F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/TFN – SD del 23 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3482/823pf 21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti del sig. Filippo Raiola e della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 34/TFN-SD

Decisione/0043/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0034/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3482/823pf 21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti del sig. Filippo Raiola e della società Paganese Calcio 1926 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’11 agosto 2022, Prot. 3482/823pf 21-22/GC/CAMS/mg, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Filippo Raiola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere delle seguenti violazioni:

- art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

- art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

2) la società Paganese Calcio 1926 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente all’epoca dei fatti, sig. Filippo Raiola, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 10 maggio 2022, riscontrava il mancato adempimento, da parte della Paganese Calcio 1926 Srl, degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021.

In particolare, gli impegni assunti e non rispettati dalla Paganese erano quelli:

- di tesserare, entro il termine dell’1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, ovvero quelli previsti in via alternativa dal suddetto punto 1), lettera e), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali;

- di partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ovvero quelli previsti in via alternativa dal suddetto punto 1), lettera f), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali.

Preso atto di ciò, la Commissione trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 13 giugno 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 823 pf 21-22, avente ad oggetto “Mancato adempimento della società Paganese Calcio 1926 Srl degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2021- 2022”.

Espletate le indagini e acquisiti i moduli di censimento della Società Paganese Calcio 1926 Srl, relativi alla stagione sportiva 2021/2022, nonché la segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 18.05.2022, con i relativi allegati, tra cui la dichiarazione sottoscritta in data 9 giugno 2021 dal Presidente della società, sig. Filippo Raiola, con la quale lo stesso assumeva gli impegni di cui sopra, la Procura Federale, in data 6 luglio 2022, notificava l’avviso di conclusione delle indagini.

Con pec del 12 luglio 2022, l’Avv. Eduardo Chiacchio, in qualità di legale del sig. Filippo Raiola e della società Paganese Calcio 1926 Srl, chiedeva, ed otteneva poi, copia degli atti.

In data 17 agosto 2022, la Procura Federale, non essendo state depositate memorie difensive né avanzate richieste di audizione, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Paganese Calcio 1926 Srl ed il Presidente della stessa, sig. Filippo Raiola.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 15 settembre 2022.

La fase predibattimentale

In data 12 settembre 2022 entrambi i deferiti si costituivano a mezzo dell’Avv. Eduardo Chiacchio, depositando ciascuno una propria memoria difensiva di eguale contenuto, con la quale chiedevano, in via principale, il proscioglimento, in subordine, ai fini della entità della sanzione, l’applicazione del principio della continuazione ovvero degli artt. 12 e 13 del CGS, con riduzione della pena al di sotto del minimo edittale.

Nel merito, sia la società e sia il Presidente sostenevano la mancanza di qualsivoglia responsabilità, essendo stati impossibilitati ad adempiere alle obbligazioni assunte.

Il dibattimento

All’udienza del 15 settembre 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti. Compariva personalmente anche il sig. Filippo Raiola.

La Procura Federale si riportava all’atto di deferimento chiedendone l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Raiola, giorni 40 (quaranta) di inibizione in continuazione tra le due violazioni contestate;

- per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

L’avv. Chiacchio si riportava alle memorie difensive depositate in atti sostenendo, ancora una volta, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, avendo il Comune di Pagani disposto, per la stagione 2021/2022, il divieto di utilizzare i campi sportivi a causa della pandemia, ad eccezione di quello ove si allenava la prima squadra, e non avendo trovato genitori disposti a far allenare le proprie figlie lontano da Pagani.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte addebitate.

Come si è innanzi detto, la condotta contestata ai deferiti consiste nel mancato adempimento degli impegni assunti con la dichiarazione, sottoscritta dal Presidente Raiola, di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021.

Tali norme così recitano:

A) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile.

L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione a Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. L’impegno, in alternativa, è rispettato se:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

- la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

L’istituto da prendere in considerazione è quello delle obbligazioni alternative e facoltative.

Come noto, le obbligazioni alternative sono quelle obbligazioni nelle quali sono dedotte due prestazioni, alternative tra loro, ed il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni.

Le prestazioni dedotte nel rapporto, in altri termini, sono poste tutte sullo stesso piano ed il debitore potrà liberarsi eseguendo una delle prestazioni.

Vi possono essere anche obbligazioni alternative multiple, nelle quali oggetto della obbligazione sono più di due prestazioni. La scelta della prestazione da adempiere, tra le varie poste in alternativa, spetta al debitore, salvo che tale facoltà di scelta non sia stata espressamente attribuita al creditore o ad un terzo (art. 1286 cod.civ.).

Una volta avvenuta la scelta, l’obbligazione diventa semplice, ovvero si concentra sulla prestazione scelta.

L’obbligazione alternativa si contrappone all’obbligazione facoltativa o con facoltà alternative, che è quella obbligazione nella quale la prestazione è una, ma il debitore, se vuole, ha la facoltà di liberarsi prestandone una diversa.

In tale ultima ipotesi, dunque, l’oggetto della obbligazione è unico, essendo unica la prestazione dovuta, pur potendo il debitore scegliere di liberarsi eseguendo un’altra prestazione, anch’essa prevista dall’accordo.

La differenza tra i due tipi di obbligazione rileva soprattutto nel caso di impossibilità di eseguire la prestazione dedotta.

Difatti, nelle obbligazioni alternative, laddove l’impossibilità di eseguire la prestazione, non per colpa del debitore, avvenga dopo la scelta della prestazione da adempiere tra quelle poste in alternativa, l’obbligazione si estinguerà. Nel caso, invece, in cui l’impossibilità della prestazione, per colpa o meno del debitore, avvenga prima che la scelta sia compiuta, l’obbligazione si trasformerà in obbligazione semplice, essendo comunque dovuta la prestazione alternativa rimasta possibile (art. 1288 cod.civ.). Nelle obbligazioni facoltative, invece, essendo unico l’oggetto, l’impossibilità della prestazione non per colpa del debitore determinerà l’estinzione dell’obbligazione. Nel caso, viceversa, in cui l’impossibilità sia per colpa del debitore, costui non potrà ritenersi liberato.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, risulta evidente la responsabilità dei deferiti.

Come risulta dalla memoria di costituzione e come ribadito in udienza, i deferiti hanno sostenuto la mancanza di qualsivoglia responsabilità per l’impossibilità di svolgere l’attività di settore femminile, atteso che nella prima parte dell’annata calcistica il Comune di Pagani è stato infestato dal Covid 19, con la conseguenza che l’unico impianto sportivo utilizzabile, nell’ambito comunale, sarebbe stato lo stadio “Marcello Torre”.

I deferiti hanno poi spiegato di essere stati costretti a stipulare un contratto per concessione d’uso di spazi pagando una cifra ragguardevole per far allenare i giovani calciatori.

A ciò si aggiunga, sempre secondo i deferiti, la riluttanza dei genitori delle giovani calciatrici di far allenare le figlie lontano da Pagani.

Ebbene, tali circostanze non possono aver rilievo alcuno laddove si voglia ritenere, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una obbligazione alternativa o, come nel caso di specie, di una obbligazione alternativa multipla.

Dall’esame degli atti si evince che, allorquando era scaduto il termine assegnato dalle norme per l’adempimento delle obbligazioni assunte (1 febbraio 2022), la Paganese Calcio 1926 srl, soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta.

Di conseguenza, l’impossibilità dedotta (a prescindere dalla sua rilevanza), sia essa per colpa o meno del debitore, di eseguire le prestazioni di cui alle lett. e) ed f) capo A), n. 1), Titolo III del Sistema delle Licenze, aveva determinato il sorgere dell’obbligo di eseguire una delle prestazioni alternative rimasta possibile. Obbligo, anch’esso, restato inadempiuto.

In altri termini, se anche si volesse dare rilievo alla circostanza che, per ragioni non imputabili, le prestazioni di cui alle lett. e) ed f) capo A), n. 1), Titolo III del Sistema delle Licenze siano divenute impossibili, la Paganese Calcio avrebbe ben potuto, per liberarsi dall’obbligazione, eseguire le altre prestazioni previste da tali norme, tenendo anche conto del fatto che le prestazioni poste come alternative non necessitavano di ulteriori impianti sportivi o di trasferte per gli allenamenti.

Al medesimo risultato si perviene anche laddove le obbligazioni in questione le si vogliano considerare come facoltative.

Si è visto, difatti, che il debitore risulterà liberato dall’unica prestazione alla quale è tenuto solo laddove l’impossibilità di eseguirla dipenda da causa allo stesso non imputab le.

Tale circostanza, tuttavia, non è ravvisabile nel caso di specie.

È pacifico che sul debitore gravi l’onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.

Tale onere non è stato in alcun modo assolto dai deferiti.

Costoro, difatti, hanno tentato di dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile sulla base di mere affermazioni non supportate non solo da alcuna prova ma neppure da elementi che possano quantomeno essere qualificati come indizi.

I deferiti, difatti, hanno depositato in atti solo una “dichiarazione” del Sindaco di Pagani con la quale si attesta che, nella stagione sportiva 2021/2022, l’unico impianto sportivo operativo del Comune era lo stadio “Marcello Torre”.

Tale dichiarazione, ad avviso del Tribunale, non ha rilievo alcuno, essendo mancante del numero di protocollo e della data.

Manca, inoltre, qualsivoglia prova, in ordine al rifiuto dei genitori delle calciatrici di far allenare le proprie figlie in luoghi diversi dal Comune di Pagani, così come sostenuto in udienza dai deferiti, ovvero la prova che i deferiti abbiano quantomeno tentato di cercare spazi diversi ove poter far allenare le giovani calciatrici, essendo, in ogni caso, del tutto ininfluenti, in ordine alla dimostrazione dell’impossibilità della prestazione, eventuali questioni economiche legate alla locazione di tali spazi.

Dagli atti non risulta neppure che i deferiti, ritenendosi impossibilitati ad adempiere le obbligazioni assunte a causa delle difficoltà nell’individuare luoghi ove svolgere gli allenamenti e giovani calciatrici disposte a tesserarsi, abbiano esposto tale situazione alla Lega.

Tale atteggiamento non può che dimostrare un disinteresse dei deferiti in ordine alla componente femminile del calcio giovanile. Ciò, soprattutto, alla luce degli sforzi profusi, come riferito dagli stessi deferiti, per continuare a mantenere il settore giovanile maschile.

A ciò si aggiunga che l’impossibilità della prestazione, per essere rilevante ai fini dell’estinzione dell’obbligazione, deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso.

Requisiti certamente non ravvisabili nella fattispecie in esame.

In definitiva, alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per gli addebiti contestati, non avendo gli stessi ottemperato agli obblighi assunti con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021.

Quanto alle sanzioni, il n. 1 del capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali stabilisce che In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o) e p) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

I deferiti hanno chiesto l’applicazione del principio della continuazione, in quanto le violazioni addebitate sarebbero una derivante dall’altra, dal momento che, non essendo stato possibile tesserare le atlete (lett. e), di conseguenza non è stato possibile neppure partecipare ai campionati e/o tornei esordienti e/o pulcini (lett. f).

In subordine, hanno chiesto l’applicazione degli artt. 12 e 13 del CGS, con riduzione della pena al di sotto del minimo edittale. La Procura ha, invece, chiesto l’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Presidente, ridotta a 40 per effetto della continuazione e di euro 40.000,00 di ammenda per la società.

Il Tribunale ritiene non applicabile, nel caso di specie, il principio della continuazione.

Preliminarmente, va ritenuta non fondata la dedotta conseguenzialità tra le condotte contestate.

Si tratta, difatti, di due condotte autonome e indipendenti: la prima consistente nella violazione dell’impegno a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, la seconda nella violazione dell’impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile.

È evidente che la società avrebbe potuto partecipare al campionato Under 15 con calciatrici di età ricompresa tra i 12 ed i 15. Ma soprattutto ciò che più conta è che, come innanzi detto, entrambi gli impegni potevano essere soddisfatti con modalità alternative, pertanto, nessuna necessaria conseguenzialità è ravvisabile tra le prestazioni non ottemperate.

La continuazione, in ogni caso, può ritenersi sussistente allorquando un soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni.

Elemento caratterizzante la fattispecie è, dunque, l’univocità del disegno criminoso.

La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che l'identità del disegno criminoso non possa presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Cass. pen. 5 dicembre 2017, n. 2224).

I deferiti, oltre a riferire che le violazioni addebitate sarebbero l’una la derivazione dell’altra, nulla hanno dedotto o provato in ordine alla sussistenza di un unico programma delittuoso, deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali.

Di qui l’impossibilità di riconoscere la continuazione tra le violazioni contestate.

Trattandosi di concorso materiale, il criterio per la determinazione della sanzione è quello del cumulo materiale e, dunque, la sanzione non potrà che essere quella corr spondente alla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni, come, del resto,previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali.

Il Tribunale ritiene non applicabili neppure gli artt. 12 e 13 del CGS.

Preliminarmente, va evidenziato che nessuna delle circostanze attenuanti contemplate dall’art. 13 CGS risulta sussistere nella fattispecie in esame.

Il Tribunale è consapevole che, ai fini del calcolo delle sanzioni, occorre avere come parametro di riferimento la natura e la gravità dei fatti commessi, così come è consapevole della giurisprudenza che ritiene non costituire limiti invalicabili gli eventuali minimi edittali previsti dal CGS, dovendo valutare le questioni anche in termini di proporzionalità.

Tuttavia, le evidenze processuali hanno dimostrato che i deferiti, a differenza di quanto hanno fatto per i giovani calciatori, non hanno neppure tentato di adempiere quanto loro imposto al fine di incentivare il settore giovanile del calcio femminile, dimostrando, come innanzi detto, un completo disinteresse riguardo a detto settore.

Non si ravvisano, pertanto, motivi tali da legittimare una deroga ai minimi edittali previsti dalle norme del Sistema delle Licenze Nazionali.

Congrue, pertanto, risultano le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Raiola, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022.

 

IL RELATORE

Francesca Rinaldi      

                                                                                                                     

IL PRESIDENTE

      Carlo Sica

 Depositato in data 23 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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