS le sanzioni dell’inibizione di mesi 3 e dell’ammenda di euro 400 e alla società sportiva, per responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di euro 400, in relazione a precedenti dichiarazioni rese dal signor De Cagna con gli stessi mezzi di divulgazione, il cui contenuto è stato ritenuto dal Tribunale federale territoriale offensivo e denigratorio, tale da travalicare l’esercizio del diritto di critica e di opinione.

Gli atti di deferimento di cui all’odierno reclamo sono stati adottati dopo che la Procura generale dello sport, in ragione della recidiva, si era espressa in termini negativi sulla proposta di patteggiamento con la società e di applicazione della sanzione in misura dimidiata.

Le dichiarazioni oggetto del deferimento e dell’odierno reclamo, conseguenti alla pubblicazione della decisione del Tribunale federale territoriale per la Puglia nel comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022, sono le seguenti: "Alla luce di quanto accaduto al calcio pugliese in questi anni, anche e soprattutto a causa dell'ormai assente confronto tra società e vertici federali, era normale che arrivasse la "condanna". Prendo atto della stessa, avessi voluto spiegare le mie ragioni e cercare una inutile strategia di difesa, avrei preso parte al dibattimento, ma lottare dinanzi a un finale già scritto, non ha senso. Prendo atto di essere ormai fuori posto in una realtà nella quale tanto non va bene a molti ma, alla fine, nessuno si impegna per cambiare le cose. (...) Auspico una "rivoluzione" e che tutti, presidenti della società e federazione, remino nella stessa direzione (...) Che le società diventino protagoniste del loro stesso futuro e non soltanto un'assicurazione per l'oggi e il domani di qualche dirigente federale che non ha a cuore il calcio. (...)".

Tali espressioni, secondo la Procura federale interregionale, sono da ritenersi obiettivamente offensive, tali da ledere direttamente il prestigio e il decoro propri del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, del medesimo Comitato, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso intesa. Inoltre, osservava la Procura federale nell’atto di deferimento, tali dichiarazioni, rese a commento di un provvedimento sanzionatorio emesso dal Tribunale federale, costituivano recidiva specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 1, del CGS.

La Procura federale, con l’atto di deferimento, ha inoltre ritenuto che da tali atti e comportamenti debba conseguire la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS della società A.S.D. De Cagna 2010 Otranto, per la quale, all'epoca dei fatti descritti, era tesserato il medesimo signor De Cagna, in qualità di vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza.

La causa è stata discussa dinanzi al Tribunale federale territoriale nell'udienza del 25 luglio 2022, ove compariva il solo rappresentante della Procura federale, che concludeva con la seguente richiesta di sanzioni disciplinari: a) al signor Giuseppe De Cagna, l’inibizione per mesi 6 e l’ammenda pari a euro 800; b) all'A.S.D. De Cagna 2010 Otranto, l’ammenda di euro 800.

L'A.S.D. De Cagna 2010 Otranto, non comparsa in udienza, faceva pervenire all'attenzione del Tribunale propria memoria difensiva, datata 21 luglio 2022, in cui sosteneva che le dichiarazioni del signor Giuseppe De Cagna erano state diffuse esclusivamente sul proprio profilo social personale, senza alcun coinvolgimento o adesione da parte della stessa società e che, comunque, all'epoca dei fatti – 31 maggio 2022 – l’interessato non rivestiva alcuna carica dirigenziale, in forza delle dimissioni irrevocabili comunicate e accettate in pari data dall'assemblea straordinaria della società. Per tali motivi, pertanto, la società richiedeva il proscioglimento dai capi di imputazione ascritti.

3. Il Tribunale federale territoriale per la Puglia, con la decisione adottata all’esito dell’udienza del 25 luglio 2022, ha prosciolto il signor De Cagna e la società dalle incolpazioni ascritte, con le seguenti motivazioni:

- le frasi attribuite al signor Giuseppe De Cagna, sebbene non contestate, non appaiono idonee a ledere il prestigio e il decoro propri del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, del medesimo Comitato, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso intesa;

- tali frasi non hanno infatti travalicato il diritto di critica e di opinione costituzionalmente garantiti nel nostro ordinamento;

- il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cassazione n. 748/1999) evidenzia che il diritto di critica deve corrispondere a un interesse alla comunicazione e a quello della correttezza del linguaggio e la critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico; inoltre, (cfr. Cassazione n. 38448/2001) rimangono punibili esclusivamente le espressioni "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti; in generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo e, per sua natura, non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta (cfr. Cassazione n. 5947/1997);

- i limiti giurisprudenziali alla liceità dell'esercizio di tale diritto sono ormai da tempo individuati in quelli di rilevanza sociale del fatto e di continenza espressiva;

- le dichiarazioni propalate dal signor De Cagna devono infatti leggersi nella loro interezza e non essere focalizzate solo nelle parti riportate nell'atto di deferimento e da esse non è dato riscontrare che l’agente abbia trasceso in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato;

- di conseguenza, le frasi proferite dal signor De Cagna non integrano le ipotesi di violazione delle norme del CGS e rimane assorbita ogni altra questione attinente alla responsabilità diretta della società, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS.

4. Il Procuratore federale interregionale ha quindi proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale, deducendo il seguente motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 1, e 23, commi 1 e 5, del CGS, omessa e insufficiente motivazione, oltre che contraddittorietà della stessa.

In particolare, il reclamo:

- pone in evidenza i canoni di continenza, pertinenza e veridicità quale principio pacifico, affermato nuovamente e da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte federale di appello (breviter, CFA) (decisione n. 10/2021-2022), secondo cui i parametri da assumere nel valutare le responsabilità nell’ambito dell’ordinamento settoriale sportivo con riguardo a fatti lesivi della reputazione altrui devono tendere ad assicurare “un quid pluris riconducibile (...) alla specificità e al rilievo dell’ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati che giustificano la valenza molto più intensa dei canoni posti a presidio della reputazione degli associati e degli organi facenti parte del medesimo ordinamento sportivo”;

- sottolinea che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica “la continenza verbale”, ossia il mancato uso di espressioni inutilmente disonorevoli, e/o esageratamente aggressive verso la persona;

- rileva che le espressioni oggetto del deferimento nei confronti del signor De Cagna non possono essere qualificate continenti ed espressioni di un diritto di critica ma adombrerebbero che gli esiti di un procedimento disciplinare sarebbero stati preordinati alla sanzione del deferito, nonché che i dirigenti del Comitato regionale Puglia non svolgano il proprio ruolo istituzionale ma considerino le società come elemento utile soltanto al proprio sostentamento e opererebbero secondo modalità e per fini assolutamente diversi ed opposti rispetto ai principi propri dell’ordinamento settoriale sportivo;

- conclude che, nel caso di specie, deve ritenersi travalicato il piano della critica consentita, posto che le espressioni oggetto di deferimento hanno riguardano direttamente le personalità dei destinatari nel loro contesto professionale.

Il reclamo chiede quindi che, in riforma della decisione del Tribunale federale territoriale Puglia, siano comminate le sanzioni di mesi 6 di inibizione a carico del signor Giuseppe De Cagna e di euro 800 di ammenda a carico dell’A.S.D. De Cagna 2010 Otranto, così come richieste dalla Procura Federale in sede di conclusioni nel procedimento di prime cure o in subordine quelle ritenute di giustizia dalla Corte federale.

5. I reclamati non si sono costituiti in giudizio.

6. All’udienza da remoto del 30 agosto 2022, fissata per la discussione del reclamo, è comparso l’avvocato Enrico Liberati per la Procura federale reclamante, riportandosi ai contenuti del reclamo e insistendo per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, richiamare le disposizioni del CGS di cui è controversa la violazione:

- art. 4, comma 1: obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

- art. 6, comma 1: responsabilità della società;

- art. 18: recidiva per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva;

- art. 23, comma 1: divieto per i soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

8. Con riferimento all’oggetto proprio della controversia, che investe l’estensione e i limiti del diritto di critica all’interno dell’ordinamento federale, il collegio non può che confermare i principi in materia enucleati dalla CFA e richiamati anche dal reclamo.

Come questa Corte ha già messo in evidenza (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.

La presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione. Ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva.

Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022).

La Corte non può quindi che confermare anche nel presente giudizio la peculiare cura che è e deve essere assicurata in ordine al rapporto tra tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica nell’ambito dell’ordinamento federale.

E comunque, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività.

Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte.

Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza.

L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità.

9. Così chiarito il rapporto tra la fattispecie generale (l’art. 4, comma 1) e quella speciale (l’art. 23), il collegio ritiene necessario confermare il perimetro di quest’ultima.

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022).

Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B).

Sempre in riferimento all’esercizio del diritto di critica, questa sezione aderisce a quanto sottolineato dalle sezioni unite di questa Corte federale di appello (decisione n. 10/CFA/2021-2022), secondo cui: a) come ha puntualizzato la giurisprudenza ordinaria nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca, la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita; b) siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica; c) ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica; d) valgono per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo; e) i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione.

Anche di recente, la Corte di Cassazione, sez. quinta (n. 17243 del 19 febbraio 2020; similmente, n. 15089 del 29 novembre 2019), in tema di diffamazione, ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

10. Una volta precisata e ribadita l’importanza della tutela della reputazione nell’ordinamento sportivo, occorre allora chiedersi se, nel caso di specie, si debbano considerare violate le disposizioni del CGS in materia.

A tale interrogativo, ad avviso del Collegio, deve essere data risposta negativa in relazione alle caratteristiche specifiche del presente caso, che non presentano le caratteristiche proprie delle violazioni ascritte al signor De Cagna con il deferimento, prima, e con il reclamo, poi.

Va infatti escluso il carattere lesivo delle dichiarazioni rese dal signor De Cagna sia rispetto alla disposizione di carattere speciale del CGS (l’art. 23) sia con riguardo all’art. 4, comma 1, del CGS, e al conseguente dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, quale disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta – come nel caso di specie – l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità.

Ebbene, nella controversia in esame, gli espliciti riferimenti del signor De Cagna esprimono una critica serrata e netta ma non trascendono i limiti propri enucleati, come si è tratteggiato, dal giudice sportivo.

Al riguardo è sufficiente una comparazione tra le dichiarazioni che hanno condotto il Tribunale federale alla decisione di condanna del medesimo signor De Cagna di cui al Comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022 e le dichiarazioni rese a commento di tale decisione dall’interessato, che hanno condotto alla decisione qui reclamata.

Le prime dichiarazioni facevano infatti espresso riferimento a figure specifiche (i vertici del calcio pugliese e il suo presidente) e facevano poi ricorso a qualificazioni incompatibili con i requisiti di continenza prima richiamati (ad es. “lecchini”, “galoppini”, “imbianchini”).

Le dichiarazioni oggetto del reclamo odierno non presentano né l’indicazione di figure specifiche né qualificazioni di analogo tenore, tanto da indurre il tribunale federale (che, si noti, sarebbe rientrato tra i destinatari della critica ritenuta esorbitante dalla Procura federale) a escludere il carattere lesivo delle dichiarazioni.

Per tale ragione, questa Corte condivide le valutazioni espresse per il caso di specie dal Tribunale federale.

Va poi annotato che la Procura federale non ha esposto nel reclamo le ragioni per le quali la richiesta di condanna del signor De Cagna, limitata alla sola inibizione, è più mite rispetto alla richiesta avanzata nei confronti del medesimo dalla stessa Procura in primo grado (inibizione e ammenda).

In definitiva, le dichiarazioni rese dal signor De Cagna non presentano alcun profilo proprio di un attacco personale e mirato ma esprimono, in termini assai netti ma non incompatibili con le disposizioni del CGS, l’opinione circa le modalità di funzionamento dell’ordinamento federale che, a giudizio di De Cagna, andrebbe profondamente modificato (“rivoluzionato”). In tale contesto, come posto in evidenza dalla decisione reclamata, va collocato anche il riferimento fatto dall’interessato all’esito “scontato” dei procedimenti.

Ne consegue che rimane assorbita anche ogni ipotesi di responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS.

11. Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it