F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0029/CFA pubblicata il 26 Settembre 2022 (motivazioni) – Sig. Andrea Saitta + altri/Procuratore Federale Interregionale
Decisione/0029/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0020/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0021/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0022/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0023/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0024/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Francesca Morelli - Componente (relatore)
Salvatore Mezzacapo – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Claudio Franchini - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami di seguito riportati:
- 0020/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Andrea Saitta;
- 0021/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Simoni Simone;
- 0022/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Becattini Marco;
- 0023/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Frediani Emiliano;
- 0024/CFA/2022-2023 proposta dal sig. Privitera Mattia
per la riforma della Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 12/TFT del 16/08/2022);
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi l'avv. Matteo Corri per il sig. Andrea Saitta, gli avvocati Federico Bagattini ed Alberto Renzi per il sig. Simone Simoni, gli avvocati Pierfilippo Capello e Vincenzo Calandrelli per il signor Marco Becattini, nonché il sig.Becattini personalmente, l'avv. Francesco Rondini per il signor Emiliano Frediani, gli avvocati Ilaria Agati e Marco Checcucci per il sig. Mattia Privitera, nonché il sig. Privitera personalmente, l'avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana ha dichiarato i reclamanti responsabili della violazione dell’art.30 co.1 e 2 e dell’art.14 co.1 lett.c ed o CGS per avere gli stessi, prima e durante la gara Tau Calcio Altopascio-Figline 1965 dell’11.5.22 valevole par la poule del Campionato di Eccellenza della Toscana per la promozione in serie D, terminato con il punteggio di cinque reti a una, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svogimento ed il risultato della gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la segnatura di un elevato numero di reti da parte della squadra della Tau Calcio Altopascio, al fine di creare le condizioni di classifica ( con riferimento alla differenza reti) che avrebbero consentito alla ASD Figline 1965 di essere promossa direttamente in serie D nel caso di realizzazione di due risultati su tre ( vittoria della Tau Altopascio e vittoria della Livorno 1915) nel successivo incontro della stessa poule promozione fra la US Livorno 1915 e la Tau Calcio Altopascio; in particolare, i signori Simone Simoni, Emiliano Frediano e Marco Becattini concordavano e decidevano l’alterazione del risultato della gara e fornivano ai calciatori della squadra schierata dalla ASD Figline 1965, anche con i loro atteggiamenti e comportamenti, l’indicazione concludente di subire un elevato numero di reti favorendo la segnatura delle stesse da parte della squadra avversaria; il signor Vanni Burzagli, che giocava con il ruolo di portiere, al quarantasettesimo minuto del secondo tempo non interveniva volontariamente a fermare il pallone diretto nella porta dalla stessa difesa calciato da un avversario in esecuzione di un calcio di punizione, consentendo così la segnatura della terza rete da parte della squadra della Tau Altopascio; il signor Andrea Saitta che giocava la gara ricoprendo il ruolo di capitano della squadra, in occasione della quarta rete segnata dalla Tau Altopascio al quarantanovesimo minuto del secondo tempo, pur partendo e dovendo dare inizio ad un’azione di attacco, effettuava un retropassaggio volontario al portiere della propria squadra, signor Vanni Burzagli e quest’ultimo interveniva volontariamente in maniera tale da consentire ad un avversario di impossessarsi del pallone in gioco e di segnare agevolmente la rete; il signor Mattia Privitera che giocava la gara ricoprendo anche il ruolo di vice capitano della squadra, a sua volta, in occasione della segnatura della quinta rete da parte della Tau Calcio Altopascio al cinquantesimo minuto del secondo tempo, ricevendo un passaggio dal portiere della propria squadra, signor Vanni Burzagli e tratteneva volontariamente il pallone fra i piedi senza passarlo deliberatamente ad un compagno, così consentendo volontariamente all’intervento agevole di un calciatore della squadra avversaria che si impossessava del pallone e segnava indisturbato la rete; con l’aggravante per tutti di cui all’art.30 co.6 CGS della effettiva alterazione del risultato della gara.
Più precisamente, il Presidente Simoni è stato ritenuto responsabile dell'illecito omissivo di cui all'art.30 co.7 CGS.
Il reclamo proposto nell’interesse del signor Andrea Saitta denunzia l’erroneità e la carenza della motivazione su punti decisivi della contestazione disciplinare.
Pur dando conto dell’ammissione di responsabilità da parte del giocatore, la difesa sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fornire una logica ed esaustiva motivazione della sua responsabilità, analizzandone in termini approfonditi la condotta e dando conto del percorso logico seguito per affermarne la colpevolezza, rifuggendo da una generica equiparazione della condotta dei giocatori, posto che al signor Saitta, differentemente che ad altri, viene attribuita una sola giocata scorretta.
Con il secondo motivo ci si duole dell’eccessività della sanzione, tale da determinare la fine della carriera del giocatore, soprattutto se raffrontata a quelle inflitte al portiere, che ebbe un ruolo in tutte le giocate scorrette, ed all'allenatore Becattini.
Con il terzo motivo si deduce l’omessa ed illogica motivazione circa la mancata commutazione della sanzione ai sensi dell’art.128 CGS.
Il reclamo presentato nell’interesse del signor Simone Simoni, denunzia, con il primo motivo, l’insussistenza della violazione dell’art.30 co.7 CGS, in assenza di un obbligo di denuncia in capo al reclamante, in applicazione del principio nemo tenetur se detegere.
Si sostiene che l’obbligo di denuncia di cui all’art.30 co.7 CGS non può che essere rivolto a soggetti terzi, rispetto all’illecito tentato o consumato; qualora si discuta di un illecito che riguarda la stessa società che lo abbia commesso attraverso i suoi tesserati, non si può pretendere che il suo legale rappresentante si autodenunci, dato il rapporto di immedesimazione organica fra il presidente legale rappresentante della società e la società stessa.
Si ricorda, comunque, che il reclamante, una volta instaurato il procedimento disciplinare, ha fornito la massima collaborazione agli inquirenti.
Con il secondo motivo si denunzia l’insussistenza della violazione dell’art.30 co.7 CGS in assenza di concreta offensività della condotta, posto che i fatti avvenuto durante l’incontro erano già stati denunciati dai dirigenti il giorno successivo, tanto è vero che si era subito instaurato il procedimento disciplinare.
Con il terzo motivo si chiede che il fatto sia riqualificato nell’illecito di cui all’art.4 CGS.
Con il quarto motivo ci si duole dell’eccessività della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art.13 co.1 lett.e) e 13 co.2 CGS.
Il reclamo presentato nell’interesse del signor Marco Becattini, allenatore, premette una serie di considerazioni in merito al regolamento della poule per la promozione, dirette a dimostrare che il tecnico non poteva avere alcun interesse a preordinare che la gara si concludesse con una differenza reti considerevole in favore dell’avversaria.
Ciò premesso, si sostiene che nessuno dei giocatori coinvolti ha riferito che l’allenatore Becattini fosse fra coloro che avevano deciso di perdere la partita con quattro goal di scarto, se verso la fine gara il risultato non fosse stato quello di vittoria o pareggio, infatti tale decisione era stata del direttore sportivo Frediani, il quale aveva convocato alcuni giocatori e li aveva messi a parte del suo progetto.
Pur non negandosi che l’allenatore Becattini fosse al corrente del progetto discusso dal dirigente sportivo Frediani con i giocatori, egli, secondo la difesa, non avrebbe tenuto alcuna condotta tale da far sorgere o rafforzare il proposito, salvo la adesione al progetto del direttore sportivo nelle ultime fasi della gara, quando ormai la situazione stava spontaneamente evolvendo verso quanto programmato dal dirigente Frediani.
Ciò premesso, si sostiene che la condotta del reclamante ebbe una rilevanza nulla o minima rispetto a quanto accaduto in campo, sicché non sarebbe configurabile l’illecito contestato o, comunque, dovrebbe essere ridimensionato l’apporto causale del reclamante con conseguente necessità di riduzione della sanzione.
Si contesta, in particolare, che la gravità delle sanzioni sia correlata all’eco mediatica della vicenda, dato che non potrebbe influire in alcun modo sulla gravità della condotta.
A sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, si evidenzia come né i giocatori né l’allenatore fossero ben consci del disvalore della condotta, che, peraltro, non giovò ad alcuno.
Il corretto comportamento serbato dal reclamante nel corso delle indagini dovrebbe essere valorizzato ex art.128 CGS, con l'irrogazione, in luogo della sanzione applicata, di quella della misura dei lavori socialmente utili. Si precisa inoltre che il signor Becattini si è auto sospeso dalla propria attività a far data dal 12 maggio 2022, quindi da quella data dovrà essere computato il periodo di squalifica.
Nel reclamo presentato nell’interesse del signor Emiliano Frediani, si eccepisce il difetto o l’insufficienza della motivazione sull’eccezione, proposta nel giudizio di primo grado, volta ad escludere la procedibilità dell’azione disciplinare in difetto di prova di un’attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2 co.2 CGS da parte del signor Frediani, soggetto non tesserato né inserito nell’organigramma della Società sportiva Figline 1965.
In proposito, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la posizione del signor Frediani all’interno della società sportiva e il versamento a suo favore di bonifici periodici.
Ne conseguirebbe, a dire della difesa, il difetto di giurisdizione in capo al Tribunale Federale Territoriale.
Si evidenzia, in via subordinata, come non vi sia prova del contributo causale da parte del signor Frediani, alla realizzazione dell’illecito e, in via ulteriormente subordinata, ci si duole della mancata applicazione delle attenuanti di cui all’art.13 co.2 CGS e 16 co.2 CGS.
Anche nel reclamo presentato nell’interesse del signor Mattia Privitera, premessa una ricostruzione dei fatti anche sulla base dei fotogrammi riproducenti le ultime fasi della partita, ci si duole dell’eccessività della pena inflitta, in ragione del limitato contributo causale e della fattiva collaborazione prestata dal giocatore, e della mancata applicazione di una sanzione sostitutiva.
La Procura Federale Interregionale ha presentato una memoria in cui insta per la conferma della decisione di primo grado e chiede l'acquisizione di un esposto presentato dal signor Emiliano Frediani il 23 agosto 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre preliminarmente procedere alla riunione dei reclami poiché riguardanti la medesima pronuncia.
2. Questa la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione di primo grado, non contestata, se non nei termini che verranno più oltre esaminati, nei reclami:
“In data 11.05.2022 aveva luogo la gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965 disputata nell’ambito del Torneo triangolare previsto dal Regolamento del Campionato di Eccellenza del C.R. Toscana (C.U. n. 75 del 21.04.2022 richiamante l’art. 51, c.5 e c. 6, delle N.O.I.F.) al fine di designare le due squadre aventi accesso diretto alla Categoria superiore – Serie D – mentre la terza sarebbe stata indicata da uno spareggio da disputarsi in fase nazonale. Il Torneo, all’uopo organizzato, ha impegnato, con gare da disputarsitra i 24 a ril ed l 15 maggio2 022, le Società prima classificate: Tau Calcio, per il girone A);U.S. Livorno1915 per l girone B); A.S.D. Figline 1965 per il girone C). La gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965, (penultima del Torneo) vedeva prevalere la Società Tau Altopascio con il risultato di cinque reti ad una, punteggio che ha visto aumentare in maniera considerevole le probabilità che la Società Figline potesse accedere, per il giuoco incrociato: risultati/differenza reti, direttamente alla Categoria superiore senza dover ricorrere allo spareggio in fase nazionale. L’esame delle modalità con le quali il risultato è stato conseguito, la sequenza delle reti segnate e, soprattutto, le circostanze con le quali le segnature sono avvenute, indica cosa sia realmente accaduto in quella gara. La Società Figline passa in vantaggio, su rigore, al 39’ del I tempo venendo prima raggiunta dalla Società avversaria all’8’ e, quindi, superata al 37’del secondo tempo. In questa situazione diventa determinante l’esito dell’ultima gara del Triangolare (Livorno / Tau Calcio Altopascio del 15.5.2022). Infatti, ove questa gara fosse terminata in pareggio, e solo in questo caso, la Società Figline sarebbe stata obbligata a disputare lo spareggio al fine di poter accedere alla Serie D, mentre negli altri due casi vi sarebbe stata direttamente ammessa. Quest’ipotesi, prevista ed esaminata dal Frediani nel corso della settimana precedente l’incontro, come evidenziato in istruttoria dalla deposizione resa dall’Allenatore Becattini e confermata dai Calciatori Saitta e Burzagli, si è verificata al momento del passaggio in vantaggio della Società Tau Altopascio, ovvero al 47° minuto del II tempo. Il tempo residuo per capovolgere il risultato della gara è esiguo (otto minuti) per cui, per non correre rischi ed apparendo improbabile, stante le diverse forze in campo, che la Società Tau potesse prevalere sul Livorno nella gara del 15.5.2022, non c’è altra possibilità che perdere la gara con il maggior scarto di reti possibile, tra le reti segnate e quelle subìte, come già preordinato. Da qui l’invito ai calciatori da parte del D.S., accolto e fatto proprio, ancorché con riluttanza, dal Becattini, a “far passare e lasciare segnare” gli avversari rivolto ai propri calciatori sia dal D.S. della Società che dall’Allenatore. Invito che raccolto da alcuni di essi (fra cui quelli qui deferiti) ha determinato la sconfitta della Società Figline per 5 a1”.
Tale ricostruzione è stata resa possibile sulla base delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dai calciatori coinvolti e dall’allenatore Becattini.
3. Preliminarmente deve essere valutata la richiesta di acquisizione, da parte della Procura Federale Interregionale, dell'esposto presentato dal signor Emiliano Frediani il 23 agosto 2022.
Per inquadrare la questione può essere utile richiamare il regime dell’ammissibilità di nuovi documenti in appello nell’ordinamento generale.
È noto che nel Codice di procedura civile il regime dei nuovi documenti in appello è stato oggetto di numerose modifiche normative. Difatti, mentre il testo originario escludeva la produzione in appello di nuovi mezzi di prova, tale possibilità fu poi prevista con la «novella» del 1950 e poi esclusa dal nuovo 3º comma dell’art. 345. Quest’ultima disposizione – modificata dapprima dalla legge 353/1990 e poi dal decreto-legge n. 83/2012 – dopo aver enunciato l’inammissibilità di nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, esclude la sola ipotesi che «la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Nel Codice di procedura penale, l’art. 603, comma 2, dispone che “ Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.”.
Nel processo amministrativo l’art. 104, comma 2, del relativo Codice prevede, che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Ebbene l’art. 101 del Codice di giustizia sportiva – in modo molto ampio - ha previsto la piena possibilità di produzione in appello di nuovi documenti, con il solo limite dell’indicazione analitica degli stessi nel reclamo e della comunicazione alla controparte.
Si tratta indubbiamente di un regime derogatorio rispetto ai principi dell’ordinamento generale sopra detti, giustificato certamente dalla peculiarità degli interessi implicati nel giudizio sportivo.
E in questo senso il Collegio di garanzia dello sport ha ritenuto che « nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).
A ben vedere, la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva attenua il carattere cassatorio o impugnatorio del processo sportivo d’appello (revisio prioris instantiae), accentuandone i profili di novum iudicium.
E ciò a conferma che la distinzione tra tali modelli, se è netta sul piano logico, in realtà è suscettibile di assumere caratteristiche diverse a seconda delle differenti scelte di diritto positivo; di talché all’interno del singolo rimedio vi è una commistione di elementi strutturali rinnovatori e cassatori e, pertanto, si parla non tanto di rimedi rinnovatori puri e rimedi cassatori puri, quanto, piuttosto di rimedi rinnovatori attenuati e rimedi cassatori attenuati. Da qui la conseguenza che i giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualificano solo “tendenzialmente” quale revisio prioris instantiae (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020).
Dunque, accertata, sulla base delle norme indicate, la possibilità di acquisire il documento che la Procura intende produrre, pacificamente redatto dopo il giudizio di primo grado, resta da valutarne, evidentemente, la rilevanza ai fini della presente decisione; rilevanza che è assai limitata, considerata l'assenza di riscontri a tutte le affermazioni ivi contenute.
4. Esaminando i reclami, conviene distinguere le posizioni dei due giocatori, Saitta e Privitera, dell’allenatore Becattini, del dirigente sportivo Frediani e del Presidente Simoni.
4.1 Ai due calciatori, rispettivamente capitano e vice capitano della Figline 1965, viene rimproverato di aver favorito, in esecuzione di un progetto precedentemente concordato, la segnatura della quarta e quinta rete da parte della squadra avversaria.
Ammesso il fatto, si discute dell’efficienza causale, della gravità della colpa - considerato che non furono i giocatori gli ideatori dell’illecito – e della congruità della sanzione.
In particolare, una volta ammessa la ricostruzione accusatoria per cui essi si prestarono ad eseguire gli ordini che venivano dalla panchina, appare del tutto irrilevante che il loro contributo si sia limitato ad una sola giocata irregolare, posto che in entrambi i casi le loro giocate irregolari consentirono agli avversari di segnare.
Non vi è motivo di differenziare la loro posizione rispetto a quella del portiere, dato che tutti, per quanto era in loro potere, contribuirono alla realizzazione di quanto precedentemente concordato.
Si discute quindi, essenzialmente, dell’entità e della tipologia della sanzione.
Questa Corte concorda con la valutazione di gravità del fatto già formulata dal Tribunale; tuttavia ritiene che una durata più limitata della squalifica, in aggiunta ad un periodo dedicato a lavori socialmente utili, che i reclamanti non hanno mancato di individuare, avrebbe un sufficiente ed adeguato effetto deterrente rispetto alla reiterazione di illeciti disciplinari, e sia più adeguata anche in considerazione del ruolo non decisionale e della collaborazione prestata.
Si reputa perciò equa la sanzione, a suo tempo richiesta dalla Procura Federale Interregionale, di mesi nove di squalifica e di anni uno e mesi sei di volontariato per ciascuno dei due giocatori.
4.2 La difesa del signor Becattini, allenatore della Figline 1965, denunzia l’assenza di un contributo causale al fatto, posto che il progetto di perdere la partita con una differenza reti considerevole, qualora in prossimità del fine gara il risultato fosse stato di pareggio o svantaggio, sarebbe stato ideato e comunicato ai giocatori dal dirigente sportivo Frediani, senza alcuna collaborazione da parte sua.
L’assunto è infondato. Anche volendo limitare l’esame al comportamento, non contestato dalla difesa, di allargare le braccia come a dire “ormai è fatta” in risposta alla muta domanda dei giocatori su come regolarsi nel prosieguo della partita, si tratta di una condotta di totale adesione al progetto già illustrato da altri ai giocatori, di cui Becattini era perfettamente a conoscenza per sua stessa ammissione, e perfettamente idonea, sotto il profilo causale, a determinare l’evento voluto.
Siamo in presenza, quindi, non di una condotta omissiva, ma attiva, di adesione ad un programma già conosciuto.
Nel corso dell'odierna udienza il signor Becattini ha ammesso di avere avuto una parte attiva nella vicenda, nei termini sopra riportati, e la difesa ha sostanzialmente rinunciato ad insistere nella richiesta di derubricazione dell'illecito in quello meno grave di omessa denuncia, sicché la Procura Federale Interregionale ha richiesto anche per l'allenatore l'applicazione dell'art.128 CGS, dando atto della collaborazione prestata in fase di indagini.
In ragione di ciò, pare equo r determinare la sanzione inflitta al signor Becattini in anni uno di squalifica ed anni uno e mesi sei d volontariato, dato atto della gravità del fatto e della maggiore responsabilità in capo all'allenatore rispetto ai giocatori, visto il ruolo preminente, ma considerato altresì l'atteggiamento collaborativo.
La circostanza che l'allenatore si sia autosospeso sin dal periodo immediatamente successivo alla partita non ha rilevanza per l'ordinamento e non ha alcun effetto ai fini del decorso della sanzione.
4.3 Per quanto riguarda la posizione del dirigente sportivo Frediani, va ricordato che, in assenza del tesseramento e dell’inserimento nell’organico della società sportiva, la sua responsabilità – e la giurisdizione del giudice sportivo - è stata ritenuta sulla base dell’art. 2, comma 2, CGS, tenuto conto che la difesa, pur sostenendo che il signor Frediani aveva una collaborazione soltanto occasionale con la società sportiva, non ha chiarito nel corso del giudizio di primo grado, né peraltro lo fa con il ricorso, di che collaborazione si trattasse.
La non contestata percezione, da parte del signor Frediani, della somma di 500 euro con cadenza periodica è un’ulteriore dimostrazione di un rapporto sostanzialmente equiparabile a quello contemplato dall’art. 2 .
L'inserimento organico, di fatto, del reclamante nella società sportiva emerge anche dal contenuto dell'esposto da lui redatto successivamente al giudizio di primo grado ed oggi acquisito su istanza della Procura. Nell'esposto egli dimostra di essere perfettamente intraneo alle dinamiche societarie, così da essere destinatario a pieno titolo degli obblighi sanciti dall'Ordinamento sportivo.
Del resto, l'obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda tutti coloro che svolgono qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (sull'ampiezza di tali nozioni si vedano Corte federale d’appello, SS.UU., n.17/2019-2020; SS.UU., n.13/2019-2020; sez. IV n.29/2019-2020).
La condotta del reclamante risulta provata dalle testimonianze dei giocatori e dell’allenatore.
Una volta provato al di là di ogni ragionevole dubbio che il signor Frediani fece pressioni sui giocatori affinché, in caso di pareggio o vittoria dell’avversario, facessero in modo di aumentare la differenza reti, è del tutto irrilevante stabilire se ciò potesse effettivamente giovare alla causa della Figline 1965, sicché le complesse osservazioni svolte nel ricorso circa il regolamento della poule appaiono ultronee.
Anche in questo caso di tratterà, quindi, di valutare le richieste subordinate e, in particolare, di dare un riscontro al percorso collaborativo che il sig. Frediani pare avere intrapreso dopo il giudizio di primo grado e di adeguare la sanzione inflitta a quelle irrogate agli altri protagonisti della vicenda, attraverso il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.13, comma 2, CGS.
Pur dando atto, quindi, della gravità del fatto e del ruolo preminente avuto nella vicenda, si ritiene equa, in ragione delle osservazioni svolte, la sanzione di anni tre e mesi sei di inibizione.
4.4 Infine, quanto alla posizione del Presidente Simoni, una volta stabilito, nella sentenza di primo grado, che egli non era al corrente della combine al momento dello svolgimento della gara, va analizzata la configurabilità della fattispecie di omessa denuncia - illecito per il quale è stato condannato - e la sua compatibilità con il principio del nemo tenetur se detegere.
Secondo una risalente, ma sempre attuale, pronuncia della Corte d’appello federale, laddove le difese avevano denunziato una sorta di “stato di necessità” derivante dal contrasto fra il dovere di denunziare quanto a loro conoscenza e la consapevolezza di provocare con la denunzia un nocumento disciplinare al sodalizio da loro rappresentato, il Collegio ha replicato che “ la normativa regolamentare vigente non conosce cause oggettive di non punibilità, né codifica il principio del nemo contra se tenetur” e che “ nel conflitto concreto ed attuale fra l'esigenza soggettiva o, per meglio dire, privata di evitare un danno ai propri interessi e quella federale di tutela del bene protetto dalla disposizione violata, deve giocoforza prevalere quest'ultima, con la conseguenza che l'omissione rimarrà sempre perseguibile, presentandosi, al più, con un indice di gravità meno accentuato” (Corte d’appello federale n.6/C del 28 agosto 1986).
Ugualmente si deve ritenere alla luce della giurisprudenza penale (sul punto, fra le tante pronunce: Sez. 3 n. 53656 del 03/10/2018 Rv. 275452 che ha escluso profili di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nella parte in cui tali disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorchè riguardi redditi provenienti da attività illecita, in quanto il principio del "nemo tenetur se detegere" opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato e deve ritenersi recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost.. Ed ancora Sez. 3 n. 53137 del 22/09/2017 Rv. 271827 per cui integra il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, l'omessa presentazione della dichiarazione di redditi provenienti da attività illecita da parte del titolare di una ditta individuale determinata dall'esigenza di non fornire all'amministrazione prove a sé sfavorevoli, giacchè, salvo specifiche previsioni di legge di segno contrario, il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale e pertanto non giustifica la violazione di regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; Sez. 5, n. 9746 del 12/12/2014 Rv. 262941 secondo cui è configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di un ex amministratore di società dichiarata fallita che non consegna la documentazione contabile al curatore per evitare che la stessa sia utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio del "nemo tenetur se detegere" comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva).
Si deve quindi concludere che al principio “nemo tenetur se detegere” va attribuita rilevanza processuale e che non può essergli riconosciuta una tutela preminente rispetto agli interessi che le norme sanzionatorie sono, di volta in volta, dirette a salvaguardare.
Peraltro, come correttamente osservato dalla Procura nella memoria depositata in occasione dell'udienza, l'interpretazione prospettata dalla difesa - secondo cui l'organo apicale delle società sportive non sarebbe tenuto a denunziare le condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza per evitare conseguenze disciplinari all'Ente di cui è personificazione - avrebbe il risultato di disapplicare la norma proprio nei confronti di colui che, per il ruolo svolto, dovrebbe essere il massimo garante della lealtà e correttezza dell'agire delle società sportive.
4.4.1 La denunzia di incostituzionalità dell'art. 30, comma 7, CGS proposta dalla difesa Simoni nel corso dell'udienza, nel caso in cui non si fosse aderito all'interpretazione difensiva circa l'applicabilità del principio nemo tenetur se detegere, è inammissibile.
Come ritenuto da queste Sezioni unite, secondo l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), “La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”. In modo ancora più chiaro l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.” Ne deriva che la questione di costituzionalità in via incidentale può essere proposta unicamente da un’autorità giurisdizionale nei riguardi di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione e, pertanto, sono carenti entrambi i presupposti indispensabili per il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, questa Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto. La manifesta inammissibilità della questione riguarda anche il profilo relativo al rango non legislativo delle disposizioni che il reclamante sospetta di illegittimità costituzionale. Si tratta di una fonte normativa che, anche prescindendo dalla sua collocazione all’interno del sistema ordinamentale sportivo, non ha certamente il rango degli atti aventi forza di legge, statale o regionale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2020-2021; idem, n. 28/2021-2022).
4.4.2 La seconda obiezione svolta dalla difesa attiene alla non configurabilità dell'illecito per difetto di offensività della condotta omissiva imputabile al Presidente, posto che, quanto accaduto negli ultimi minuti di gioco, era stato già portato a conoscenza sia dell'opinione pubblica, attraverso la stampa, che degli Organi di Giustizia Sportiva, con un esposto dei dirigenti della Tau Altopascio e del Livorno.
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale.
L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo.
In altre parole l'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale).
Non possono essere accolte le istanze subordinate relative alla riduzione della sanzione, posto che, alle considerazioni già esposte circa la gravità della vicenda, si aggiunge la constatazione che il signor Simoni non ha fornito alcuna collaborazione per l'accertamento dei fatti né ha riconosciuto le proprie responsabilità, sicché non è applicabile l'art.13, comma 1, lett. e), CGS, e non vi sono altri elementi da valorizzare ai sensi dell'art.13, comma 2 CGS.
P.Q.M.
preliminarmente uniti i reclami in epigrafe, così dispone:
- numero 0020/CFA/2022-2023: accoglie in parte il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Andrea Saitta la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove) nonché di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di volontariato; dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- numero 0021/CFA/2022-2023: respinge il reclamo del Sig. Simone Simoni;
- numero 0022/CFA/2022-2023: accoglie in parte il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Marco Becattini la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) nonché di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di volontariato; dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- numero 0023/CFA/2022-2023: accoglie in parte il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Emiliano Frediani la sanzione della inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- numero 0024/CFA/2022-2023: accoglie in parte il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Mattia Privitera la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove) nonché di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di volontariato; dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE
Francesca Morelli
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce