F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN – SD del 22 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 1742/547pf21-22/GC/SA/ff del 22 luglio 2022 nei confronti della società AC Nardò Srl – Reg. Prot. 12/TFN-SD

Decisione/0041/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0012/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1742/547pf21-22/GC/SA/ff del 22 luglio 2022 nei confronti della società AC Nardò Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 1742/547pf21-22/GC/SA/ff del 22 luglio 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la Società AC Nardò Srl, per rispondere della violazione degli artt. 2, comma 1; 4, comma 1; 6, comma 3; 26, comma 1 e comma 6 del CGS e 62, comma 2, delle NOIF per responsabilità conseguente agli atti e comportamenti posti in essere da un folto gruppo di propri sostenitori, allo stato ignoti, al termine della gara AC Nardò – FBC Gravina Srl del 13.02.2022, valevole per il campionato di serie D – girone H, nell’area esterna immediatamente adiacente allo stadio comunale di Nardò, resisi protagonisti di una fitta sassaiola all’indirizzo dell’autobus della società ospite che aveva appena varcato il cancello di uscita del detto stadio onde ritornare a Gravina di Puglia.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Condotta gravemente violenta posta in essere dalla tifoseria della società AC Nardò al termine della gara AC Nardò – FBC Gravina del 13.02.2022, valevole per il campionato di serie D – girone H”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 15 marzo 2022 al n. 547 pf 21-22.

Nel corso dell’attività istruttoria sono state raccolte le dichiarazioni testimoniali dei soggetti presenti all’evento, ed è stata acquisita la relazione di servizio datata 13.2.2022 redatta dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Nardò, con annessi verbale di constatazione di danneggiamento pullman targato FA548DK e verbale di rilievi fotografici effettuati sul detto mezzo.

A seguito della notifica della CCI non sono pervenute memorie difensive, né richieste di audizione. L’atto di deferimento risulta ritualmente notificato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 9.8.2022, la società AC Nardò Srl, in persona del suo amministratore delegato, sig. Salvatore Dell’Anna, si è costituita con il ministero dell’avv. David Dell’Atti che ne ha chiesto il proscioglimento.

In tesi, la difesa della società sostiene che, in quanto ignoti gli autori dei fatti, gli stessi non possano ascriversi ai tifosi della stessa; rileva che il mancato intervento della polizia, limitatasi a scortare l’autobus senza procedere alla identificazione degli autori dei fatti, escluderebbe che gli stessi si siano verificati nell’area esterna o immediatamente adiacente allo stadio o comunque appena varcato il cancello; contesta l’attendibilità dei testi sentiti nella fase delle indagini; contesta che vi sia stata violazione dell’art. 62, comma 2 , NOIF e art. 6, comma 3, CGS che fanno riferimento al comportamento tenuto dai sostenitori sui campi di gioco e non al loro esterno; contesta la ricorrenza del pericolo per l’incolumità pubblica o del danno grave all’incolumità fisica di una o più persone previsti dall’art. 26, comma 1, CGS.

Il dibattimento

L’udienza del 9.8.2022, fatti salvi i diritti di prima udienza, è stata rinviata a quella del 15.9.2022.

All’udienza del 15.9.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale; l’avv. David Dell’Atti, in rappresentanza della società AC Nardò Srl; i sigg.ri Silvano Toma e Alessio Antico, quali dirigenti della società deferita.

L’avv. Luca Zennaro, ritenuta sufficientemente provata la responsabilità della società, si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di 3.000,00.

L’avv. Dell’Atti, ripercorsi taluni passi della memoria difensiva in atti, si è riportato alla stessa ed ha insistito per il proscioglimento della società.

La decisione

1. Il Collegio ritiene provata la responsabilità della società deferita nei termini di seguito specificati.

2. In punto di fatto rivestono in primo luogo rilievo probante le dichiarazioni dei signori Gilli Matteo e Massari Francesco, rispettivamente capitano e dirigente accompagnatore della squadra del Gravina, sulla cui contestata attendibilità, solo perché tesserati della società FBC Gravina, non vi è motivo di dubitare, proprio in ragione della loro univocità, concordanza e specificità, senza profili di contraddittorietà.

Il Gilli, che si trovava a bordo dell’autobus, ha chiaramente dichiarato che “ il pullman, all’atto di uscire fuori dal cancello dello stadio fu attinto dal lancio, presumibilmente di pietre. Dalla mia seduta nella penultima fila a bordo del mezzo, ho potuto constatare dei danni subiti al parabrezza anteriore causati da un gruppo di tifosi del Nardò composto da 20/30 persone che ho avuto modo di individuare al momento del loro superamento da parte del pullman il cui autista affrettò le manovre per non sostare oltre nel loro raggio di azione. Ricordo che all’atto del suddetto lancio, la Polizia presente sul posto non ebbe ad assumere alcuna immediata iniziativa e solo successivamente, presso un’area di servizio, gli Agenti occupanti le macchine di scorta al pullman effettuarono dei rilievi fotografici e verbalizzarono le dichiarazioni dell’autista.”

Dello stesso tenore le dichiarazioni del dirigente accompagnatore, che seguiva l’autobus a bordo della propria auto e che, poco prima che l’automezzo varcasse il cancello, affacciatosi all’esterno, aveva già notato sulla sinistra “la presenza di un gruppo di almeno 40/50 tifosi molti dei quali travisati con mascherine (il riferimento è ai DPI - dispositivi di protezione individuale da utilizzare nel contesto della COVID-19: nds) e sciarpe dei colori sociali della locale squadra in evidente atteggiamento ostile. [………] come il pullman varcò con il muso anteriore il cancello d’suscita, il sottoscritto, che nel frattempo si era messo alla guida della propria autovettura, sentì per meno di un minuto, il rumore delle pietre che colpivano il mezzo. Ciò nonostante, la responsabile dell’OP esortò l’autista a lasciare lo stadio, mentre io, per non subire danni alla mia auto, mi rifiutai facendo retromarcia e rientrando più verso l’interno della struttura dello stadio. Ho avuto modo comunque di vedere il pullman allontanarsi, scortato da una macchina della Polizia di Stato……. Solo successivamente …. il sottoscritto raggiungeva l’automezzo della squadra presso un’area di servizio sulla tangenziale per Brindisi …”.

Di segno concorde anche le dichiarazioni del titolare dell’azienda di noleggio e conducente del bus, Strecapede Pasquale: “… non appena ebbi a superare per meno della metà della lunghezza del pullman il cancello di uscita, iniziò una sassaiola che danneggiò il parabrezza anteriore e parte della carrozzeria sul lato sinistro del mezzo. La Polizia anziché farmi fermare come avrei voluto, mi esortò a proseguire immediatamente. Ricordo che il gruppo dei tifosi locali che effettuò il lancio di pietre, composto tra le 30 e le 50 persone, era posizionato esattamente di fronte al cancello di uscita e molti di loro indossavano sciarpe della squadra o mascherine anticovid.”

Le dichiarazioni testé riportate, dunque, affermano concordemente che l’aggressione avvenne nel mentre il bus si accingeva a varcare il cancello di uscita; che all’esterno dello stadio, dunque in un’area esterna immediatamente adiacente, era posizionato un gruppo di alcune decine di tifosi travisati con sciarpe e mascherine; che il lancio di pietre attingeva il parabrezza ed il lato sinistro del mezzo, ovvero sul lato in cui il Massari riferisce di avere visto posizionato il gruppo dei tifosi prime che il bus uscisse. Che il lancio di pietre sia avvenuto al momento dell’uscita dallo stadio risulta anche dalla relazione di servizio trasmessa dal Commissariato di P.S. di Nardò, ove è dato leggere che “[…] alcuni tifosi del Nardò sostavano fuori dallo stadio ed all’uscita del bus della squadra del Gravina ignoti lanciavano pietre causando il danneggiamento del parabrezza anteriore.”

Risulta altresì confermato, dal verbale di constatazione fatto tenere dal Commissario di P.S. di Nardò, che i danni non venivano constatati al momento, “ma veniva constatato il tutto sulla SS 101 presso il carburanti Q8”.

Resta dunque sicuramente accertato che il lancio di pietre ebbe luogo nella fase di uscita del mezzo dallo stadio da parte di tifosi locali travisati che si trovavano al suo esterno, nei pressi del cancello di uscita del pullman con a bordo la squadra avversaria, in un’area immediatamente adiacente all’impianto, rimasti ignoti solo perché non identificati dagli agenti di P.S. che, per evidenti ragioni di sicurezza, indussero il conducente del mezzo a proseguire la marcia.

La circostanza che gli autori del lancio siano rimasti ignoti, però, non equivale ad escludere che gli autori del lancio siano stati i tifosi, come vorrebbe fare intendere la difesa della Società.

3. È vero, d’altro canto, che gli artt. 6, comma 3, CGS e 62, comma 2, NOIF attengono alla diversa fattispecie della responsabilità della società, rispettivamente, del mantenimento dell’ordine pubblico e per il comportamento dei sostenitori sul proprio campo, ma non al suo esterno.

Pur tuttavia, nella fattispecie in esame il rilievo è privo di effetti pratici.

I fatti ascritti, infatti, rientrano a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 26, comma 1, CGS, a mente del quale le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

4. Ha anche eccepito, la difesa della società, quanto alla ricorrenza della fattispecie prevista dall’art. 26, comma 1, CGS, che dal fatto non sia derivato “un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità di una o più persone”.

Senza che sia necessario richiamare le categorie individuate da dottrina e giurisprudenza in materia di fatti violenti in genere, nonché di reati di danneggiamento e di pericolo, sia qui sufficiente rimarcare che il lancio di pietre, di per sé considerato, configura un fatto violento idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità, tenuto conto che sul bus, al momento del lancio, si trovava un numero imprecisato di persone, tutte ipoteticamente e indistintamente attingibili dalle pietre.

5. Ancora in punto di diritto, da ultimo, la difesa della società ha eccepito la inesistenza dell’art. 26, comma 6, per la cui violazione è stata pure deferita, perché limitata a soli quattro commi la previsione normativa di detto articolo.

L’eccezione non aggiunge e non toglie nulla a quanto oggetto di deferimento, evidentemente frutto di un lapsus calami il richiamo al comma 6.

6. Alla luce di quanto precede, in definitiva, ritenuto che nell’ambito della Giustizia sportiva, per affermare la responsabilità disciplinare, il valore probatorio si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (come è invece previsto nel penale), in quanto è pacificamente sufficiente il raggiungimento della ragionevole certezza, anche sulla base di indizi univoci, concordanti e puntuali (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; cfr: CFA, Sez. I, n.76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021), il Collegio ritiene ragionevolmente provata la responsabilità della società AC Nardò Srl per i fatti ascritti, di cui è chiamata a rispondere ex 26, comma 1, CGS-FIGC.

7. Successivamente al verificarsi dei fatti la Società deferita non ha in alcun modo preso le distanze dai propri sostenitori, né tanto meno si è scusata con l’Azienda danneggiata per il danno procurato, essendosi invece anche rifiutata di accedere alla richiesta di risarcimento.

Sebbene la società AC Nardò Srl debba rispondere del comportamento violento dei propri sostenitori solo ai sensi dell’art. 26, comma, 1, CGS, in punto sanzioni il Collegio, tenuto conto della gravità dei fatti e del comportamento della deferita anche successivamente al loro verificarsi, ritiene che sanzione congrua sia quella dell’ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00) con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società AC Nardò Srl la sanzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022.

 

IL RELATORE

Amedeo Citarella

 

IL PRESIDENTE

      Carlo Sica

 

Depositato in data 22 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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