F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0025/CFA pubblicata il 12 Settembre 2022 (motivazioni) – Procura Federale/L.S. – società A.S.D. R.
Decisione/0025/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0017/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Carlo Saltelli - Componente (relatore)
Federico Di Matteo – Componente
Claudio Franchini - Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0017/CFA/2022-2023 proposto in data 10.08.2022 dalla Procura Federale,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0016/TFNSD/del 5.08.2022;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visto il decreto in data 11 agosto 2022 con cui il Presidente della Corte d'Appello Federale ha rimesso l'esame del reclamo de quo alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 99 C.G.S.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6.09.2022, l'Avv. Carlo Saltelli e udito, l'Avv. Keller per la Procura Federale reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito dell'apposita attività d'indagine, giusta nota prot. n. 1197/454 pfi 21-22/GC/gb del 14 luglio 2022, la Procura Federale F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il signor. L.* S.*, all'epoca dei fatti allenatore tesserato presso la società A.S.D. R.*, quale allenatore della squadra juniores, per violazione del disposto di cui all'art. 4 C.G.S. in relazione all'art. 22 bis delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione del tesseramento formalizzato con la A.S.D. R.* per la stagione sportiva 2021/2022, omesso di dichiarare che, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di *, divenuta irrevocabile il *, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni), condanna che avrebbe inibito il tesseramento.
2. L'adito Tribunale, con la decisione segnata in epigrafe, ha prosciolto il deferito, osservando in sintesi:
a) la qualifica da questi rivestita (tecnico) non rientra nè nella categoria dei dirigenti di società (art. 21, comma 1 N.O.I.F.), nè in quella dei collaboratori (art. 22, comma 1, N.O.I.F.), categorie soltanto per le quali sono previsti i requisiti di onorabilità di cui all'art. 22 bisO.I.F.;
b) le disposizioni in materia di onorabilità di cui all'art. 22 bis O.I.F. non possono applicarsi ai tecnici in via estensiva ed analogica, a tanto ostando i principi costituzionali di legalità e tassatività di cui all'art. 25, comma 2, Cost., di cui all'art. 14 delle preleggi; l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale non esclude che i principi generali del secondo, specie quando siano posti a presidio della libertà e dei diritti del cittadino, si impongano anche al primo, con particolare riferimento, nel caso di specie, a quello costituzionale di tassatività (nullum crimen, nulla poena sine lege, ex art. 1 c.p.);
c) non può accogliersi la tesi sostenuta in udienza dal rappresentante della Procura Federale, secondo cui l'attività del deferito, come sarebbe emerso dalle sue stesse dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, sarebbe andata ben oltre quella del tecnico, sconfinando in quella della figura del collaboratore: ciò sia perché una simile prospettazione integra un fatto nuovo, non oggetto del deferimento e quindi estraneo al procedimento in questione, sia perché "...a tutto voler concedere...l'art. 22 bisNOIF non
prescrive l'obbligo di dichiarare l'esistenza di una causa di incompatibilità, come previsto dal capo di incolpazione, quanto l'obbligo di dichiarare l'inesistenza di una causa di incompatibilità e che tale obbligo, per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale, grava esclusivamente sui presidenti di tali sodalizi, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e collaboratori (art. 22 bis, comma 6, N.O.I.F.), onde il presente procedimento...avrebbe dovuto vedere quali parti deferite anche il legale rappresentante della società e, per i fatti ascritti al primo, anche la società".
3. Con atto notificato via pec in data 10 agosto 2022 e depositato in pari data la Procura Federale F.I.G.C. ha dedotto l'erroneità e l'ingiustizia della predetta decisione, lamentando "Erronea valutazione in merito alla non applicabilità al sig. L.* S.* della disciplina di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F.".
3.1. In sintesi, secondo la Procura, il Tribunale avrebbe erroneamente privilegiato un'interpretazione meramente letterale della norma di cui all'art. 22 bis N.O.I.F. a discapito di quella estensiva, pacificamente ritenuta ammissibile da un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, anche in materia penale, là dove, come nel caso di specie, funzionale al perseguimento della effettiva voluntas legis, e cioè finalizzata "...a determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore, anche al di là della dizione meramente letterale, quando sia palese che lo stesso legislatore minus dixit quam voluit".
In tal caso, sempre secondo la tesi della Procura, non avrebbe potuto invocarsi (ed applicarsi) il divieto di applicazione analogica "...poichè l'estensione non avviene per similitudine di rapporti o di ragioni, ma per la necessità logica di ricondurre alla previsione normativa ipotesi completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge"; l'interpretazione estensiva non amplia perciò "...il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggono alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto della lettera" e alcuna limitazione potrebbe derivare dall'art. 14 delle preleggi, giacché l'interpretazione estensiva così propugnata consentirebbe soltanto l'accertamento dell'esatto contenuto della norma con i mezzi consentiti dalla logica e dalla tecnica giuridica.
Nel caso di specie, poi, seppure era vero che la lettera della norma (art. 22 bis N.O.I.F.) sembrava escludere dall'ambito della propria applicabilità i tecnici, d'altra parte era altrettanto vero che una tale esclusione sarebbe stata contraria alla ratio della previsione del possesso dei requisiti di onorabilità per coloro che sono chiamati ad operare in ambito federale e gli effetti che ne deriverebbero sarebbero perversi e potrebbero legittimare inammissibili comportamenti elusivi (come ad esempio il tesseramento quale tecnici di soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo con altre funzioni, quali dirigenti o responsabili, al solo fine di sottrarsi alle previsioni del citato art. 22 bis N.O.I.F.).
3.2. In ogni caso, anche a prescindere dalla pur sicura applicabilità anche ai tecnici dell'art. 22 bis N.O.I.F., secondo la Procura la responsabilità del deferito sarebbe derivata dall'aver comunque egli svolto effettivamente un'attività molto più ampia di quella di tecnico e assimilabile a quella di dirigente o di responsabile, il che avrebbe reso applicabile nei suoi confronti le previsioni dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.
3.3. La Procura Federale ha concluso chiedendo, in riforma della decisione reclamata, la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'irrogazione nei suoi confronti della squalifica per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione, come già richiesto nel corso del procedimento di primo grado, o di quelle sanzioni ritenute conformi a giustizia.
4. Il Sig. L.* S* non si è costituito in giudizio, ma ha fatto pervenire una breve memoria difensiva.
5. La Procura Federale ha replicato insistendo nelle conclusioni già rese.
6. All'udienza del 6 settembre 2022, tenuta in videoconferenza, l'avv. Keller per la Procura Federale si è riportato all'atto di reclamo, di cui ha chiesto l'integrale accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. In linea preliminare deve osservarsi che ai sensi dell'art 100, comma 2, C.G.S., nel procedimento innanzi alla Corte Federale di Appello "salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore".
A ciò consegue:
- per un verso, che la memoria difensiva depositata direttamente nel presente procedimento dal deferito non è idonea a determinare la sua valida costituzione in giudizio; della stessa il Collegio non può tenerne conto;
- per altro verso, che non può essere accolta la informale richiesta del deferito di essere sentito nel presente procedimento, richiesta che peraltro l'interessato, sempre in modo informale, ha sostanzialmente ritirato prima dell'inizio dell'odierna udienza.
8. Ancora in via preliminare deve darsi atto che nella decisione impugnata il Tribunale, in applicazione analogica delle norme contenute nel Codice della privacy, ha stabilito che, in ragione della rilevanza del fatto posto a fondamento del deferimento, nella redazione della decisione, nella sua motivazione ed anche nel dispositivo i dati identificativi delle parti fossero riportati limitatamente alla prima lettera del nome e del cognome del deferito e della denominazione societaria.
Sebbene nel presente procedimento il deferito non abbia formulato alcuna specifica richiesta in tal senso - non essendosi costituito in giudizio - la Corte ritiene di dover adottare le stesse cautele in considerazione della gravità dei fatti posti a fondamento del deferimento, astrattamente idonei a ledere la dignità delle persone.
9. Nel merito il reclamo è fondato alla stregua delle osservazioni che seguono.
9.1. Le N.O.I.F., nell'individuare i soggetti attraverso cui le società operano nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C., menzionano i dirigenti, i collaboratori e i tecnici delle società.
Quanto ai primi, l'art. 21, al comma 1, stabilisce che "sono qualificati dirigenti gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque e svolgono attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.", specificando ai successivi commi 2 e 3 le fattispecie di preclusione per gli amministratori ad assumere la qualità di dirigente (consistente rispettivamente nell'essere o essere stati componenti di organismo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art 16, comma 2, ovvero di essere amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento o di essere stati in carico nel biennio precedente) e puntualizzando al comma 4 che "i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici nè assumere la qualifica di dirigente o collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico".
Sono qualificati collaboratori nella gestione sportiva delle società, ai sensi dell'art. 22, comma 1, "... coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.". Essi "...non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, nè assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico".
Dei tecnici si occupa l'art. 23 stabilendo che "Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” (comma 1) e precisando al comma 2 che essi "...sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali" e al comma 3 che "i tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico".
I compiti dei tecnici sono elencati all'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico e consistono nella tutela e valorizzazione del potenziale tecnico - atletico della società per la quale sono tesserati (lett. a); nella cura della formazione tecnica e nelle condizioni fisiche dei calciatori (lett. b); nella promozione tra i calciatori della conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie (lett. c); nel disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e nell'adempiere tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalla società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse".
9.2. Sebbene non possa negarsi la peculiarità e l'importanza della figura del tecnico all'interno della società (sottolineata anche dalla previsione secondo cui le società possono avvalersi soltanto di tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico), deve nondimeno evidenziarsi che la sua attività e i suoi compiti hanno – appunto - natura eminentemente "tecnica", essendo rivolti, per conto e nell'interesse della società, alla formazione e alla crescita tecnico - culturale dei calciatori della società.
Sia pur svolta in piena autonomia, anche in ragione della sua specifica professionalità ed in coerenza con i compiti delineati dall'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, l'attività del tecnico è in ogni caso esclusivamente finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei progetti della società e della sua dirigenza: il tecnico non partecipa, se non in modo del tutto indirettamente ed in ogni caso giammai in modo decisivo e determinante, alle scelte fondamentali della società, all'attività di programmazione e di fissazione degli obiettivi da raggiungere e mette a disposizione della società le sue capacità professionali e la sua esperienza per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società, attraverso la cura, la valorizzazione, la preparazione e la crescita tecnico - culturale degli atleti.
Una simile attività, sicuramente peculiare e fondamentale per l'esistenza stessa della società, è pur sempre attività strumentale e di gestione rispetto all'attività di programmazione e fissazione degli obiettivi: la figura del tecnico non può essere ricompresa nella categoria dei dirigenti, non essendo il tecnico un amministratore o socio della società (art. 21 N.O.I.F.) con capacità, compiti e funzioni di programmazione e fissazione di obiettivi da conseguire; al contrario essa può ben rientrare in quella dei collaboratori (art. 22 N.O.I.F.), che svolgono, proprio come tutti i tecnici, attività, retribuita o comunque compensata, per la società e sono incaricati di funzioni che comportano responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva della F.I.G.C..
Il tecnico, in definitiva, ferma ed impregiudicata la peculiarità della sua figura e delle funzioni affidategli, è un collaboratore particolarmente qualificato, che svolge nell'ambito della società, per conto e nell'interesse della stessa, una specifica attività "tecnica" che, come più volte accennato in precedenza, concerne la tenuta, la valorizzazione, la formazione e la crescita atletica e culturale dei calciatori della società stessa.
9.3. Tale ricostruzione sistematica del resto è coerente e conforme con alcuni principi generali dell'organizzazione amministrativa dell'ordinamento statuale.
Infatti, mutuando categorie proprie di quest'ultimo, non è irragionevole ritenere che il legislatore, nel delineare una struttura organizzativa snella e funzionale della società, finalizzata al corretto ed ordinato svolgimento della sua attività sportiva, abbia inteso attribuire ai dirigenti compiti e funzioni per così dire di "indirizzo politico", consistenti nella programmazione e nella fissazione degli obiettivi da perseguire nelle singoli stagioni sportive, e ai collaboratori compiti di gestione, attuazione ed esecuzione dei programmi, compiti che sono propri anche della figura del tecnico, per quanto puntualmente specificati nell'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico.
9.4. Orbene, l’applicabilità dell'art. 22 bis delle N.O.I.F alla figura dei tecnici non discende da una sua interpretazione estensiva o analogica (inammissibile secondo il Tribunale di primo grado perché violativa dei principi di cui agli artt. 25 Cost. e 14 delle preleggi), né da una interpretazione coerente con la sua ratio e asseritamente rispettosa della voluntas legis (come sostenuto dalla Procura senza però riuscire ad indicare elementi obiettivi ed inequivoci di tali spunti ricostruttivi), quanto piuttosto dal fatto che la categoria dei tecnici è ricompresa in quella dei collaboratori per tutte le ragioni in precedenza indicate.
Pertanto, non è necessaria alcuna norma specifica ed espressa affinché anche per i tecnici trovino applicazione le previsioni sui requisiti di onorabilità: sono proprio i compiti affidati ai tecnici direttamente dalle norme del Regolamento Tecnico, in particolare quello di disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori (art. 19, comma 1, lett. d), a giustificare la necessità del possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal più volte citato art. 22 bis NOIF.
9.5. Alla luce delle considerazioni svolte, non essendoci contestazioni sul fatto posto a base del deferimento [(cioè l'aver il sig. L.* S.* omesso di dichiarare in occasione del tesseramento per l'A.S.D. R* per la s.s. 2021/2022 di essere stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di *, divenuta irrevocabile il *, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni)] deve essere dichiarata la responsabilità del deferito per quel fatto.
A tanto consegue anche la preclusione al tesseramento fino a quando non saranno cessate le cause di preclusione di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F.
Quanto alla sanzione da irrogare la Corte è dell'avviso che, in ragione della gravità dei fatti, la richiesta avanzata dalla Procura Federale della squalifica per cinque anni sia congrua; tale sanzione, in omaggio ai principi di afflittività ed effettività, decorrerà dalla data del nuovo eventuale tesseramento.
Resta da precisare, per completezza, che nell'atto di reclamo la Procura ha formulato pure una non meglio precisata proposta di preclusione; malgrado la richiesta di chiarimenti sul punto appositamente avanzata in udienza al rappresentante della Procura, alcun ulteriore puntuale precisazione è stata fornita al riguardo ed in particolare non è stato chiarito se con essa si intendesse far riferimento ad una proposta di radiazione: nel dubbio tale richiesta generica e priva di qualsiasi adeguata motivazione, non può essere così interpretata, anche per gli effetti irreversibili che deriverebbero dalla radiazione.
10. In conclusione alla stregua delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della decisione reclamata, il deferito deve essere dichiarato responsabile del fatto contestato con il deferimento, con preclusione al tesseramento fino a quando non saranno cessate le cause di preclusione di cui all'art. 22 bis delle NOIF; allo stato va irrogata la sanzione della squalifica per 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data del nuovo eventuale tesseramento.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata:
- dichiara il Sig. L. S. responsabile del fatto contestato con deferimento con conseguente preclusione al tesseramento fino a quando non saranno cessate le cause preclusive di cui all'art. 22 bis NOIF;
- irroga allo stesso la sanzione della squalifica per 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del nuovo eventuale tesseramento.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE
Carlo Saltelli
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce