F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN – SD del 22 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3818/821pf21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. Mario Ceri e della società US Grosseto 1912- Reg. Prot. 35/TFN-SD

Decisione/0042/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3818/821pf 21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. Mario Ceri e della società US Grosseto 1912,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 19 agosto 2022, a carico di:

1 il sig. Mario Ceri, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Grosseto 1912, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

2 la società US Grosseto 1912 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mario Ceri, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e la società US Grosseto 1912, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza, l’avv. Luca Zennaro per la Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della società US Grosseto 1912, i quali hanno pattuito una sanzione pari ad euro 13.334,66 (tredicimilatrecentotrentaquattro/66); ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone irrogarsi nei confronti della società US Grosseto 1912 la sanzione di euro 13.334,66 (tredicimilatrecentotrentaquattro/66) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 22 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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