F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN-SVE del 26 Settembre 2022 (motivazioni) – ASD Nocerina Calcio 1910 / Simone Sorgente – Reg. Prot. 95/TFN-SVE

Decisione/0013/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0095/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente (Relatore)

Marco Scarpati – Componente

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 settembre 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. 952941) contro il calciatore Simone Sorgente (n. 20.8.1999 – matr. 5837180) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul CU n. 97 del 1° giugno 2022, la seguente

DECISIONE

Con ricorso a mezzo pec 2/2/22 il calciatore Simone Sorgente adiva la Commissione Accordi Economici contro la società ASD Nocerina Calcio 1910 (poi nel prosieguo, per brevità, solo Nocerina) sostenendo da parte della stessa il mancato adempimento dell’accordo economico da loro sottoscritto.

Accordo che prevedeva la corresponsione al suddetto ricorrente della somma lorda di 3.200,00 per prestazioni sportive decorrenti dall’11/2/21.

Asseriva il Sorgente non essersi però verificato alcun pagamento per cui veniva a chiedere la condanna della Società al dovuto saldo.

La Nocerina non presentava alcuna memoria né partecipava alla fissata udienza di fronte alla CAE.

La Commissione, dichiarata la contumacia della Nocerina ed accertata l’esistenza del credito relativamente alla stagione sportiva 2020/2021 la condannava al pagamento di 3.200,00 in favore di Simone Sorgente con decisione pubblicata nel C.U. 97 dell’11/6/22.

Avverso la predetta decisione la Nocerina proponeva reclamo di fronte a questo Tribunale Federale con atto 7/6/22 notificato a controparte con pec 8/6/22 ed in pari data depositato.

La reclamante precisava esserci stato nel febbraio 2022 un cambio della compagine societaria con passaggio ad un nuovo gruppo imprenditoriale e con ritardo da parte della vecchia amministrazione nella consegna di documenti relativi a pagamenti già effettuati. Siffatto comportamento non collaborativo aveva impedito alla Nocerina di difendersi di fronte alla CAE per impossibilità di qualsivoglia produzione.

Solo una volta ricevuta la documentazione richiesta era stata rinvenuta una liberatoria del 14/6/2021 a firma del Sorgente ove questi dichiarava di aver ottenuto 2.400,00 “da CURA ITALIA” e di null’altro aver da pretendere dalla Nocerina.

A ragione di ciò il reclamo di cui al presente procedimento con domanda in via principale di riforma integrale della decisione impugnata ed in via sussidiaria di riforma parziale con riconoscimento a favore del calciatore della sola somma di 800,00.

Si costituiva Simone Sorgente eccependo in via preliminare l’inammissibilità/improponibilità del reclamo per mancata partecipazione al giudizio di fronte alla CAE e nel merito chiedendo la produzione dell’originale della liberatoria con riserva sull’autenticità della firma lì apposta a valere quindi per il rigetto totale o parziale del reclamo.

Alla prima udienza svoltasi in videoconferenza il 24/6/22 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

Con ordinanza pari data il Tribunale rinviava il procedimento al 18/7/22 invitando la reclamante alla produzione del documento definito “quietanza liberatoria” concedendo alle parti termine per scambio memorie fino all’11/7/22.

La Nocerina depositava telematicamente il documento, sempre come file formato pdf, e quindi una memoria dove insisteva in sostanza nelle proprie conclusioni.

All’udienza del 18/7/22, in videoconferenza, il rappresentante della Nocerina dichiarava che il documento depositato era della medesima tipologia di quello a loro consegnato dalla precedente gestione.

A domanda del Presidente del Tribunale dichiarava altresì trattarsi di copia.

Il resistente insisteva nelle deduzioni già formulate.

Con ordinanza stessa data il Tribunale, ritenuto necessario che il calciatore prendesse specifica posizione sul contenuto del documento prodotto, rinviava all’udienza del 18/9/22, in presenza, per l’audizione del Sorgente.

Questi faceva pervenire il 12/9/22 una dichiarazione in cui manifestava la propria impossibilità a presenziare alla fissata udienza per impegni calcistici e affermava altresì di non aver mai sottoscritto la liberatoria 14/6/21 prodotta dalla Nocerina.

L’udienza del 18/9/22 si svolgeva quindi, ed ancora, in videoconferenza con la presenza personale anche del Sorgente.

A fronte di domande del relatore lo stesso precisava e confermava: 1) di non aver sottoscritto la liberatoria oggetto della vertenza ma di averne firmata altra relativa alla precedente stagione non oggetto di contestazione; 2) di aver percepito la somma di 2.400,00 “di cui al decreto Cura Italia”.

La vertenza discussa dalle parti con riferimento ai propri scritti veniva decisa nella riunione del 18/9/22.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

La questione dirimente da valutare verte sulla validità e la sostanza della “quietanza liberatoria”.

È appurato ed incontrovertibile che il documento depositato, e quindi unico presente, nel procedimento è solo e soltanto una copia (si veda la dichiarazione, a domanda, del rappresentante della Nocerina) che stante la espressa richiesta del resistente di produzione dell’originale, non avvenuta, ne rende impossibile la sua rilevanza quale elemento di prova.

Presenza dell’originale ancor più necessaria ed indispensabile alla luce del disconoscimento della sottoscrizione da parte del Sorgente.

Inoltre, a prescindere da quanto sopra, anche il contenuto della quietanza solleva perplessità in relazione alla stagione sportiva oggetto di vertenza. Il decreto Cura Italia ha infatti disposto ristori economici a favore di molteplici soggetti a sanare parzialmente gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, e del conseguente lockdown, statuendo per i rapporti sportivi con chiaro riferimento alle sospensioni/cancellazioni delle attività nella stagione 2019/2020.

Nulla prevedeva tale decreto in merito alla corresponsione di altre dovute somme a favore dei beneficiari del sostegno economico statale, tanto che intervenne tra LND e AIC il protocollo di intesa 25/09/2020 a disciplinare tali ulteriori pagamenti da società a calciatori per la sola stagione sportiva 2019/2020.

Nessun altro accordo per quella successiva, ripresa comunque con una certa regolarità, ragion per cui se anche vi sia stato un qualsivoglia aiuto statale con i successivi interventi legislativi lo stesso non va ad incidere sui rapporti instaurati tra società e calciatori dilettanti per la stagione suddetta, 2020/2021.

In conclusione la somma di 3.200,00 dovuta dalla Nocerina al Sorgente per il nuovo rapporto con decorrenza 11/2/21 non risulta corrisposta non sussistendo prova contraria e la decisone della CAE deve di conseguenza essere confermata.

Peraltro, considerata l’ammissione del Sorgente di aver percepito per il 2019/2020 2.400,00 per il Cura Italia, il contenuto della quietanza che riporta la circostanza con data sottoscrizione 14/6/21, all’apparenza illogica, merita le dovute indagine per valutare l’esistenza di eventuali infrazioni disciplinari da parte di tesserati.

A tale scopo va disposto l’invio degli atti alla competente Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla Nocerina Calcio 1910 e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata della Commissione Accordi Economici – LND.

Ai sensi dell’art. 91, comma 9, CGS, dispone l’invio degli atti alla Procura Federale come in motivazione.

Condanna la società Nocerina Calcio 1910 alla corresponsione delle spese di lite in favore del calciatore Simone Sorgente che liquida nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                    Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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