FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 64/AA del 07/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SESTITO ASD CUTRO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Francesco SESTITO e della società A.S.D. CUTRO avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO SESTITO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cutro, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 23 marzo 2022 ed in occasione della gara tra la A.S.D. Cutro e la A.S.D. Garibaldina, valevole per il Campionato di Promozione, nell’atrio degli spogliatoi ed in prossimità di quello riservato alla A.S.D. Garibaldina, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver proferito all’indirizzo dei componenti della squadra ospite espressioni ingiuriose e nell’aver spintonato alcuni calciatori della A.S.D. Garibaldina;

A.S.D. CUTRO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Francesco Sestito;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco SESTITO e dal Sig. Antonio Chiellino, in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. CUTRO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontare in gare di campionato, per il Sig. Francesco SESTITO e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CUTRO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it