F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/CFA pubblicata il 26 Settembre 2022 (motivazioni) – Unione Polisportiva Poliziana A.S.D./FIGC

Decisione/0030/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0029/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Claudio Franchini - Componente

Tommaso Marchese – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0029/CFA/2022-2023 proposto dalla società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D., in persona del Presidente Bianconi Massimiliano,

per la riforma della Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana pubblicata sul C.U. N. 18 del 5.09.2022).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15 settembre 2022, il Pres. Angelo De Zotti e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante e l'Avv. Giancarlo Viglione per la F.I.G.C..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. (di seguito per brevità “Poliziana”) ha vinto il campionato Allievi Provinciali s.s. 2021/2022 organizzato dalla Delegazione Provinciale Siena acquisendo, si sostiene nel reclamo, il diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi nella stagione sportiva 2022/2023 come stabilito dal C.U.N. 6 Settore Giovanile e Scolastico del 29/07/2021 e dal C.U. Comitato Regionale Toscana N. 22 del 30/09/2021 nella Sezione “Diritto a partecipare ai Campionati Regionali” dove sono “Ammesse di diritto le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi”.

Il Comitato Regionale Toscana (di seguito per brevità “CRT”), tuttavia, con determinazione pubblicata sul C.U. N. 102 del 30/06/2022 ha escluso dai Campionati Regionali in entrambe le categorie la Poliziana per la “mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2021/2022 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini” ed in particolare per la “mancata partecipazione alla categoria giovanissimi”, assegnando il termine perentorio del 4 luglio 2022 ore 12,00 per la trasmissione al predetto CRT di eventuali osservazioni, che sono state tempestivamente trasmesse dalla Poliziana il 4 luglio 2022  con richiesta di ammissione al campionato Allievi Regionali.

In data 22 luglio 2022, la F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico trasmetteva alla Poliziana la nota prot. n. 1803/SS 22-23 avente ad oggetto “Unione Sportiva Poliziana ASD”, nella quale nota così si legge: “Con riferimento alla comunicazione del 2 luglio 2022 relativa alla richiesta di riesame ammissione Campionato Regionale per la S.S. 2022.2023 della Società Unione Sportiva Poliziana il Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, nella seduta del 21 luglio 2022, ha espresso parere negativo”.

In data 7 settembre 2022, la Poliziana ha impugnato il suddetto provvedimento di non ammissione al campionato Allievi Regionali e, con successiva memoria, ha impugnato, formulando motivi aggiunti, il provvedimento emesso dal CRT successivamente alla radicazione del ricorso, nel quale sono stati pubblicati i gironi del campionato Allievi Regionali senza l’inserimento della predetta società.

Il ricorso della Poliziana è stato discusso dinanzi al Tribunale di primo grado e deciso in senso sfavorevole alle ragioni della reclamante.

Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale vengono dedotti i seguenti motivi:

I) Illegittimità per erronea ricostruzione di fatto della vicenda con riguardo ai titoli sportivi conseguiti al termine della Stagione 2021/2022 dalle società Poliziana e Pianese.

Si sostiene che nella decisione appellata viene erroneamente affermato che “Nel merito la ricorrente ritiene di avere diritto alla partecipazione al campionato Allievi Regionali in quanto vincitrice del proprio campionato Giovanissimi Regionali sia pure in virtù di un accordo di collaborazione con la società Pianese mentre così non è, posto che come risulta dall’esposizione in fatto sia del presente reclamo che del ricorso in primo grado, la Poliziana assume di aver diritto all’ammissione ai Campionati Regionali, avendo vinto, nella stagione nella stagione 2021/2022 il campionato Allievi Provinciali organizzato dalla Delegazione Provinciale di Siena.

II) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dal diritto della Poliziana a partecipare al campionato Regionale Allievi S.S. 2022/2023 in applicazione del superiore principio del “merito sportivo” con conseguente disapplicazione di tutte le delibere contrastanti con tale principio generale tutelato dalla Carta Olimpica.

Si sostiene che sulla base delle norme richiamate e della coerente applicazione giurisprudenziale da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, la F.I.G.C. e tutte le sue articolazioni sono tenute ad applicare i principi della Carta Olimpica e a garantire l’effettiva valorizzazione del merito sportivo premiando chi, come la Poliziana, ha vinto sul campo un campionato Allievi Provinciali e merita per questo nella corrente stagione di partecipare al Campionato Regionale Allievi; che le norme contrastanti con tale principio sono illegittime e debbono essere disapplicate.

III) Insufficiente e/o erronea motivazione sul diritto della Poliziana a partecipare al Campionato Regionale Allievi S.S. 2022/2023 per aver preso parte alla categoria Giovanissimi nella S.S. 2021/2022 attraverso un accordo di collaborazione sottoscritto con la U.S. Pianese – Applicazione del principio del legittimo affidamento e/o favor rei – Riconoscimento della buona fede.

Con tale motivo si impugna la motivazione principale con la quale il TFF ha respinto il ricorso della Poliziana ritenendo che l’accordo di collaborazione sottoscritto dai Presidenti della U.S. Pianese e dalla Unione Poliziana fosse privo di valenza e di significato ai fini del riconoscimento della partecipazione della Poliziana alla categoria Giovanissimi effettuata in collaborazione tra le due Società.

Si sostiene che in allegato al ricorso di primo grado sono stati riportati i nomi dei calciatori tesserati nella stagione 2020/2021 con la Poliziana e nella stagione 2021/2022 con la Pianese per partecipare al campionato Giovanissimi e che i dati documentali sopra esposti permettono di dare una risposta a tutti gli interrogativi che si è posto il Tribunale in ordine all’accordo di collaborazione in esame con il quale nella stagione 2021/2022 è stata realizzata una effettiva collaborazione generale tra Poliziana e Pianese nella categoria Giovanissimi, riguardante, impianti di allenamento e gara, calciatori e staff tecnico; che l’accordo di collaborazione tra società è espressamente previsto all’art. 7 c. 9 Statuto F.I.G.C. che recita: “Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato”; che la norma anzidetta riconosce ufficialmente nell’ordinamento della F.I.G.C., ed in particolare nel settore dilettantistico, gli accordi di collaborazione tra società limitandone l’efficacia per le società partecipanti allo stesso campionato, che non è il caso di specie, e prevedendo implicitamente che tali accordi siano generalmente validi in tutti gli altri casi come quello in esame dove l’accordo di collaborazione è stato comunicato alla F.I.G.C. per il tramite dell’organo territoriale competente nelle forme ufficiali consentite dalla normativa federale, come avvenuto con mail del 20 settembre 2021 e in assenza di contestazione da parte degli organi federali perché, evidentemente, non rientrava tra quelli vietati ex art. 94 NOIF; che la Poliziana ha depositato presso gli Uffici federali competenti l’accordo di collaborazione con la Pianese relativo alla categoria giovanissimi dandone evidenza nella ricordata mail del 20 settembre 2021 e che tale adempimento è avvenuto quando ancora mancavano ben 10 giorni alla chiusura delle iscrizioni per il campionato Giovanissimi B provinciale come risulta dal C.U. D.P. Siena n. 7 del 25/08/2021; che è vero che gli addetti agli uffici del SGS-Toscana in data 31 ottobre 2021 informavano via mail la Poliziana che avevano riscontrato carenze di tesseramenti nelle categorie “Giovanissimi…Piccoli Amici…Primi Calci” ma che tale segnalazione, avvenuta ad iscrizione chiusa al campionato Giovanissimi, a differenza di quanto sostiene il Tribunale di primo grado, non metteva in evidenza la mancata partecipazione della Poliziana al campionato Giovanissimi ma piuttosto il mancato tesseramento di atleti sia nella categoria Giovanissimi che nelle altre categorie più piccole; che la Pianese ha utilizzato come campo per le gare casalinghe del campionato Giovanissimi s.s. 2021/2022 quelli della Poliziana in Montepulciano ed Abbadia di Montepulciano quando, ai sensi dell’art. 19 comma 1 e 4 NOIF: “1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”; che i fatti sopra menzionati dimostrano come la Poliziana abbia agito con totale buona fede confidando nella correttezza del proprio operato e dunque in applicazione del principio del favor rei applicabile nell’ordinamento sportivo; che sarebbe contrario a tale principio il fatto che la Poliziana venisse penalizzata per una azione che non aveva necessità di compiere ma che ha posto in essere solo perché pensava fosse corretta, tanto più che nessun segnale opposto è giunto dagli Uffici federali territoriali e che, diversamente, la ricorrente avrebbe avuto abbondante tempo a disposizione per iscrivere una propria squadra al campionato Giovanissimi; che non è condivisibile la motivazione del Tribunale di primo grado laddove in ordine ai rapporti tra Poliziana ed Uffici federali sottolinea l’assenza di obblighi di risposta da parte di detti Uffici con riguardo all’accordo di collaborazione depositato, atteso che non è stata mai contestata la violazione di obblighi normativi specifici, ma bensì evidenziata una condotta univoca, caratterizzata da più fatti accaduti nel tempo, dalla quale si possono ricavare effetti giuridici rilevanti ai fini di dimostrare il legittimo affidamento ingenerato nella Poliziana sulla validità giuridico-federale dell’accordo di collaborazione che l’ha indotta a non prendere altre strade confidando nella correttezza del suo operato.

IV) Erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’errore scusabile.

Si sostiene, contestando la decisione di prime cure per cui “di nessuna valenza, infine, appare la tesi dell’errore scusabile in quanto non vi è stato alcun errore: le società hanno sottoscritto un documento, lo stesso è stato inviato alla F.I.G.C. e la loro decisione ovvero il contenuto del documento è nel senso di attribuire alla U.S. Pianese il titolo per partecipare al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022”; che l’errore scusabile in base alla più recente giurisprudenza amministrativa viene integrato quando: “i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore”; che dall’esame della normativa riguardante l’accordo di collaborazione effettuata ai punti precedenti si ricava con certezza il suo riconoscimento positivo nell’ordinamento sportivo, quindi non si tratta di un accordo avulso dal sistema, ovvero vietato, ma bensì di un accordo lecito, conosciuto e, nel caso di specie, depositato, requisito questo indispensabile per tutti gli atti rilevanti giuridicamente nell’ordinamento federale; che la giurisprudenza federale ad oggi non si è mai pronunciata in ordine al divieto di utilizzare tali accordi per determinate categorie giovanili e neppure vi sono pronunce sui limiti di utilizzo e che la condotta dell’amministrazione (uffici SGS-Toscana) è stata descritta al punto precedente e la stessa è stata chiaramente ispirata al riconoscimento dell’accordo di collaborazione salvo poi al termine della stagione contestarne la validità; che la decisione del giudice di primo grado è erronea e contraddittoria perché esclude l’errore scusabile in quanto con l’accordo di collaborazione le parti hanno pattuito di attribuire alla Poliziana il titolo per partecipare al campionato Giovanissimi s.s. 2021/2022.

V) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dal prevalente interesse a favorire lo svolgimento dell’attività sportiva in assenza di controinteressati.

Si sostiene che nei termini concessi dall’art. 32, comma 2, CGS-CONI la Poliziana ha depositato davanti al Tribunale di primo grado memoria difensiva con motivi aggiunti nella quale ha impugnato il provvedimento del C.R.T. pubblicato in data successiva alla radicazione del ricorso sul C.U. N. 11 del 13/08/2022 con i gironi del Campionato Allievi Regionali; che tale Comunicato Ufficiale, unitamente all’assenza di contestazioni provenienti dalle controparti istituzionali destinatarie del ricorso, ha permesso di introdurre nel giudizio di primo grado un ulteriore argomento di doglianza al provvedimento di esclusione dal campionato Allievi Regionali impugnato dalla Poliziana di seguito nuovamente esposto e reiterato in quanto nella decisione di primo grado il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.

Si è costituita in giudizio la FIGC, la quale con memoria tempestivamente depositata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui vengono impugnati gli atti sopravvenuti alla decisione reclamata e nel merito ha contrastato tutti i motivi di ricorso con gli argomenti che, per non appesantire l’esposizione del fatto, saranno esaminati nella successiva parte in diritto della presente decisione.

All’udienza del 15 settembre 2022, previa accettazione delle regole che disciplinano la trattazione del giudizio sportivo in videoconferenza, udite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo il ricorso infondato nel merito – come si vedrà - preliminarmente il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione sollevata dalla FIGC secondo cui la reclamante ha impugnato “il C.U. n. 6 Settore Giovanile e Scolastico del 29/07/2021 ed il C.U. Comitato Regionale Toscana n. 22 del 30/09/2021 limitatamente ai criteri di preclusione dalla partecipazione ai campionati regionali per la stagione sportiva 2022/2023”, laddove – secondo la Federazione - avrebbe dovuto impugnare tali criteri nei termini decadenziali previsti e non a più di un anno di distanza dalla loro adozione.

E ciò ancorché tale eccezione, prima facie, non appaia infondata.

2. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi di censure complementari, si sostiene che, nella decisione appellata, è stato erroneamente affermato che “la ricorrente ritiene di avere diritto alla partecipazione al campionato Allievi Regionali in quanto vincitrice del proprio campionato Giovanissimi Regionali sia pure in virtù di un accordo di collaborazione con la società Pianese” mentre così non è, atteso che la Poliziana assume di aver diritto all’ammissione ai Campionati Regionali, avendo vinto, nella stagione 2021/2022 il campionato Allievi Provinciali organizzato dalla Delegazione Provinciale di Siena e che per garantire l’effettiva valorizzazione del merito sportivo va comunque premiato chi, come la Poliziana, ha vinto sul campo un campionato Allievi Provinciali e merita per questo di partecipare, nella corrente stagione, al Campionato  Allievi Regionali, aggiungendo che le norme contrastanti con tale principio sono illegittime e debbono essere disapplicate.

Il motivo è infondato.

2.1 Infatti, seppure la disposizione in esame effettivamente prevede l’ammissione “di diritto” delle squadre vincitrici dei campionati provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi, il C.U. n. 22 del 30-09-2021, che contiene i Criteri di Ammissione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimo 2022/2023, chiarisce che “le preclusioni e le esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”.

Pertanto, anche là dove in teoria fosse possibile riconoscere sulla base di tale disposizione il diritto di ammissione vantato dalla Poliziana nella veste di vincitrice del campionato provinciale Allievi, nondimeno troverebbe applicazione la preclusione della esclusione dai Campionati Regionali in entrambe le categorie a seguito della “mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche)”.

2.2 Nessuna penalizzazione, quindi, subisce il vincitore del campionato provinciale e locale, se non quella di non poter acquisire il diritto di partecipare al Campionato Regionale ove non provi di aver preso parte, nella stagione sportiva precedente, sia al campionato Allievi che al campionato Giovanissimi.

E l’assenza di questo requisito, che esclusivamente motiva il provvedimento reclamato, era evidentemente chiara alla Poliziana, che proprio per superare quella preclusione ha posto in essere l’accordo di collaborazione con U.S. Pianese, sul quale fonda la presente doglianza e tutti gli ulteriori motivi di reclamo.

2.3 Quanto alla richiesta disapplicazione delle norme che contrastano con il principio del “merito sportivo”, il Collegio osserva che - anche a prescindere dal rilievo che il merito sportivo è espressione, quantomeno prevalente, di un criterio relazionale e comparativo tra due diversi soggetti che ne pretendono l’applicazione a proprio favore - comunque quel principio si applichi, in nessun modo può incidere sulla regola che preclude alla Poliziana l’iscrizione al campionato regionale.

Senza dubbio il Collegio conviene sulla considerazione secondo cui il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’ordinamento.

Sennonché tale principio può assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose o poco chiare (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 34/2018).

Il che non è, per quanto detto, nel caso di specie, in quanto il C.U. n. 22 del 30-09-2021 prevede espressamente: “ricordiamo che le preclusioni e le esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”. Onde in claris non fit intepretatio.

Non solo ma – adottando, in materia di merito sportivo, la metodologia del Collegio di garanzia (Sez. I, n. 56/2018), e “scavando nelle righe delle regole” al fine di verificare il perseguimento dei valori dello sport – appare evidente l’importante finalità della disposizione in esame che, come chiarito dalla FIGC, è quella di “di incentivare e sviluppare il calcio giovanile e di consentire ai giovani calciatori di poter partecipare a tutti i campionati con la propria società di appartenenza, senza costringere il giovane calciatore a dover individuare un'altra diversa società attraverso la quale partecipare ai Campionati giovanili, con il rischio che lo stesso abbandoni l’attività”.

I due motivi, congiuntamente trattati, vanno quindi respinti.

3. Con il terzo motivo la Poliziana impugna la decisione con la quale il TFT ha respinto il reclamo della stessa Poliziana nella parte in cui ha ritenuto che l’accordo di collaborazione sottoscritto dai Presidenti della U.S. Pianese e dalla Poliziana fosse privo di valenza e di significato ai fini del riconoscimento della partecipazione della Poliziana alla categoria Giovanissimi che si assume effettuata in collaborazione tra le due Società.

Si invoca inoltre l’applicazione del principio del favor rei e, anticipando il motivo successivo che verte sulla richiesta del riconoscimento dell’errore scusabile, si chiede il riconoscimento dello stato di buona fede e di affidamento della reclamante.

3.1 Orbene, quanto alla validità ed efficacia dell’accordo di collaborazione intervenuto tra la Poliziana e la U.S. Pianese, il Collegio ritiene di dover sostanzialmente richiamare la condivisibile motivazione di rigetto contenuta nella decisione appellata.

Il giudice di prime cure, infatti, ha chiarito che, dall’accurata lettura del documento definito “accordo di collaborazione”, emergono due elementi assolutamente univoci e significativi: la valenza ed il significato generico del termine “collaborazione” ed in secondo luogo la denominazione che viene ad assumere la squadra che, a seguito dell’accordo, ha partecipato al campionato Giovanissimi Regionali. Quanto al termine “collaborazione” si ribadisce che lo stesso è estremamente generico e privo di idonea specificazione, non essendo chiaro cosa i sottoscrittori del documento intendessero sussumere nel concetto di collaborazione. Tra le ipotesi astrattamente possibili sussiste quella di una mera collaborazione in tema di uso degli impianti sportivi, ovvero un accordo in merito all’impiego e allo scambio di calciatori, ovvero ancora una collaborazione a livello dirigenziale ed altre possibili ipotesi non espressamente menzionate.

Ipotesi che non trovano alcuna conferma nel documento de quo e da ciò la conclusione che la genericità dello scritto non permette di individuare con certezza la tipologia di questa forma di collaborazione. Peraltro, sempre dal documento citato, si evince, con assoluta chiarezza, che il campionato Giovanissimi Regionali per la stagione 2021/2022 sarebbe stato disputato, così come di fatto è avvenuto, dalla U.S. Pianese e non dalla società Poliziana. Da questi dati di fatto incontrovertibili consegue ciò di cui la reclamante rifiuta di prendere atto, vale a dire che la Poliziana non ha mai partecipato al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 con una propria squadra e che la vincitrice del torneo è la società U.S. Pianese la quale, unica e sola, ha acquisito il diritto di partecipare quale vincitrice del Campionato Regionale Giovanissimi al campionato Allievi Regionali per la stagione 2022/2023.

Questa conclusione peraltro è confermata dalla mail del 31/10/21 inviata alla Poliziana dalla F.I.G.C.-S.G.S. nella quale si fa presente che “da un controllo, ad oggi, risultano tesserati 0 calciatori della categoria Giovanissimi (a fronte di un minimo previsto di 18) 0 Calciatori della categoria Piccoli Amici (a fronte di un minimo di 10) 4 calciatori della categoria Primi Calci (a fronte di un minimo previsto di 10)”.  Da quanto sopra, quindi, si deduce chiaramente che la Poliziana non ha tesserato calciatori per la categoria giovanissimi e quindi non può aver partecipato al campionato di riferimento.

A ciò si potrebbe obbiettare che la squadra che ha partecipato al campionato Giovanissimi Regionali è di fatto quella che lo ha disputato sotto i colori della Pianese con l’ausilio (collaborazione) della Poliziana ma questo, in effetti, non muta i termini della questione, in quanto formalmente la Poliziana non ha preso parte alla competizione citata con il proprio numero di matricola federale, né sui C.U. appare la sua denominazione sociale e infine, ammesso e non concesso tutto quanto precede, non esiste alcuna prova utile a dimostrare in quali termini e con quali tesserati la Poliziana ha partecipato al Campionato Regionale Giovanissimi.

3.2 Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene del tutto inconferente occuparsi della questione, posta dalla reclamante nello stesso motivo e riferita alla astratta ammissibilità degli accordi di collaborazione e, in particolare, se la trasmissione dell’accordo alla FIGC e il mancato riscontro a tale comunicazione possa aver contribuito a giustificare la condotta della Poliziana e dare accesso ad uno stato soggettivo di buona fede che si reputa idoneo a sovvertire il tenore della decisione di prime cure.

3.2.1 Infatti, sulla astratta ammissibilità degli accordi di collaborazione, nei limiti in cui essi rinvengono una specifica disciplina nella codificazione sportiva, la Corte Federale ha già preso una chiara posizione nella decisione CFA-S.U. n. 116/2019-2020 alla quale si fa rinvio, chiarendo, in quel caso, che ferma restando l’astratta ammissibilità degli accordi di collaborazione, quando sussistano restrizioni o divieti  non è consentito alle società dilettantistiche stipulare accordi ovvero creare collegamenti che non siano previamente autorizzati dalla LND e che non siano comunicati alla FIGC.

Tutto ciò in quanto la ratio della norma statutaria, che considera eccezionali gli accordi e i collegamenti societari, non è quella di sanzionare a posteriori gli accordi e i collegamenti creati in violazione della norma stessa - quando gli effetti della sua violazione si sono già irreparabilmente materializzati - bensì di evitare che siffatti accordi e collegamenti vengano posti in essere e attuati senza informare gli organi federali chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della norma statutaria.

Ebbene, il fatto che l’accordo di collaborazione tra la Poliziana e la U.S. Pianese sia stato trasmesso alla FIGC senza ricevere alcun riscontro non implica alcuna autorizzazione ma al più un semplice mero comportamento omissivo - ossia un silenzio non significativo, privo di valore provvedimentale - che non muta la sostanza dell’accordo di collaborazione, sia in termini di affidamento e di buona fede sul suo contenuto sia in termini di errore scusabile là dove esso integri una applicazione scorretta o inconferente delle norme che ne disciplinano contenuto ed effetti.

3.2.2 Occorre quindi chiarire che nella specie è fuorviante porre questioni di astratta ammissibilità dello strumento, posto che quel che unicamente rileva è la dimostrata inidoneità dell’accordo stesso a provare quanto in esso si assume, vale a dire che in forza dell’accordo la Poliziana, e non la U.S. Pianese, ha partecipato al campionato regionale allievi nella stagione 2021/2022.

4. Con il quarto motivo, in parte reiterativo, la reclamante sostiene - contestando la decisione di prime cure per cui “di nessuna valenza, infine, appare la tesi dell’errore scusabile in quanto non vi è stato alcun errore: le società hanno sottoscritto un documento, lo stesso è stato inviato alla F.I.G.C. e la loro decisione ovvero il contenuto del documento è nel senso di attribuire alla U.S. Pianese il titolo per partecipare al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022” - che l’errore scusabile in base alla più recente giurisprudenza amministrativa viene integrato anche quando: “i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore”.

4.1 Ne deduce, riprendendo argomenti già esaminati nel precedente motivo, che dall’esame della normativa riguardante l’accordo di collaborazione effettuata ai punti precedenti si ricava con certezza il suo riconoscimento positivo nell’ordinamento sportivo, e quindi che non si tratta di un accordo avulso dal sistema ovvero vietato, ma bensì di un accordo lecito, conosciuto e, nel caso di specie depositato, requisito questo indispensabile per tutti gli atti rilevanti giuridicamente nell’ordinamento federale; che la giurisprudenza federale ad oggi non si è mai pronunciata in ordine al divieto di utilizzare tali accordi per determinate categorie giovanili e neppure vi sono pronunce sui limiti di utilizzo; che la condotta dell’amministrazione (uffici SGS-Toscana) è stata chiaramente ispirata al riconoscimento dell’accordo di collaborazione salvo poi al termine della stagione contestarne la validità; che la decisione del giudice di primo grado è erronea e contraddittoria perché esclude l’errore scusabile in quanto con l’accordo di collaborazione le parti hanno pattuito di attribuire alla Poliziana il titolo per partecipare al campionato Giovanissimi s.s. 2021/2022.

Si tratta, come si evince dalla lettura dei punti trattati nei precedenti paragrafi sub 3 e seguenti, di argomenti che il Collegio ha puntualmente disatteso e sui quali si reputa inutile insistere per confutare il motivo e modificare, come chiede la Poliziana, il senso della decisione reclamata.

4.2 Quanto alla c.d. buona fede e al dedotto affidamento, il Collegio, integrando quanto già chiarito in precedenza, osserva che in presenza di norme relazionali organizzative, nel cui ambito rientrano i Criteri di Ammissione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2022/2023 e le annesse regole di preclusione e di esclusione, la cui natura cogente e inderogabile non può essere posta in discussione, lo stato soggettivo di buona fede, così come la condizione di affidamento di chi ne subisce la corretta applicazione, è giuridicamente irrilevante.

Il motivo va quindi respinto, sotto tutti i profili in esso dedotti.

5. Con il quinto e ultimo motivo la reclamante deduce il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato “dal prevalente interesse a favorire lo svolgimento dell’attività sportiva in assenza di controinteressati”.

5.1 Si sostiene, infatti, nel motivo, che nei termini concessi dall’art. 32, comma 2, CGS-CONI la Poliziana ha depositato davanti al Tribunale di primo grado memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali ha impugnato il provvedimento del C.R.T. pubblicato in data successiva alla radicazione del ricorso sul C.U. N. 11 del 13/08/2022, che definisce i gironi del Campionato Allievi Regionali; che tale Comunicato Ufficiale, unitamente all’assenza di contestazioni provenienti dalle controparti istituzionali destinatarie del ricorso, ha permesso di introdurre nel giudizio di primo grado un ulteriore argomento di doglianza al provvedimento di esclusione dal campionato Allievi Regionali impugnato dalla Poliziana, di seguito nuovamente esposto e reiterato sul quale nella decisione di primo grado il Tribunale ha omesso qualsiasi elemento motivazionale.

5.2 Ora, in merito a questo ultimo motivo - che non enuncia un sostanziale contenuto viziante se non la generica deduzione della denunciata omessa motivazione sul punto della dedotta assenza di controinteressati alla ammissione della Poliziana al Campionato Regionale - il Collegio, prescindendo da intuibili motivi di ammissibilità e rilevanza che pertengono alla eccezione di inammissibilità trattata in premessa, si limita ad osservare che l’assenza di controinteressati costituisce una mera supposizione di parte reclamante poiché al Collegio consta la pendenza di analoghi ricorsi avverso l’esclusione dal Campionato Regionale e comunque, a prescindere dalla infondatezza di quel motivo, per escludere l’esistenza di controinteressati in questo giudizio la Poliziana avrebbe dovuto notificare il reclamo a tutte le squadre che sono inserite nel girone Allievi Regionali, posto che l’inserimento di una ulteriore squadra nel calendario ne comporterebbe l’integrale revisione e potrebbe innescare un contenzioso che quantomeno esporrebbe a rischio lo stesso regolare svolgimento del Campionato.

Ne consegue, pertanto, il rigetto anche dell’ultimo motivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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